Decreto PNRR in GU: novità in materia di giustizia civile
20 Febbraio 2026
Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 detta una disposizione di interesse, l'art. 17, rubricato «disposizioni per l'attuazione della riforma della “Giustizia civile” della Missione 1 - Componente 1 del PNRR». Una prima novità riguarda l'applicazione a distanza di magistrati ordinari. In particolare all'art. 3 del d.l. n. 117/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2025, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunti i seguenti periodi «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.». b) al comma 11, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Una ulteriore indennita' pari a quella di cui al primo periodo e' corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.». c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: «12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di eta' al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualita' di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026. 12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilita', i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 116/2017. 12-quater. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a titolo di indennita', un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennita' di cui al primo periodo e' liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 e dagli artt. 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Una seconda novità del d.l. citato riguarda le modifiche recate al codice di procedura civile. Si prevede l'aggiunta all'art. 696 c.p.c., in tema di accertamento tecnico e ispezione giudiziale, dopo il terzo comma, dei seguenti: «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza»; «Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.». Viene inoltre modificata la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, con l'aggiunta, all'art. 696-bis c.p.c., dopo il sesto comma, dei seguenti: «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza»; «Il procedimento e' definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.». L'art. 17, comma 4, prevede per il regime transitorio che «le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'art. 696-bis, comma 2, c.p.c., non e' stato depositato il processo verbale della conciliazione». |