Violazione degli obblighi di assistenza familiare: influenza del conflitto di doveri

25 Febbraio 2026

La questione presa in esame è la seguente: se per la configurazione del reato ex art. 570-bis c.p. la presenza di un conflitto di doveri può, a determinate condizioni, influire sulla capacità di adempiere del soggetto obbligato.

Massima

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, la presenza di un conflitto di doveri può, a determinate condizioni, influire sulla capacità di adempiere del soggetto obbligato esclusivamente se tali doveri abbiano uno stesso rango giuridico. Cosi come il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell'obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, così non può scegliere di non adempiere al mantenimento dei figli adducendo di aver dovuto adempiere altre obbligazioni che non hanno lo stesso rango legale e il cui inadempimento non è penalmente sanzionato. Le cause di prelazione sono, infatti, stabilite dal legislatore e l'art. 2751, n. 4, c.c. attribuisce un privilegio all'assegno di mantenimento in favore dei figli in caso di separazione o divorzio, in ragione della sua natura alimentare.

Il caso

Il Tribunale di Salerno, con sentenza emessa in data 3 marzo 2025 assolveva l'imputato dal delitto ex art. 570-bis c.p. ritenendo che il fatto non costituiva reato.

Avverso tale Sentenza il Procuratore Generale della Corte di Appello di Salerno proponeva ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e a tale scopo adduceva due motivi.

Con il primo motivo deduceva la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova quanto alle condizioni di indigenza. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la configurabilità di una reale situazione di indigenza dell'imputato, senza, però, tenere in considerazione la disponibilità da parte dello stesso, nel periodo oggetto di contestazione, di somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità di disoccupazione per un totale di circa euro 70.000,00. Sulla base di tale presupposto, quindi, secondo il Procuratore Generale l'imputato si sarebbe volontariamente sottratto all'adempimento dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie, anche in considerazione del fatto che non ricorreva, nel caso di specie, uno stato di disoccupazione incolpevole in quanto l'imputato aveva perso il lavoro conseguentemente al licenziamento per giusta causa.

Con il secondo motivo, deduceva l'erronea applicazione dell'art. 570-bis c.p., in quanto il Tribunale aveva riconosciuto efficacia scriminante ad una inconsueta causa di giustificazione attribuendole illegittimamente efficacia esimente per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie. Infatti, l'imputato aveva dichiarato di non aver adempiuto all'obbligo per due motivi: il primo era perché aveva deciso di destinare gran parte delle somme ricevute a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità di disoccupazione, alla restituzione di un'obbligazione «morale» e naturale verso la sorella che in quel momento aveva perso il lavoro e che precedentemente lo aveva aiutato economicamente quando era stato lui ad aver bisogno di sostegno; il secondo era di aver deciso di destinare la restante parte delle somme ricevute, al pagamento di altri debiti che non venivano, però, chiaramente specificati. Discutibile ed emblematica la decisione del Tribunale anche alla luce del fatto che alcuna di tali circostanze veniva riscontrata documentalmente. In ogni caso, secondo il Procuratore generale, anche qualora si fossero verificate tali situazioni, esse non sarebbero state certamente sufficienti a giustificare la condotta posta in essere dall'imputato nei confronti delle figlie, ma, anzi, il suo comportamento ben poteva ritenersi che integrasse l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato contestato, in quanto, al contrario, le sue azioni erano idonee a confermare il fatto che egli si fosse sottratto consapevolmente e volontariamente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto nei confronti delle figlie in conseguenza della cessazione degli effettivi civili del suo matrimonio.

La Suprema Corte con la sentenza di cui si tratta, ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

La questione

La questione presa in esame è la seguente: se per la configurazione del reato ex art. 570-bis c.p. la presenza di un conflitto di doveri può, a determinate condizioni, influire sulla capacità di adempiere del soggetto obbligato.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento ha accolto il ricorso ritenendo fondati i motivi proposti sulla base delle seguenti interpretazioni.

In via preliminare la Corte, ha rilevato che l'impugnazione era stata correttamente proposta con ricorso per cassazione in quanto la sentenza di assoluzione impugnata non era appellabile ma solo ricorribile in cassazione; ciò in quanto il comma 3 dell'art. 593 c.p.p. prevede che le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa sono inappellabili. Ebbene, per ciò che concerne la pena applicabile alla fattispecie, l'art. 570-bis c.p. richiama l'art. 570 c.p. come già avveniva con l'art. 12-sexies della l. n. 898 del 1970 e, con rinvio a catena, con l'art. 3 della l. n. 54/2006. Tale norma aveva determinato dubbi interpretativi, in quanto l'art. 570 c.p. prevede sanzioni differenziate al comma 1 e 2, pertanto non era chiaro quale dei due regimi fosse applicabile all'art. 12-sexies. Inizialmente, l'orientamento maggioritario propendeva per l'applicabilità del comma 2 dell'art. 570 c.p. sull'assunto della somiglianza di contenuto tra la fattispecie prevista dal comma 2 n. 2 dell'art. 570 c.p., che sanziona la violazione di un obbligo economico, e quella di cui all'art. 12-sexies della l. n. 898/1970, mentre il comma 1 dell'art. 570 c.p. punisce la violazione degli obblighi di assistenza morale (Cass. pen., sez. VI, n. 28557/2009; Cass. pen., sez. VI, n. 18450/2006; Cass. pen., sez. VI, n. 1071/1996). La questione è stata, però, sottoposta alle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. pen., sez. un., n. 23866/2013) che hanno risolto il contrasto affermando che nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies della l. n. 898/1970, il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1.

