La simulazione parziale nel matrimonio canonico: esclusione degli elementi e delle proprietà essenziali e prova dell’atto positivo di volontà

25 Febbraio 2026

Le esclusioni della fedeltà, dell’indissolubilità o della prole sono tra le fattispecie più frequenti nelle cause di nullità fondate sulla simulazione del consenso. L’errore operativo più comune è confondere la crisi del matrimonio (o il comportamento successivo alle nozze) con il vizio originario del consenso. Il Focus chiarisce la corretta qualificazione tra simulazione totale e parziale; individua l’oggetto del consenso matrimoniale alla luce dei cann. 1055–1056 del Codice di diritto canonico; e propone criteri istruttori e probatori per dimostrare l’atto positivo di volontà escludente, distinguendo nettamente tra causa contrahendi e causa simulandi. L’obiettivo è offrire al professionista una griglia di lavoro che aiuti a costruire un quadro probatorio coerente, idoneo a sostenere la certezza morale richiesta al giudice per la pronuncia di nullità (can. 1608; Dignitas connubii, art. 247).

Il quadro normativo

Il matrimonio è definito dal Codice di diritto canonico come un patto (foedus) tra l’uomo e la donna, con cui si costituisce una comunione di tutta la vita (consortium totius vitae), ordinata per sua natura al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole (can. 1055 § 1). Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità (can. 1056). Il matrimonio nasce dal consenso legittimamente manifestato (can. 1057) e gode della presunzione di validità (favor matrimonii, can. 1060). La simulazione è disciplinata dal can. 1101 § 2: è nullo il matrimonio se uno o entrambi i contraenti escludono con atto positivo di volontà il matrimonio stesso o un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale; per converso, il § 1 pone la presunzione di conformità tra consenso interno e dichiarazione esterna, presunzione che può essere vinta solo con prova adeguata. Sul piano processuale, il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus ha riformato la disciplina delle cause di nullità intervenendo sui cann. 1671 ss., prevedendo, accanto al processo ordinario, un procedimento più breve (processus brevior) esperibile a determinate condizioni. L’Istruzione Dignitas connubii rimane uno strumento tecnico-operativo prezioso, soprattutto per la gestione delle prove e per il raggiungimento della certezza morale (artt. 155–176; 247), in quanto compatibile con la normativa processuale vigente.

Simulazione totale e parziale

Nel linguaggio tecnico, la simulazione descrive la frattura tra manifestazione esterna e volontà interna: si pronunciano le parole del consenso, ma si decide diversamente nelle intenzioni. L’elemento qualificante non è un “sì debole”, una paura, una freddezza emotiva o una semplice impreparazione; è un atto intenzionale che incide sull’oggetto del consenso. Per questo la tradizione distingue tra simulazione totale e simulazione parziale. Nella simulazione totale si esclude il matrimonio in quanto tale: si “mette in scena” la celebrazione, ma non si vuole costituire alcun vincolo coniugale, sicché il consenso è solo apparente. Nella simulazione parziale, invece, si vuole il matrimonio, ma lo si vuole “a modo proprio”, sottraendogli qualcosa che il diritto qualifica come essenziale: un elemento costitutivo (come l’ordinazione alla prole) o una proprietà essenziale (unità/fedeltà, indissolubilità). In entrambi i casi, però, il punto giuridico è identico: l’esclusione deve essere frutto di un atto positivo di volontà, non di un atteggiamento vago o di una riserva meramente eventuale. In termini pratici, non basta la previsione astratta della possibilità di fallire, né l’adesione culturale a modelli “provvisori” di unione; occorre che la volontà, al momento del consenso, abbia inserito un “non” nell’atto con cui invece si sarebbe dovuto dare un “sì” pieno ed irrevocabile (Coram Heredia Esteban, sent. diei 26 februarii 2013, § 18: «id est, non solum non velle sed velle non»).

L’oggetto del consenso e la non negoziabilità degli elementi essenziali

L’oggetto del consenso non consiste in una generica decisione di “stare insieme”, né nell’adesione a un progetto affettivo liberamente rimodulabile, ma nella reciproca e irrevocabile donazione di sé ed accettazione dell’altro, mediante la quale i contraenti costituiscono tra loro il matrimonio quale comunione di vita, così come determinata dall’ordinamento canonico. È qui che si comprende la nozione di “non negoziabilità”: non perché il diritto imponga dall’esterno un ideale estraneo alla vita, ma perché delimita l’oggetto stesso dell’atto che si compie. Quando due persone contraggono matrimonio canonico, assumono una comunione di vita ordinata al bene dei coniugi e alla prole (can. 1055 § 1), e lo fanno con le proprietà essenziali dell’unità e dell’indissolubilità (can. 1056). Per i battezzati, inoltre, il patto matrimoniale è inseparabile dalla sua dignità sacramentale: non è ammesso, sul piano dell’oggetto, un “contratto naturale” deliberatamente separato dal sacramento (can. 1055 § 2). Laddove un contraente riservi per sé la facoltà di rendere polivalente la relazione affettivo-sessuale, o di sciogliere il vincolo al verificarsi di certe condizioni, o di negare stabilmente l’ordinazione alla prole, egli non sta semplicemente “dando una propria interpretazione” del matrimonio: sta ponendo in essere un oggetto differente da quello previsto dal diritto. Questo è il senso operativo della simulazione parziale: l’atto esterno è matrimonio, ma l’oggetto interno è un altro tipo di unione. Per accertarlo, occorre sempre distinguere tra il fallimento del progetto coniugale (dimensione storica) e l’alterazione originaria dell’oggetto del consenso (dimensione genetica): la prima può essere indice, mai prova automatica, della seconda.

