Identificazione dell'errore materiale suscettibile di rettifica
23 Febbraio 2026
In base al consolidato orientamento giurisprudenziale occorre «in particolare, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, n. 8420/2021)» (cfr. T.A.R. Lazio, sez. prima-ter, 5 maggio 2025, n. 8648). |