Mediazione obbligatoria: violazione del termine ordinatorio e procedibilità della domanda

La Redazione
24 Febbraio 2026

Nel momento in cui il giudice onera le parti della instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, la violazione del termine ordinatorio per la presentazione della domanda non determina improcedibilità.

Nel momento in cui il giudice onera le parti della instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, la violazione del termine ordinatorio per la presentazione della domanda non determina improcedibilità. Tale evento consegue invece al mancato utile esperimento della mediazione entro l'udienza di rinvio. Quindi, se la mediazione viene avviata e si conclude, anche dopo la scadenza del termine ordinatorio, la domanda non è improcedibile. Di contro, se la parte onerata ha colpevolmente ritardato la presentazione della domanda e la mediazione non si è tenuta entro l'udienza di rinvio la domanda è improcedibile.

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