Appello nel rito del lavoro: regime dello ius novorum
25 Febbraio 2026
Inquadramento Sono, innanzitutto, inammissibili le domande ed eccezioni fondate su fatti costitutivi nuovi o diversi da quelli allegati in primo grado, o che diano luogo a conclusioni diverse, fatta eccezione per la richiesta di interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza impugnata o del risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Sono, inoltre, proponibili per la prima volta in grado d'appello le eccezioni rilevabili d'ufficio. Risultano, del pari, inammissibili i nuovi mezzi di prova in appello, fatta salva la possibilità di deferire o riferire, in qualsiasi momento, il giuramento decisorio, estimatorio o suppletorio. Potranno, inoltre, essere proposte o prodotte nuove prove non articolate o offerte nel giudizio di primo grado per causa non imputabile, o ritenute dal collegio indispensabili ai fini della decisione della causa. Nuove domande ed eccezioni in appello La disciplina dello ius novorum in appello con rito lavoro va ricostruita coordinando la norma di parte generale di cui all'art. 345 c.p.c., oggetto di reiterate modifiche nel tempo, e la disposizione speciale contenuta nell'art. 437, comma 2, c.p.c., il cui incipit recita: «non sono ammesse nuove domande ed eccezioni». Va, in prima approssimazione, affermata l'inammissibilità delle domande ed eccezioni fondate su fatti costitutivi nuovi o diversi da quelli allegati in primo grado, o che diano luogo a conclusioni diverse. Sono espressamente eccettuati, dall'art. 345, comma 1, c.p.c., interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Alle eccezioni previste dal codice si affiancano quelle contemplate dalla giurisprudenza, come nel caso della domanda di condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado, ritenuta ammissibile in appello in quanto fondata su fatti costitutivi nuovi ma collegati all'eventuale accoglimento dell'appello, di cui è discendenza automatica (Cass., sez. lav., 30 gennaio 2018, n. 2292). In merito alla diversità della qualificazione giuridica prospettata in appello, è stata tracciata la distinzione tra variazione qualificatoria che sottende o presuppone la prospettazione di fatti costitutivi nuovi, come nel caso di impugnativa di licenziamento collettivo che, in primo grado, sia fondata sull'assunta violazione dei criteri di scelta ex art. 5 l. n. 223/1991 e, in appello, sulla violazione dell'art. 4 l. cit., per aver omesso l'azienda di comparare la posizione dei lavoratori licenziati con quella degli addetti ad altri stabilimenti, (Cass., sez. lav., 2 luglio 2008, n. 18119) da quella, logicamente ammissibile, che non comporti l'introduzione di fatti costitutivi nuovi. L'art. 345, comma 2, c.p.c., in tema di eccezioni nuove, inserisce un'opportuna limitazione al divieto, apparentemente assoluto, di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., precisando che il limite non vale per le eccezioni rilevabili d'ufficio, che potranno essere liberamente introdotte in grado d'appello, anche se non sollevate in primo grado. La libera introducibilità di eccezioni in senso ampio non è condizionata alla preesistenza dei fatti costitutivi delle stesse che potranno, dunque, essere prospettati per la prima volta in grado d'appello (Cass., sez. lav., 5 agosto 2021, n. 22371). Del pari, potranno essere sempre svolte le c.d. mere difese, fondate su argomenti giuridici funzionali a paralizzare le pretese dell'avversario a condizione, ancora una volta, che non si basino su allegazioni di nuovi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Questione particolare è quella dell'eccezione nuova in appello che si fondi su fatti impeditivi, modificativi o estintivi che, pur non risultando valorizzati in primo grado, compongano già la piattaforma assertiva di tale fase processuale, come nel caso dell'eccezione di prescrizione che venga sollevata, per la prima volta, in sede di gravame. La posizione della giurisprudenza, sul punto, è quella di analizzare la connessione logica dei fatti successivamente valorizzati con la causa petendi del giudizio di primo grado. Conseguentemente, se la nuova eccezione, benché costruita su fatti preesistenti, introduca temi di indagine nuovi rispetto alla precedente dinamica processuale, sarà da considerare inammissibile, rientrando nel generale divieto dei c.d. nova in appello (Cass., sez. II, 26 aprile 2023, n. 10946). La preclusione deve, infine, ritenersi inoperante nei confronti di eccezioni che siano basate su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo la scadenza del termine per la loro deducibilità in primo grado (Cass., sez. I, 30 giugno 2023, n. 18586). I nuovi mezzi di prova All'interno della categoria generale dello ius novorum in appello merita una trattazione distinta la disciplina dei nuovi mezzi di prova che, nell'appello con rito del lavoro, è contenuta nell'art. 437, comma 2, c.p.c. che sancisce, analogamente a quanto disposto con riferimento a domande ed eccezioni, l'inammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello. Il rigore della disposizione è, tuttavia, temperato sotto un duplice profilo. La norma in commento consente, da un lato, di ammettere per la prima volta in appello il giuramento estimatorio. L'art. 345 c.p.c., contenuta nella disciplina generale dell'appello, chiosa prevedendo la possibilità di deferire, in qualsiasi momento, il giuramento decisorio. Il principio secondo cui le disposizioni contenute nella parte generale o nel processo di cognizione ordinaria sono applicabili al processo del lavoro, laddove non derogate e compatibili con la struttura e funzione del rito speciale, induce a ritenere pacificamente deferibile il giuramento decisorio nell'appello con rito lavoro, nonostante l'art. 437 c.p.c. faccia esclusivo riferimento alla tipologia del giuramento estimatorio. Nessuna menzione viene fatta, nell'una o nell'altra norma, al giuramento suppletorio ex art. 2736, n. 2, c.c., che tuttavia, per costante orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21235), è