RSA, appalto di servizi e responsabilità solidale per morte dell’ospite

La Redazione
24 Febbraio 2026

Il Tribunale di Venezia afferma, nel caso di specie, la responsabilità solidale della struttura residenziale e della cooperativa appaltatrice del personale OSS per il decesso di un’anziana ospite, caduta dalla carrozzina priva di tavolino di contenzione prescritto. Esclusi danno biologico terminale e danno catastrofale iure hereditatis, viene riconosciuto un ampio danno parentale e la manleva delle compagnie assicuratrici.

In tema di responsabilità delle RSA e case di riposo, la struttura è gravata da un obbligo contrattuale di protezione e custodia dell'ospite, configurandosi una responsabilità per fatto proprio ex artt. 1218 e 1228 c.c., estesa anche al personale esternalizzato inserito nel processo assistenziale. 

Quando l'assistenza è svolta da operatori socio-sanitari forniti da cooperativa in forza di contratto di appalto che preveda autonomia gestionale e organizzativa e l'obbligo di impiegare personale qualificato e adeguato, la cooperativa risponde ex art. 2049 c.c. per il fatto dei propri dipendenti, concorrendo con la struttura in responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per i danni cagionati all'ospite e ai congiunti. 

È configurabile il nesso causale tra caduta dalla carrozzina priva del prescritto tavolino di contenimento e decesso per emorragia cerebrale, anche in presenza di gravi comorbilità, che operano quali concause non interruttive ai sensi del principio di equivalenza causale (thin skull rule). 

Il danno biologico terminale e il danno catastrofale iure hereditatis non sono risarcibili se mancano un apprezzabile lasso di tempo di sofferenza consapevole e la lucida percezione dell'imminenza della morte; è invece risarcibile il danno parentale dei congiunti, da liquidarsi secondo le tabelle milanesi. 

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