Legittimazione del Comune ad impugnare le deliberazioni dell'ATO del servizio idrico integrato

Redazione Scientifica Processo amministrativo
23 Febbraio 2026

Sussiste il difetto di legittimazione del Comune ad impugnare le delibere dell’ambito territoriale integrato per motivi attinenti solo al contenuto della deliberazione.  

Secondo il consolidato orientamento il Comune che partecipa obbligatoriamente all’Ambito Territoriale Ottimale, come nel caso del servizio idrico integrato, non è di regola legittimato a impugnare le deliberazioni dell’ente di cui fa parte. La giurisprudenza ha chiarito che il processo amministrativo è destinato a risolvere controversie tra soggetti distinti, non conflitti interni tra organi o componenti dello stesso ente, che devono trovare composizione nella sede amministrativa. 

La legittimazione del Comune è dunque «attenuata» e circoscritta a ipotesi specifiche, ossia quando le deliberazioni dell’ATO ledano direttamente la sua posizione all’interno dell’ente, comprimano le sue facoltà partecipative oppure incidano sul corretto esercizio del mandato. Ciò avviene, in particolare, quando siano dedotte violazioni direttamente lesive dello ius ad officium, come irregolarità procedurali che impediscano il corretto esercizio delle funzioni, ad esempio vizi di convocazione o mancato accesso alla documentazione necessaria per deliberare consapevolmente 

Non è invece ammesso il ricorso fondato su un mero dissenso nel merito delle scelte adottate dall’ATO. In assenza di una lesione diretta della sfera funzionale del Comune, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. 

Il principio opera non solo rispetto alle deliberazioni dell’organo di cui il Comune fa parte, come l’Assemblea dei Sindaci, ma anche rispetto agli atti di altri organi dell’ente, come il Consiglio d’Ambito, trattandosi comunque di una dialettica interna alla stessa persona giuridica. Anche in questi casi, il singolo ente partecipante non può trasformare un dissenso politico-amministrativo in una controversia giurisdizionale, salvo che sia direttamente compromessa la propria sfera giuridica funzionale. 

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