Elementi e proprietà essenziali nel codice di diritto canonico: unità/fedeltà, indissolubilità, ordinazione alla prole

Nel Codice, l’unità e l’indissolubilità sono indicate come proprietà essenziali (can. 1056): non sono meri valori morali, ma qualificazioni strutturali del vincolo. Nel linguaggio corrente, l’unità si manifesta nella fedeltà: la comunione di vita è incompatibile con la pretesa di mantenere, per principio, una pluralità di relazioni affettivo-sessuali. In termini canonici si parla spesso di esclusione del bonum fidei (bene della fedeltà), nella linea classica dei “beni” agostiniani, pur ricordando che il Codice non costruisce la fattispecie sulla mera trasgressione successiva, ma sull’esclusione originaria. L’indissolubilità, a sua volta, esprime la qualità di perpetuità e irreversibilità del vincolo: non richiede che i coniugi prevedano una vita priva di crisi, ma che non introducano nel consenso una clausola di scioglimento, esplicita o implicita, assoluta o condizionata. Infine, l’ordinazione alla prole non coincide con il fatto della procreazione, né con la fecondità biologica: è l’orientamento oggettivo e intenzionale del vincolo alla generazione e all’educazione dei figli (can. 1055 § 1). Qui si colloca la distinzione decisiva tra esclusione del diritto e semplice limitazione dell’esercizio: il matrimonio richiede che ciascun coniuge riconosca all’altro il diritto agli atti coniugali per sé ordinati alla prole; la scelta, successiva o contingente, di rinviare o di ridurre l’esercizio concreto di tale diritto può essere moralmente problematica, ma non coincide automaticamente con l’esclusione del diritto stesso.

Criteri di accertamento: atto positivo di volontà, causa simulandi, causa contrahendi, indizi e presunzioni

Il cuore probatorio della simulazione non è la descrizione del fallimento coniugale, ma la dimostrazione dell’atto positivo di volontà escludente. Per costruirla, è utile una chiave interpretativa che la prassi giurisprudenziale adopera con efficacia: la comparazione tra causa contrahendi (il motivo per cui si contrae) e causa simulandi (il motivo per cui si esclude). Nella vita reale, motivi personali “estranei” al matrimonio possono coesistere con una reale volontà matrimoniale; diventano giuridicamente decisivi quando assorbono in modo esclusivo l’intenzione del nubente, fino a sostituirsi al matrimonio come unico oggetto voluto. In questa prospettiva, è utile anche distinguere tra finalità propria del matrimonio e finalità personale del soggetto: il finis operis (fine intrinseco dell’atto) e il finis operantis (fine dell’agente: utilità soggettive, pressioni familiari, vantaggi patrimoniali o di status). Non ogni divergenza tra le due finalità integra simulazione, ma quando il fine personale diviene l’unico fine e, soprattutto, quando esso è incompatibile con le proprietà o gli elementi essenziali, che l’ipotesi di esclusione acquista forza. Sul piano delle prove, raramente si dispone di una “prova regina”: si procede per convergenza di indizi e presunzioni, valutati nella loro coerenza cronologica. Le dichiarazioni delle parti sono spesso centrali, ma nelle cause di nullità non valgono, di regola, come prova piena senza ulteriori elementi che le corroborino (Dignitas connubii, art. 180). La prassi distingue utilmente tre momenti indiziari: antecedenti (prima delle nozze: dichiarazioni, patti, stile di vita che rivela avversione al vincolo), concomitanti (nel periodo della celebrazione: comportamenti che mostrano estraneità radicale alla scelta coniugale) e immediatamente successivi (dopo le nozze: rifiuto di iniziare la vita comune, separazione pressoché immediata, ostilità strutturale verso gli obblighi coniugali). La certezza morale richiesta al giudice non si raggiunge con una mera prevalenza probabilistica: occorre l’esclusione di un dubbio prudente positivo di errore (can. 1608; Dignitas connubii, art. 247).

