Estinzione del reato per prescrizione, statuizioni civili e presunzione di innocenza

23 Febbraio 2026

La questione involge la compatibilità dell'art. 578, comma 1, c.p.p. con i princìpi di ragionevolezza e di presunzione di innocenza, nella loro declinazione costituzionale, convenzionale ed eurounitaria (artt. 3, 27, comma 2, e 117, comma 1, Cost.; art. 6, § 2, CEDU; art. 48 CDFUE; artt. 3-4 direttiva 2016/343/UE).

Massima

In caso di estinzione del reato per prescrizione, l'art. 578, comma 1, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sugli effetti civili della sentenza, non viola il principio della presunzione di innocenza, purché l'accertamento compiuto resti circoscritto alla responsabilità civile e non implichi, neppure implicitamente, una valutazione di responsabilità penale dell'imputato. Ne consegue che la competenza del giudice penale a decidere sugli effetti civili, anche dopo la declaratoria di prescrizione, è costituzionalmente legittima, non essendo irragionevole né lesiva delle garanzie convenzionali, e si distingue dalla diversa disciplina prevista in caso di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione.

Il caso

Il caso trae origine da due procedimenti penali pendenti dinanzi alla Corte d'appello di Lecce. In entrambi i processi, gli imputati erano stati condannati in primo grado per reati comuni – rispettivamente diffamazione e appropriazione indebita – nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

Nelle more del giudizio di appello, i reati si sono estinti per prescrizione. Trattandosi di fatti commessi anteriormente al 1° gennaio 2020, la prescrizione ha continuato a decorrere anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, secondo la disciplina previgente alla Riforma così detta Cartabia, introdotta dalla legge n. 134/2021 e dal d.lgs. n. 150/2022.

Il giudice d'appello si è pertanto trovato nella condizione di dover applicare l'art. 578, comma 1, c.p.p., il quale stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide comunque sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili.

La questione

La questione involge la compatibilità dell'art. 578, comma 1, c.p.p. con i princìpi di ragionevolezza e di presunzione di innocenza, nella loro declinazione costituzionale, convenzionale ed eurounitaria (artt. 3, 27, comma 2, e 117, comma 1, Cost.; art. 6, § 2, CEDU; art. 48 CDFUE; artt. 3-4 direttiva 2016/343/UE), là dove la disposizione mantiene in capo al giudice penale dell'impugnazione la decisione sugli interessi civili pur dopo l'estinzione del reato per prescrizione.

In via principale, il quesito può essere così formulato: è ragionevole – e conforme all'art. 3 Cost. – che, a fronte del nuovo art. 578 comma 1-bis, c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini in appello), che devolve la cognizione sugli interessi civili al giudice civile, l'art. 578, comma 1, c.p.p. continui invece a radicare presso il giudice penale dell'impugnazione la decisione sulle statuizioni civili quando il reato va dichiarato estinto per prescrizione? Secondo il rimettente, le due situazioni sarebbero omogenee nella misura in cui, in entrambi i casi, verrebbe meno la possibilità di una decisione sul merito della responsabilità penale, residuando soltanto la definizione delle conseguenze civilistiche.

In via subordinata, la Corte d'appello ha posto un ulteriore interrogativo, concentrato sul diritto vivente formatosi in sede di legittimità: l'interpretazione dell'art. 578, comma 1, c.p.p. secondo cui, nel giudizio di impugnazione avverso una sentenza di condanna anche agli effetti civili, il giudice, sopravvenuta la prescrizione, deve comunque verificare la praticabilità di una pronuncia assolutoria nel merito, è compatibile con la presunzione di innocenza (art. 6, § 2, CEDU; art. 48 CDFUE; direttiva 2016/343/UE), nella misura in cui può indurre una rivalutazione del compendio probatorio idonea a veicolare un giudizio sostanziale di responsabilità penale nonostante l'estinzione del reato?

Le soluzioni giuridiche

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione formulata in riferimento all'art. 27, comma 2, Cost. (per difetto di motivazione sul parametro) e ha ritenuto non fondate le ulteriori censure, sia quelle prospettate in via principale (artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 2, CEDU; nonché artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla direttiva (UE) 2016/343 e all'art. 48 CDFUE), sia quelle prospettate in via subordinata, riferite al diritto vivente espresso dalle Sezioni unite (in dottrina, sulla questione del possibile contrasto dell'art. 578 c.p.p. con l'art. 6 § 2 CEDU, cfr. Zacchè, Davvero incostituzionale l'art. 578 c.p.p. per contrasto con l'art. 6, comma 2, Conv. eur. dir. uomo?, in sistemapenale.it, 9 dicembre 2020).