ammissibile anche se dedotto per la prima volta in grado di appello. Di maggior rilievo appaiono, anche alla luce della natura recessiva dell'istituto del giuramento, gli ulteriori temperamenti di ordine generale alla regola del divieto di nuove prove in appello occorrendo, anche in questo caso, procedere al raccordo sistematico tra le norme contenute nell'art. 345, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c. Mentre l'art. 345, comma 3, prevede, quale unica eccezione, la possibilità di rimettere in termini, per l'articolazione della prova, la parte che dimostri di non aver potuto proporre i mezzi di prova o produrre i documenti nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, l'art. 437, comma 2, c.p.c. consente di ammettere i mezzi istruttori nuovi nel caso in cui il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. Va, inoltre, pacificamente ritenuto ammissibile il mezzo di prova la cui articolazione o produzione sia strumentale alla domanda o eccezione nuova proponibile in sede di gravame. La nozione di indispensabilità ai fini della decisione della causa è stata oggetto di articolata ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale. La previsione è funzionale al principio della ricerca della verità materiale, dovendo le prove nuove essere indispensabili a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti contenuta nella pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quello che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato in primo grado. In buona sostanza, il giudice d'appello dovrà valutare la decisività della prova (Cass., sez. lav., 10 settembre 2019, n. 22628), ovvero l'attitudine dei nuovi mezzi istruttori, perseguendo la c.d. pista probatoria privilegiata, a condizionare la deliberazione giudiziale. La nuova prova non potrà, tuttavia, consentire l'ingresso di fatti costitutivi primari nuovi, dovendosi esercitare con riferimento a fatti già allegati dalle parti in primo grado, o che hanno avuto rituale ingresso nel processo a seguito del contraddittorio tra le stesse. Ciò trova, tuttavia, nell'applicazione giurisprudenziale, significativo temperamento nel caso dei conteggi che, secondo la prevalente interpretazione, compongono la piattaforma assertiva, per la parte non concernente l'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione dei crediti, appartenente al potere-dovere del giudice (Cass., sez. lav., 23 novembre 2020, n. 26591). Ciononostante, la Cassazione ha affermato che l'eventuale acquisizione di conteggi ad opera del giudice d'appello non integri violazione della regola di cui all'art. 437 c.p.c. atteso che tale acquisizione non ha il significato di dare ingresso d'ufficio a nuovi mezzi di prova, risolvendosi in invito alla parte a compiere un'attività contabile che ben potrebbe essere svolta dal giudice o dallo stesso affidata a un consulente tecnico d'ufficio (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2020, n. 22670). In particolare: la prova documentale Più complesso appare il raffronto e coordinamento tra le due norme, con riferimento alle prove documentali o precostituite. L'art. 437 c.p.c. fa, difatti, esclusivo riferimento ai «nuovi mezzi di prova», mentre l'art. 345 c.p.c., citando espressamente i «nuovi documenti» accanto ai «nuovi mezzi di prova», evidenzia come tale ultima locuzione sia riferibile esclusivamente alla prova costituenda. Non può, tuttavia, non ritenersi, per evidenti ragioni di coerenza della disciplina che, nonostante la reticenza dell'art. 437 c.p.c., l'operazione di contemperamento del principio dispositivo con quello di ricerca della verità materiale vada effettuata anche con riferimento alla nuova prova precostituita e documentale in appello. Così, recente sentenza di legittimità (Cass., sez. lav., 11 novembre 2025, n. 29741), ha consacrato l'affermazione secondo cui la prova nuova in appello può essere ammessa a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, ribadendo che, nel rito del lavoro, occorre contemperare il principio dispositivo con quello dell'accertamento della verità. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta e il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative «piste probatorie» emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado. In conclusione Il generalizzato divieto di ius novorum in appello, corollario della natura del giudizio, quale mezzo di gravame a critica vincolata, e non di nuovo processo, trova temperamento, sia con riferimento alle nuove domande ed eccezioni, che ai nuovi mezzi di prova, in relazione a specifiche fattispecie normativamente previste, o di elaborazione giurisprudenziale, che temperano il rigore del principio generale e attenuano gli effetti della sua applicazione. Tale divieto, specificamente declinato nell'ambito del giudizio di appello celebrato con il rito del lavoro, deve tuttavia confrontarsi con i profili di specialità del processo laburistico che, sia pure in un sistema caratterizzato dal rispetto del principio dispositivo e da rigide preclusioni processuali, che si appuntano nei primi atti difensionali, impone al giudice di perseguire la strada della ricerca della verità materiale, consentendo l'ingresso nel giudizio di fatti e prove nuove, laddove ritenuti indispensabile ai fini del decidere, quale completamento di elementi già obiettivamente presenti nella realtà del processo. Ciò si traduce, dunque, non soltanto in un'applicazione più elastica del divieto di domande ed eccezioni nuove, come evidenziato con riferimento al tema della producibilità di nuovi conteggi in appello, ma altresì nella codificazione di più penetranti deroghe al divieto di nuovi mezzi istruttori, non limitati alla prova strettamente funzionale alla domanda o eccezione nuova, o a quella non potuta articolare in primo grado per fatto non imputabile, ma estesi alla prova che risulti indispensabile ai fini della decisione finale, la cui caratterizzazione risulta specificata dall'applicazione giurisprudenziale. |