Strategia istruttoria: cosa chiedere e cosa cercare

L’istruttoria efficace parte da un criterio semplice: non interrogare “sui canoni”, ma sulla storia concreta e sul lessico personale dei nubendi. È decisivo far emergere, con domande non suggestive, che cosa ciascuno intendesse per fedeltà, durata del vincolo e apertura alla vita prima delle nozze, e in quale misura tali convinzioni fossero stabili, condivise o contestate. In materia di prole, la domanda cruciale non è “avete avuto figli?”, ma se, al momento del consenso, era riconosciuto all’altro coniuge il diritto agli atti coniugali per sé ordinati alla generazione; perciò, risultano particolarmente rivelatori i patti espressi circa la scelta di “avere figli”, le condizioni future e incerte poste per ammetterli, la progettazione di un matrimonio strutturalmente chiuso alla vita, o la riduzione della procreazione a opzioni estranee alla logica coniugale. In materia di indissolubilità, bisogna evitare l’equivoco frequente: l’adesione culturale al divorzio, da sola, non prova l’esclusione; ciò che rileva è la riserva concretamente voluta di sciogliere il vincolo se l’unione non “funziona”, spesso espressa in formule semplici (“finché dura”, “se va male ci separiamo”), e la coerenza tra tali formule e le condotte. In tema di unità/fedeltà, infine, l’indagine deve distinguere tra peccato o infedeltà successiva e decisione previa di non assumere l’esclusività: quest’ultima si rivela talora in un modello relazionale già consolidato, in patti di “relazione aperta”, o nell’impossibilità affermata di legarsi stabilmente a una sola persona. In tutti e tre i capitoli, la documentazione anteriore alle nozze (corrispondenza, messaggi, atti civili, accordi economici, pressioni esterne) è spesso la più istruttiva, perché consente di “fotografare” l’intenzione prima che venga rielaborata a posteriori; al tempo stesso, le circostanze successive servono come controllo di coerenza, non come scorciatoia argomentativa.

In conclusione

Nella simulazione ex can. 1101 § 2, la posta in gioco non è “valutare il matrimonio” a partire dalla sua riuscita, ma giudicare il consenso nella sua genesi. La crisi, le infedeltà, i conflitti e perfino la rottura possono essere gravi, ma non sono di per sé la prova del vizio originario; al contrario, un matrimonio travagliato può essere valido, come uno apparentemente “sereno” può essere nullo. L’operatività del capo di nullità dipende dalla capacità di dimostrare che l’esclusione è stata voluta con atto positivo, incidendo sull’oggetto del consenso, e che tale esclusione è sostenuta da una causa simulandi identificabile e prevalente rispetto alla causa contrahendi. Quando l’istruttoria ricostruisce con coerenza la linea temporale e valorizza, senza forzature, la convergenza degli indizi, il giudice può raggiungere quella certezza morale che sola legittima la declaratoria di nullità; quando invece l’indagine si appoggia su stereotipi (“si è divorziato, dunque escludeva”), la prova diventa fragile e il processo perde la propria serietà epistemica e pastorale.

Riferimenti

Per un approfondimento coerente è utile tenere insieme quattro livelli. Il livello sostanziale: cann. 1055–1057 e 1060, letti come determinazione dell’oggetto del consenso e della presunzione di validità; il can. 1101 come norma-chiave della simulazione. Il livello probatorio: can. 1608 e Dignitas connubii, art. 247, come griglia per comprendere la certezza morale; e, sul piano operativo, il titolo sulle prove della Dignitas connubii (artt. 155–216), che aiuta a gestire ammissione, raccolta e verbalizzazione delle prove. Il livello procedurale: la disciplina riformata dal Mitis Iudex (cann. 1671–1691), con particolare attenzione alla costruzione del dubbio e alla scelta del rito in relazione alla disponibilità di prove. Il livello magisteriale e antropologico: la presentazione conciliare del matrimonio come comunione di vita e di amore (Gaudium et spes, 48) e la sintesi del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla vocazione matrimoniale (nn. 1601–1666), che aiutano a non ridurre la simulazione a un formalismo, ma a leggerla come questione di verità del consenso.

Riferimenti giurisprudenziali: Coram Funghini, sent. diei 14 octobris 1992, in Ius Ecclesiae 5 (1993), pp. 577-593; Coram Defilippi, sent. diei 25 iulii 2002, in Ius Ecclesiae 16 (2004), pp. 135-163; Coram Erlebach, sent. diei 16 februarii 2012, in Ius Ecclesiae 28 (2016), pp. 601-611; Coram Heredia Esteban, sent. diei 26 februarii 2013, in Ius Ecclesiae 26 (2014), pp. 579-605; Coram Jaeger, sent. diei 14 februarii 2019, in Scientia Canonica 2 (2019), pp. 255-292; Coram Jair Ferreira Pena, sent. diei 21 februarii 2019, in Scientia Canonica 3 (2020), pp. 151-169.

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