Quanto alla doglianza di disparità di trattamento rispetto al nuovo art. 578, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022), la Consulta esclude che l'assetto normativo denunciato integri una violazione dell'art. 3 Cost., valorizzando la non comparabilità delle situazioni poste a raffronto: la prescrizione opera su un piano sostanziale (estinzione del reato), mentre l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. determina una consumazione del potere decisorio del giudice penale sul piano processuale, sicché la prosecuzione ai soli effetti civili dinanzi al giudice penale risulterebbe, per l'improcedibilità, intrinsecamente contraddittoria (come sottolineato anche nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022). In questa prospettiva, la scelta legislativa di prevedere, per l'improcedibilità, il rinvio al giudice civile nello stesso grado non impone – né consente, in via costituzionalmente obbligata – di estendere la medesima regola alla prescrizione, tanto più in un contesto segnato da un fisiologico disallineamento temporale tra istituti sostanziali e processuali e da una operatività destinata comunque a ridursi nel tempo del comma 1 in materia di prescrizione (sul carattere impediente dell'improcedibilità ex art. 344-bis, v. § 2.12.2, Corte cost. sent. n. 2/2026).

Sul versante della presunzione di innocenza, la Corte si muove in rigorosa continuità con l'impianto già tracciato da Corte cost. n. 182/2021(in Cass. pen., 2021, n. 11, p. 3432 ss.), richiamandone la logica di fondo: l'art. 578 comma 1, c.p.p. risponde alla finalità di evitare che una causa estintiva indipendente dalla volontà delle parti frustri le utilità civilistiche già riconosciute alla parte civile in presenza di una pronuncia di condanna, preservando al contempo esigenze di economia processuale e di non dispersione dell'attività giurisdizionale (cfr. C. cost., sent., n. 182/2021, § 6.2; in dottrina, ROMBI, Le Sezioni Unite e l'interpretazione dell'art. 578 c.p.p., in Proc. pen. giust., 2025, spec. p. 255).

Il punto qualificante – e qui la Corte del 2026 insiste in chiave «di chiarificazione» – è che la presunzione di innocenza opera anche nel suo «secondo aspetto», ossia nella dimensione ultraprocessuale: il divieto per le autorità pubbliche di trattare come colpevole chi sia stato prosciolto (in rito o nel merito) in un procedimento penale, secondo la declinazione dell'art. 6, § 2, CEDU, dell'art. 48 CDFUE e degli artt. 3-4 della direttiva 2016/343/UE. Come ha chiarito la Corte EDU, «imputare una responsabilità penale a una persona significa manifestare l'opinione che la stessa è colpevole» (Corte EDU, 11 giugno 2004, Nealon e Hallam vs UK, richiamata da Corte cost., sent. n. 2/2026, § 9.5). In tale prospettiva, una volta dichiarata l'estinzione del reato, il giudice dell'impugnazione penale, pur restando competente sugli effetti civili in base all'art. 578, deve circoscrivere l'accertamento agli elementi dell'illecito civile, senza poter affermare – neppure incidenter tantum – una responsabilità penale «di ritorno». In altri termini, è precluso che la decisione sugli interessi civili contenga «una dichiarazione che imputa la responsabilità penale» dell'imputato prosciolto (cfr. Corte EDU, 20 ottobre 2020, Pasquini vs San Marino, richiamata da Corte cost., sent. n. 182/2021, § 9.2; sul punto si veda FERRUA, La sentenza costituzionale n. 182 del 2021: nessuna presunzione di colpevolezza nell'art. 578 comma 1 c.p.p., in Cass. pen., 2021, 11, pp. 3444 ss., spec. p. 3446 sull'esigenza di accertare gli elementi fattuali senza qualifiche penali).