Dopo aver chiarito tale questione preliminare, nell'esaminare il primo motivo, la Corte ha rilevato che correttamente il Procuratore Generale aveva rilevato la palese contraddizione tra quanto argomentato dal Giudice di primo grado in premesse e quanto poi, successivamente, argomentato nelle conclusioni; infatti, il Tribunale, pur essendo stato dimostrato nel corso del processo che l'imputato si era effettivamente sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alle figlie, aveva ritenuto non sussistente l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato in quanto il suo comportamento era stato posto in essere in assenza di dolo. Poiché la difesa aveva sostenuto che nell'ottobre 2018 l'imputato si era trovato in una reale condizione di indigenza, aggravata dalla difficoltà di reperire fonti di reddito che gli consentissero sia di ottemperare all'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie e sia di garantirgli una vita dignitosa, il Tribunale aveva ritenuto che tali argomentazioni ponevano il dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto non era stato dimostrato con certezza che l'imputato si era sottratto volontariamente agli obblighi imposti. Secondo la Suprema Corte, dalle suddette argomentazioni, il Tribunale aveva dedotto che l'imputato versasse in uno stato di indigenza basandosi su ragionamenti del tutto illogici, soprattutto alla luce del fatto che era stato dimostrato che nell'anno 2019, ovvero anno oggetto della contestazione, aveva ricevuto il pagamento del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di disoccupazione per un totale di almeno euro 70.000,00. Sul punto, la Corte ha ricordato che «in tema di ricorso per cassazione, il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni» (Cass. pen., sez. I, n. 53600/2017).

Ritenendo fondato anche il secondo motivo, la Corte ha ribadito il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato» (Cass. pen., sez. VI, n. 49979/2019); sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis c.p., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza» (Cass. pen., sez. VI, n. 32576/2022).

La Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale erroneamente abbia posto sullo stesso piano l'obbligazione di mantenimento posta a carico dell'imputato e l'adempimento di altre obbligazioni quali una obbligazione naturale verso la sorella e il pagamento di debiti; infatti, tali fattispecie non possono avere lo stesso rango legale, in quanto l'inadempimento della prima è penalmente sanzionato, mentre l'inadempimento della seconda non lo è. Il conflitto di doveri può assumere rilievo esclusivamente se i doveri hanno uno stesso rango giuridico.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata anche con riferimento al secondo motivo di ricorso.

Osservazioni

Con detta sentenza, la Suprema Corte ha ribadito alcuni principi già affermati precedentemente in tema di applicabilità dell'art. 570 bis c.p. e ne ha chiariti di nuovi.

La motivazione con la quale è stato rigettato il primo motivo di ricorso si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, dal quale emergono molteplici principi giuridici.

In primo luogo, è stato precisato che il reato si configura con la semplice omissione della corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal Giudice, indipendentemente dalla circostanza che tale omissione comporti il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno. Sul punto, una recente pronuncia ha ritenuto che «integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis c.p. la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante» (Cass. pen., sez. VI, n. 15909/2025).

Anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno è sufficiente ad integrare gli estremi del reato previsto dall'art. 570 bis c.p., non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.

Poiché uno degli elementi costitutivi del reato è individuato nella disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato, colui che affermi di versare in una situazione di difficoltà economica che gli impedisce di corrispondere l'assegno dovuto agli aventi diritto, ha l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alle relative obbligazioni, in quanto, a tal fine, è del tutto inidonea la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche (Cass. pen., sez. VI, n. 8063/2012); inoltre, è fondamentale che l'obbligato dimostri che l'indisponibilità dei mezzi necessari non è dovuta, nemmeno parzialmente, a sua colpa, condizione necessaria per l'integrazione della causa di forza maggiore idonea a scriminarne l'inadempimento ai sensi dell'art. 45 c.p. (Cass. pen, sez. VI, n. 11696/2011; Cass. pen., sez. V, n. 36450/2004).

Come più volte affermato dalla Corte, l'impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile deve essere assoluta; il predicato di «assolutezza» non deve, però, essere regolato al livello dell'indigenza totale, dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un'accezione di tipo assiologico, in coerenza con il generale principio di offensività del diritto penale. Occorre, cioè, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. «debole», in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (artt. 433 ss. c.c.), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell'obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio-economico di riferimento e quant'altro sia in condizione d'influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa. Sul punto, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha preso in esame una recente pronuncia con la quale la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis c.p., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza (Cass. pen., sez. VI, n. 32576/2022 - In motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, deve tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento).

