La decisione dell’amministratore di accedere alla liquidazione giudiziale non è soggetta alla disciplina dell’art. 120-bis c.c.i.i.
24 Febbraio 2026
Massime La decisione degli amministratori della società di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto dal notaio né deve essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, deve essere comunicata ai soci della società debitrice, essendo sufficiente, ma anche necessario, che la stessa, che è e resta di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne abbiano la rappresentanza. La soggettività giuridica piena della società di capitali, quale soggetto distinto da quello dei singoli soci, comporta che, in caso di assoggettamento della stessa a liquidazione giudiziale, i suoi soci, subendo soltanto la perdita delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale quale mero riflesso della liquidazione del patrimonio sociale, non abbiano, come tali, un interesse proprio e diretto, giuridicamente rilevante, al miglior risultato liquidatorio di tale patrimonio, restando, dunque, legittimati, ove ne abbiano l'interesse attuale e diretto, soltanto ad impugnare la sentenza che apre la procedura, contestando la sussistenza dei relativi presupposti, ma non l'abuso del diritto che, in ipotesi, la presentazione della relativa domanda abbia integrato. È configurabile come abuso del diritto la presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio da parte degli amministratori soltanto qualora emerga in fatto che sussistano con certezza i presupposti per l'ammissione della società debitrice ad una procedura di regolazione della sua insolvenza diversa dalla liquidazione giudiziale; l'amministratore abbia presentato la domanda di liquidazione giudiziale ai danni della società dolosamente pretermettendo ogni valutazione in ordine ai predetti presupposti; la partecipazione sociale del socio, a seguito dell'ammissione di tale società ad una di queste diverse procedure, avrebbe senz'altro conservato in tutto o in parte un valore patrimoniale. Il caso L'amministratore unico di una società per azioni chiedeva con ricorso al Tribunale di Milano l'apertura della liquidazione giudiziale della società dallo stesso rappresentata (richiesta di liquidazione giudiziale in proprio). Quasi contemporaneamente anche un creditore sociale chiedeva disporsi l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della stessa società. Il Tribunale di Milano, accertati i relativi presupposti, dichiarava la liquidazione giudiziale della società debitrice. Il socio di maggioranza della società proponeva reclamo avverso detta sentenza, chiedendone la revoca. La Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo, affrontando innanzitutto l'eccezione per la quale la decisione dell'amministratore unico di presentare domanda di liquidazione giudiziale in proprio non fosse stata espressa in un atto notarile come richiesto dall'art. 120-bis c.c.i.i., concludendo in senso negativo. La Corte d'Appello rigettava anche la seconda eccezione relativa all'insussistenza dello stato di decozione della società, con ampia motivazione sia in punto di fatto sia in punto di diritto. Le questioni e le soluzioni giuridiche Il socio di maggioranza reclamante aveva lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 120-bis c.c.i.i., in relazione all'art. 360, c. 1. n. 3 c.p.c., censurando il giudice a quo che aveva ritenuto valida ed efficace l'istanza di liquidazione giudiziale proposta dall'amministratore unico, omettendo, in sostanza, di considerare che non fossero stati rispettati alcuni requisiti formali specificamente indicati dall'art. 120-bis c.c.i.i.: la necessità che la decisione dell'amministratore unico dovesse essere assunta con atto pubblico notarile (rectius: verbale notarile) e la sua iscrizione nel registro delle imprese; la sottoscrizione della domanda da parte di coloro che ne hanno la rappresentanza e, infine, l'obbligo degli amministratori di informare i soci dell'avvenuta decisione di proporre la domanda giudiziale. Sempre secondo il reclamante, il mancato rispetto di tali formalità avrebbe impedito allo stesso di chiedere la revoca dell'amministratore unico per aver presentato una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi in modo non conforme alla legge. La Suprema Corte ha integralmente confermato la decisione della Corte d'Appello, chiarendo definitivamente che se, da una parte, è vero che l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 120-bis c.c.i.i., prevede il rispetto delle formalità appena sopra illustrate, dall'altra parte, tuttavia, l'art. 40 c.c.i.i., al primo capoverso del comma 2, così testualmente recita: «Per le società, la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza», così distinguendo espressamente l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (che deve rispettare le formalità in parola) dalla domanda di liquidazione giudiziale che, invece, deve essere semplicemente sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza. Tale interpretazione è, altresì, corroborata sia dalle ulteriori considerazioni circa il contenuto letterale dell'art. 120-bis c.c.i.i. che si riferisce all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza «anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi», sia dalla distinzione tra il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, prevista dagli artt. 41 e 49 c.c.i.i. e il procedimento per l'apertura di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, prevista dagli artt. 44 e ss. c.c.i.i. A sugello della correttezza di tale interpretazione, soccorre, da ultimo, anche il novellato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. m-bis, c.c.i.i. (applicabile al caso concreto) che recita: «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”: le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell'impresa …», che sopisce definitivamente ogni dubbio in proposito. Conclusivamente, è necessario il rispetto di alcune precise formalità solo nel caso di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ex art. 120-bis c.c.i.i. Nel caso di domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale sarà, invece, necessaria (e sufficiente) soltanto la relativa sottoscrizione da parte di coloro che hanno la rappresentanza della società. Interessanti e certamente meritevoli