In tale prospettiva, appare utile richiamare il discrimine interno al codice tra l'art. 578 e l'art. 578-bis c.p.p.: mentre quest'ultimo, anche in presenza di una causa estintiva, presuppone espressamente un accertamento della responsabilità in funzione dell'applicazione della confisca, l'art. 578, comma 1, c.p.p. non postula alcun giudizio sulla responsabilità penale, ma impone un accertamento circoscritto agli elementi dell'illecito civile, secondo le regole proprie della responsabilità civile (art. 2043 c.c.) e dei relativi criteri di imputazione. (Corte cost., sent. n. 182/2021, § 16; cfr. ROMBI, Le Sezioni Unite e l'interpretazione dell'art. 578 c.p.p., cit., p. 255).

Su questo sfondo, la Consulta affronta la censura subordinata, chiarendo che la sentenza delle Sezioni Unite n. 36208/2024 (in Cass. pen., 2024, n. 12, p. 3858 ss.) non incrina, ma anzi conferma l'orientamento già espresso da Cass. pen., sez. un., n. 35490/2009 (in Cass. pen., 2010, n. 12, p. 4091, con nota adesiva di Beltrani, Estinzione del reato e assoluzione nel giudizio di impugnazione) e posto a fondamento della pronuncia Corte cost. n. 182/2021. L'affermazione delle Sezioni unite del 2024 – secondo cui, nel giudizio di appello con parte civile, il giudice non può fermarsi alla presa d'atto della prescrizione ed è tenuto a verificare comunque la praticabilità di un proscioglimento nel merito (anche ai sensi dell'art. 530 comma 2, c.p.p.) – viene ricondotta dalla Corte costituzionale al tema, distinto, del rapporto di priorità tra eventuale assoluzione nel merito ed estinzione del reato: un profilo che attiene alla tutela dell'imputato dentro il processo (così detti effetti endoprocessuali della presunzione di innocenza) e che trova ancoraggio nella regola di giudizio del dubbio (§ 13 e § 13.1 della sentenza qui in esame).

La chiave, dunque, sta nel tenere distinti – ma coordinati – i due piani, senza che l'uno assorba l'altro: da un lato, finché la cognizione penale non è definitivamente preclusa, resta coerente (e garantista) che il giudice dell'impugnazione governi la possibile alternativa tra prescrizione e proscioglimento nel merito; dall'altro, una volta dichiarata l'estinzione del reato e proseguendo il giudizio ai soli effetti civili, l'accertamento non può trasmodare in una riaffermazione surrettizia della colpevolezza penale, perché qui opera in modo stringente il «secondo aspetto» della presunzione di innocenza. È precisamente in questi termini che il giudice delle leggi del 2026 ricompone la tensione denunciata dal rimettente e conclude per l'insussistenza di un contrasto tra il diritto vivente del 2024 e i parametri convenzionali ed eurounitari già vagliati nel 2021.

Infine, merita di essere richiamato – anche perché utile a chiudere il cerchio sul piano sistematico – il profilo della natura della pronuncia del 2021: Corte cost. n. 182/2021 è qualificata come una decisione che, pur essendo interpretativa di rigetto, disegna un vincolo endoprocessuale negativo, nel senso che delimita l'area del costituzionalmente consentito e impedisce al giudice a quo di adottare letture che, nel decidere sugli effetti civili, finiscano per violare i princìpi sovranazionali sulla presunzione di innocenza; resta ferma, però, la possibilità di soluzioni ermeneutiche differenti, purché non collidenti con norme o princìpi costituzionali (sul punto cfr. ROMBI, Le Sezioni Unite e l'interpretazione dell'art. 578 c.p.p., cit., p. 258).

Osservazioni

La sentenza n. 2/2026 si segnala, anzitutto, per una funzione di riordino più che di innovazione: la Consulta non arretra rispetto a Corte cost. n. 182/2021, ma ne esplicita la portata sistematica chiarendo che il baricentro dei problemi evocati dal rimettente non è la competenza del giudice penale in sé, bensì il modo in cui il giudizio residuo sugli interessi civili viene argomentato e, in particolare, il rischio che esso si traduca in una «colpevolezza penale di ritorno». Il richiamo al «secondo aspetto» del principio dipresunzione di innocenza – inteso in chiave ultraprocessuale come divieto per le autorità pubbliche di trattare come colpevole chi non sia stato condannato – costituisce qui un criterio ordinante di grande utilità, perché consente di distinguere la fisiologia della decisione civile (accertamento ex art. 2043 c.c.) dalla patologia della «colpevolezza penale di ritorno».

