Liquidazione delle spese di lite: linee guida del Tribunale di Milano
25 Febbraio 2026
Gli importi indicati nel documento costituiscono una indicazione di massima, ma resta salva la facoltà del giudice di valutare nel caso concreto aumenti e diminuzioni come previsti dal DM n. 147/2022. Gli importi indicati, inoltre, si applicano anche ai compensi dei curatori speciali dei minori. Nel caso in cui il curatore speciale rappresenti più di 2 minori si applicherà un aumento del 20%. Nel caso in cui vengano pronunciati provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. o ex art. 473-bis.23 c.p.c. o provvedimenti ex art. 473-bis.69 c.p.c. ai compensi indicati nelle allegate tabelle verrà applicato un aumento del 10%. Nel caso di cumulo di domande di separazione e divorzio nello stesso giudizio l’importo sarà aumentato del 50%. Si concorda inoltre che nel caso di riunione davanti al Tribunale ordinario di un giudizio già instaurato davanti al Tribunale per i Minorenni, secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 2, disp. att. c.c., il compenso del curatore speciale nominato dal Tribunale per i minorenni verrà liquidato interamente dal Tribunale Ordinario al termine del giudizio. |