di analisi sono, tra i diversi motivi di ricorso, il secondo, il terzo e il quarto, con i quali il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza escludesse di per sé che la domanda di liquidazione giudiziale potesse integrare un'ipotesi di abuso dello strumento processuale e che, una volta accertata l'insolvenza, qualunque istanza volta all'apertura di tale procedura dovesse sempre ritenersi necessariamente legittima. Cercando di sintetizzare al massimo il percorso argomentativo del ricorrente sarà sufficiente dire che, secondo quest'ultimo, l'amministratore unico aveva abusato dello strumento processuale presentando la domanda di liquidazione giudiziale per una finalità estranea agli interessi sociali, omettendo di considerare che sarebbe stato possibile risanare la società attraverso la sua ricapitalizzazione tramite investitori italiani e stranieri e con l'intervento finanziario dello stesso socio reclamante e odierno ricorrente. L'amministratore unico, infatti, avrebbe dovuto astenersi dal proporre la domanda di liquidazione giudiziale e valutare l'adozione di uno degli strumenti di risoluzione della crisi, dovendo considerare la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Il mancato accoglimento di tali ragioni da parte della Corte d'Appello avrebbe causato un concreto pregiudizio al reclamante in quanto, ove la doglianza fosse stata accolta, la Corte d'Appello avrebbe dovuto revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società al fine di consentire al socio e all'assemblea di deliberare l'accesso ad una delle misure di risanamento legislativamente previste. La Corte di Cassazione dopo aver sinteticamente ricordato che ricorre l'abuso del processo quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale del giusto processo, una parte utilizzi strumenti processuali per perseguire in danno della controparte, finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti, ha immediatamente precisato che, una volta che il Tribunale abbia verificato la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la pronuncia della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come nel caso di specie), deve necessariamente darvi corso, con la conseguenza che tale procedura esplica i suoi effetti unicamente tra il debitore e i suoi creditori, con esclusione dei soci della società, che restano estranei alla relativa procedura (salvo eccezioni quale quella prevista dall'art. 233, comma 2, c.c.i.i) e agli atti conseguenti. I soci, ricorda la Cassazione, sono portatori sia prima sia dopo l'apertura della liquidazione giudiziale di un mero interesse di fatto alla conservazione della consistenza del patrimonio sociale e subiscono solo di riflesso la depauperazione del valore di detto patrimonio. Dati per scontati gli effetti della personalità giuridica in capo alle società di capitali, in caso di liquidazione giudiziale di quest'ultima, i soci subiscono direttamente soltanto la perdita della loro partecipazione sociale e, pertanto, non hanno alcun interesse proprio e diretto, giuridicamente rilevante, al miglior risultato liquidatorio del patrimonio sociale. I soci restano, dunque, legittimati ove ne abbiano un interesse attuale e diretto, soltanto ad impugnare la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale ma non l'abuso che, in ipotesi, la presentazione della relativa domanda possa aver determinato. Parimenti, non sussiste nemmeno abuso processuale laddove, sempre in ipotesi, l'amministratore avesse presentato domanda di liquidazione giudiziale senza aver preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per la sua ammissione ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che consentisse al socio la conservazione, in tutto o in parte, del valore della sua partecipazione. L'abuso, infatti, sarebbe concreto soltanto, come esplicitato nella terza massima, tra le altre condizioni, qualora emerga, in fatto, che sussistano con certezza i presupposti per l'ammissione della debitrice ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (situazione, nel caso concreto, ampiamente smentita sia dal Tribunale sia dalla Corte d'Appello). Da ultimo, la Suprema Corte, quasi a mo' di vademecum, suggerisce che i soci, qualora gli amministratori abbiano deciso di presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in mancanza dei necessari presupposti di legge, possano proporre le iniziative previste, in via generale, dal nostro ordinamento giuridico: l'azione di risarcimento danni, ex art. 2395 c.c.; l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis c.c.; l'impugnazione della deliberazione degli amministratori che sia lesiva dei diritti dei soci ex art. 2388, comma 4, ultima parte, c.c. ed, infine, promuovere la revoca degli amministratori ex art. 2383, comma 3, c.c. (tenendo ben presente che non è applicabile l'art. 120-bis c.c.i.i.), così permettendo ai nuovi amministratori, se lo riterranno e ove ancora possibile, di rinunciare alla domanda già proposta dai vecchi amministratori e, sempre se del caso, presentare domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi di impresa e dell'insolvenza. Conclusioni La sentenza in commento risulta senz’altro impeccabile da un punto di vista tecnico-formale e certamente condivisibile, anche se, forse, de iure condendo, la questione andrebbe ripensata, prevedendo che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, proprio per le sue gravi e definitive conseguenze, debba quantomeno essere preventivamente comunicata ai soci e/o all’assemblea, onde permettere loro ogni più opportuna valutazione. In tal modo, ad esempio, sarebbe concretamente e tempestivamente percorribile la revoca delle amministrazioni, come, ut supra, suggerito anche dalla Suprema Corte. In difetto, infatti, vista la ristrettezza dei tempi, l’unico vero rimedio rimane, come nel caso concreto, il reclamo alla Corte d’Appello, posto che le altre azioni indicate, pur se senz’altro possibili, risultano meramente teoriche e di natura risarcitoria. Mi sembra, infatti, che l’attuale previsione legislativa non preveda, a favore dei soci, il diritto di ricevere l’informazione (preventiva), forse, più importante, prima che la loro società sia posta in liquidazione giudiziale. Non vedo, in quanto suggerito, alcuna conseguenza di segno negativo né inutilmente dilatoria. |