Cause in materia di diritti reali, competenza per territorio e derogabilità del forum rei sitae

La Redazione
23 Febbraio 2026

Nelle cause relative a domande di usucapione delle quote di proprietà immobiliare in comunione, la competenza per territorio è determinata in base al criterio del forum rei sitae di cui all’art. 21, comma 1, c.p.c. Detto criterio, però, è derogabile per accordo delle parti, con la conseguenza che il suo mancato rispetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice (Cass. civ., sez. II, ord., 22 gennaio 2026, n. 1476). 

La fattispecie si riferiva ad una causa promossa per l'accertamento dell'usucapione di una quota di proprietà di immobili in comunione, nell'ambito della quale il Tribunale di Roma, nella contumacia della convenuta, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Teramo, in quanto luogo nel quale si trovava l'immobile.

L'attore proponeva regolamento necessario di competenza, lamentando che il giudice del merito non aveva considerato che la competenza ex art. 21 c.p.c. non era compresa tra quelle indicate dall'art. 28 del medesimo codice. Di conseguenza, la competenza risultava derogabile e l'eventuale incompetenza per territorio del giudice adito poteva essere eccepita solo dalla convenuta.

La Corte di cassazione ha evidenziato che «le cause ex art. 21 c.p.c. non sono menzionate fra quelle con riferimento alle quali, in base all'art. 28 c.p.c., la competenza per territorio non è derogabile. Ne deriva, che, in tali cause, l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e che, se il convenuto intende farla valere, ha l'onere di sollevare tempestivamente la relativa eccezione nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 38 del c.p.c.».

Peraltro, affinché possa trovare applicazione la speciale competenza territoriale indicata dall'art. 21 c.p.c. non è sufficiente che la domanda dell'attore abbia una relazione giuridica con un immobile, ma è indispensabile che sia relativa a diritti reali su beni immobili. Ciò comporta che non possono farsi rientrare nella previsione dell'art.  21 c.p.c. le azioni, pur concernenti beni immobili, di natura personale che, se fondate su un rapporto giuridico obbligatorio, rientrano nella disciplina regolata dagli artt. 18-20 c.p.c.

Al contrario, per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili - nei cui confronti l'art. 21 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene - è necessario che la controversia abbia ad oggetto l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano (Cass. n. 40327/2021; Cass. n. 13353/2006).

Nella specie, secondo i giudici veniva in rilievo una lite che aveva ad oggetto una domanda di usucapione di una quota di proprietà di immobili in comunione e che, quindi, mira all'accertamento dell'esistenza di un diritto dominicale. Ne consegue che l'incompetenza per territorio non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice e che, piuttosto, in ragione della contumacia della convenuta, la competenza del Tribunale di Roma doveva intendersi come ormai definitivamente radicata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.