RSA, appalto di servizi e responsabilità solidale per morte dell’ospite
24 Febbraio 2026
In tema di responsabilità delle RSA e case di riposo, la struttura è gravata da un obbligo contrattuale di protezione e custodia dell'ospite, configurandosi una responsabilità per fatto proprio ex artt. 1218 e 1228 c.c., estesa anche al personale esternalizzato inserito nel processo assistenziale. Quando l'assistenza è svolta da operatori socio-sanitari forniti da cooperativa in forza di contratto di appalto che preveda autonomia gestionale e organizzativa e l'obbligo di impiegare personale qualificato e adeguato, la cooperativa risponde ex art. 2049 c.c. per il fatto dei propri dipendenti, concorrendo con la struttura in responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per i danni cagionati all'ospite e ai congiunti. È configurabile il nesso causale tra caduta dalla carrozzina priva del prescritto tavolino di contenimento e decesso per emorragia cerebrale, anche in presenza di gravi comorbilità, che operano quali concause non interruttive ai sensi del principio di equivalenza causale (thin skull rule). Il danno biologico terminale e il danno catastrofale iure hereditatis non sono risarcibili se mancano un apprezzabile lasso di tempo di sofferenza consapevole e la lucida percezione dell'imminenza della morte; è invece risarcibile il danno parentale dei congiunti, da liquidarsi secondo le tabelle milanesi. |