Detto ciò, proprio l'operazione di chiarificazione compiuta dalla Corte lascia sullo sfondo un nodo che, sul piano applicativo, è destinato a riemergere: l'idea che il rischio di violazione della presunzione di innocenza possa essere neutralizzato soprattutto mediante una corretta autolimitazione motivazionale del giudice penale (linguaggio, struttura, parametri di giudizio) postula un modello di separazione tra responsabilità penale e civile che, nella prassi, è tutt'altro che agevole da presidiare. Nel giudizio ex art. 578 c.p.p., infatti, l'accertamento dell'illecito civile viene compiuto da un giudice penale utilizzando materiali probatori e categorie concettuali tipiche del processo penale; e la linea di confine tra «fatto storico» e «fatto-reato», tra ricostruzione causale civilistica e accertamento dell'elemento soggettivo penalmente rilevante, può risultare sottile, specie in vicende in cui la tipicità penale assorbe di fatto l'antigiuridicità civile. In questa prospettiva, è stato osservato che l'adozione dello standard della «probabilità prevalente» nel rito penale finisce per produrre un'ambivalenza decisoria difficilmente conciliabile con il dettato dell'art. 573 c.p.p., che non contempla eccezioni alla piena applicazione delle forme ordinarie del processo penale, rendendo problematica una scissione tra regole di assunzione della prova e criteri della sua valutazione (in tal senso cfr. Marafiotti, “Rulli di tamburo” della Consulta e coerenza garantista delle Sezioni Unite, in Diritto di difesa, 4 aprile 2024).Ne consegue che la tenuta concreta del modello delineato dalla Consulta dipende meno dall'astratta distinzione dei piani – che è corretta – e più dalla capacità della giurisprudenza di merito di elaborare tecniche motivazionali stabili e controllabili. Non a caso, la dottrina ha sottolineato come il bilanciamento tra effettività della tutela risarcitoria e garanzie reputazionali del prosciolto costituisca, nel diritto europeo, un equilibrio instabile, che impone cautele argomentative particolarmente rigorose (sul punto cfr. Lavarini, Presunzione di innocenza «europea» e azione civile nel processo penale: un difficile compromesso tra tutela del prosciolto e salvaguardia del danneggiato, in Giur. cost., 2021, 4, pp. 1785 ss.).

Un secondo profilo critico riguarda il rapporto con Cass. pen., sez. un., n. 36208/2024. La Corte costituzionale ricompone la tensione denunciata dal rimettente distinguendo tra fase in cui la cognizione penale è ancora integra (priorità del proscioglimento nel merito) e fase successiva in cui, dichiarata la prescrizione, la decisione residua deve restare su parametri civilistici. La ricostruzione è persuasiva, ma rischia di lasciare margini di ambiguità nel passaggio di soglia: quando, esattamente, può dirsi che il giudice si sia spogliato della cognizione penale e che l'accertamento debba mutare registro? Se il giudice è tenuto – secondo l'impostazione delle Sezioni unite – a verificare comunque la praticabilità di un proscioglimento nel merito anche ex art. 530 comma 2, c.p.p., la transizione tra i due piani può essere vissuta come un continuum argomentativo, nel quale la motivazione civile si appoggia inevitabilmente alle valutazioni svolte a monte in chiave penalistica. Qui sta il rischio: che la distinzione sistematica venga riconosciuta in astratto, ma attenuata in concreto attraverso motivazioni che, pur formalmente civilistiche, siano sostanzialmente costruite sul paradigma dell'accertamento penale.

Infine, la scelta della Corte di valorizzare il carattere «ad esaurimento» dell'art. 578, comma 1, c.p.p. come argomento per respingere la censura ex art. 3 Cost. è comprensibile sul piano della ragionevolezza complessiva del sistema, ma non elimina del tutto l'impressione di una soluzione transitoria anche sul piano delle garanzie: se il nucleo problematico è la possibile frizione con la presunzione di innocenza, la mera residualità temporale dell'istituto non costituisce, di per sé, una risposta pienamente soddisfacente. In questa prospettiva, la sentenza n. 2/2026 non appare come un punto di arrivo ma più come una decisione di assestamento, che rimette alla giurisprudenza di merito e alla nomofilachia il compito di costruire standard motivazionali e criteri operativi capaci di rendere effettiva la distinzione tra responsabilità civile e giudizio penale, evitando che la permanenza del giudice penale sugli interessi civili si traduca, anche solo sul piano comunicativo, in una inaccettabile forma di colpevolezza postuma.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.