Decreto PNRR in GU: novità in materia di giustizia civile

La Redazione
20 Febbraio 2026

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2026) il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», il cui art. 17 contiene novità riguardanti la giustizia civile. 

Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 detta una disposizione di interesse, l'art. 17, rubricato «disposizioni per l'attuazione della riforma della “Giustizia civile” della Missione 1 - Componente 1 del PNRR».

Una prima novità riguarda l'applicazione a distanza di magistrati ordinari. In particolare all'art. 3 del d.l. n. 117/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2025, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunti i seguenti periodi «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli  ulteriori  cinquanta  procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti  improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.».

b) al comma 11, dopo il terzo periodo e'  inserito  il  seguente: «Una ulteriore indennita' pari a quella di cui al  primo  periodo  e' corrisposta al magistrato applicato a distanza nel  caso  di  cui  al comma 6, terzo e quarto periodo, a  condizione  che  abbia  definito, entro  il  termine   dell'applicazione,   gli   ulteriori   cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.».

c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno  compiuto i settantacinque anni di eta' al momento  della  presentazione  della domanda  possono  partecipare  ai  programmi   di   definizione   dei procedimenti civili di cui al comma  9,  in  qualita'  di  magistrati ausiliari per lo  svolgimento  di  servizio  onorario.  I  magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo  di  duecento  e  in  via straordinaria,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia  previa deliberazione del  Consiglio  superiore  della  magistratura  e  sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi  del  comma  2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.

12-ter. Il  magistrato  ausiliario  cessa  dall'incarico  nelle ipotesi  di  dimissioni,  decadenza  e  revoca.  I  provvedimenti  di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio  superiore  della  magistratura.  Per  le procedure  di  selezione,  per  gli  ulteriori   requisiti   per   il conferimento dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni altro  aspetto   relativo   allo   svolgimento   del   rapporto   non espressamente disciplinato si applicano, in  quanto  compatibili,  le disposizioni di cui al d.lgs. n. 116/2017.

12-quater. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a  titolo  di indennita', un  importo  onnicomprensivo  di  euro  200  per  ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti  nel periodo di durata dell'incarico. L'indennita' di cui al primo periodo e' liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo  quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 e dagli artt. 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del  d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

Una seconda novità del d.l. citato riguarda le modifiche recate al codice  di  procedura  civile.

Si prevede l'aggiunta all'art. 696 c.p.c., in tema di accertamento tecnico e ispezione giudiziale, dopo  il  terzo  comma, dei seguenti: «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se  successivo, il  giuramento  di  quest'ultimo   determina   la   sospensione   del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio  e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza»; «Il procedimento e' definito con il  deposito  della  consulenza tecnica  di  ufficio  e  il  giudice  provvede  successivamente  alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».

Viene inoltre modificata la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, con l'aggiunta, all'art. 696-bis c.p.c., dopo il  sesto  comma, dei seguenti:  «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se  successivo, il  giuramento  di  quest'ultimo   determina   la   sospensione   del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al  secondo comma o della consulenza tecnica  di  ufficio  e,  comunque,  per  un periodo non superiore  a  sei  mesi.  La  sospensione  non  impedisce l'espletamento della consulenza»; «Il procedimento e' definito con il  decreto  di  cui  al  terzo comma o con il deposito della consulenza  tecnica  di  ufficio  e  il giudice provvede successivamente alla  liquidazione  dell'onorario  e delle spese dell'ausiliario.».

L'art. 17, comma 4, prevede per il regime transitorio che «le disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano  anche  ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in  vigore  del presente decreto, non e' stata depositata la  consulenza  tecnica  di ufficio o, nel caso previsto dall'art.  696-bis,  comma 2, c.p.c., non e' stato depositato  il  processo verbale della conciliazione».

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