Per far sì che la condizione di impossibilità economica o di indisponibilità dei mezzi economici necessari ad adempiere si configuri come scriminante, è necessario, che essa consista in una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che perduri per tutto il periodo di tempo nel quale sono maturate le inadempienze; se non sussistono tutte queste condizioni, la responsabilità dell'obbligato non può essere esclusa (Cass. pen., sez. VI, n. 41697/2016; Cass. pen., sez. VI, n. 49979/2019).

Prendendo in esame alcune cause che possono essere addotte dal soggetto indagato, si rileva che lo stato di disoccupazione, per scriminare il soggetto, deve coincidere con l'incapacità economica di adempiere alle obbligazioni; pertanto, non sarà sufficiente l'allegazione di mera documentazione formale dello stato di disoccupazione, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione. La generica indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità in ordine al reato in quanto, ai fini della scriminante dello stato di bisogno, incombe all'interessato - come per tutte le cause di giustificazione del reato - l'onere di allegazione degli elementi indicativi dell'impossibilità di adempiere (nella specie era stato accertato che l'imputato si era dimesso dall'impiego di metronotte per precostituirsi una situazione di apparente disoccupazione - Cass. pen., sez. VI, n. 9283/1988; Cass. pen., sez. VI, n. 5751/2011; Cass. pen., sez. VI, n. 7372/2013).

Sempre con riferimento all'attività lavorativa dell'obbligato, il fatto che l'attività svolta dall'imputato abbia carattere stagionale non risulta da sola idonea a dimostrare la sua incapacità di adempiere, potendo al più giustificare versamenti limitati a determinati periodi dell'anno (Cass. Sez. VI, n.24532/2017).

Inoltre, l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova della sua impossibilità a versare l'assegno dovuto, sia perché il beneficio  è previsto anche per soggetti che dispongano di un reddito non meramente simbolico, sebbene ovviamente piuttosto contenuto e sia perché il provvedimento si basa sulla mera autocertificazione dell'interessato, salvi i controlli successivi, e non può quindi essere presentato come una forma di certificazione ufficiale di impossidenza (Cass. pen., sez. VI, n. 31124/2014).

Prendendo in esame un'altra fattispecie che può essere addotta, ovvero una comprovata condizione di indebitamento dell'obbligato, è stato ritenuto che essa vale ad escludere l'elemento soggettivo del reato, in quanto dimostra la non volontarietà del temporaneo e parziale inadempimento all'obbligazione nascente dal decreto di omologa della separazione consensuale (Trib. Pescara, del 28 febbraio 2018, n. 382).

Peraltro, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, con riferimento proprio alla sussistenza in capo all'imputato di plurime obbligazioni di diversa fonte, ha ritenuto che il Tribunale di Salerno erroneamente avesse posto sullo stesso piano l'obbligazione di mantenimento posta a carico dell'imputato stesso e l'adempimento di altre obbligazioni quali una obbligazione naturale verso la sorella e il pagamento di debiti, sottolineando come tali fattispecie non possano avere lo stesso rango legale, in quanto l'inadempimento della prima è penalmente sanzionato, mentre l'inadempimento della seconda non lo è.

Pertanto, come il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell'obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, così non può scegliere di non adempiere al mantenimento dei figli adducendo di aver dovuto adempiere altre obbligazioni che non hanno lo stesso rango legale e il cui inadempimento non è penalmente sanzionato.

La Corte ha correttamente rilevato che le cause di prelazione sono state stabilite dal legislatore con l'art. 2751 c.c. (in particolare quella che qui interessa risiede nel n. 4) il quale statuisce che «Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti……….4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge».

Tale norma, quindi, attribuisce un privilegio all'assegno di mantenimento in favore dei figli in caso di separazione o divorzio, alla luce della sua natura alimentare.

Sulla stessa linea interpretativa si inserisce quella giurisprudenza, la quale ha affermato che il soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non può opporre, al fine di escludere la propria responsabilità per il reato di cui all'art. 570-bis c.p.., la compensazione con un proprio credito, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori (Cass. pen., sez. VI, n. 43180/2024).

In definitiva, si può affermare un nuovo principio di diritto secondo il quale «perché il conflitto di doveri possa assumere rilievo, è necessario che gli stessi abbiano uno stesso rango giuridico».

Riferimenti

Officina del diritto “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, a cura di Chiara Fiandanese, Lefebvre Giuffrè, 2019

Codice penale commentato, Giuffrè 2025, a cura di Sergio Beltrani

Cass. pen., sez. VI, n. 15909/2025

Cass. pen,, sez. VI, n. 43180/2024

Cass. pen., sez. VI, n. 32576/2022

Cass. pen., sez. VI, n. 49979/2019

Cass. pen., sez. I, n. 53600/2017

Cass. pen., sez. VI, n.24532/2017

Cass. pen., sez. VI, n. 41697/2016

Cass. pen., sez. VI, n. 31124/2014

Cass. pen., sez. VI, n. 7372/2013

Cass. pen., sez. un., n. 23866/2013

Cass. pen., sez. VI, n. 11696/2011

Cass. pen., sez. VI, n. 5751/2011

Cass. pen., sez. V, n. 36450/2004

Cass. pen., sez. VI, n. 9283/1988

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