Banche, obblighi ESG: le nuove regole EBA

La Redazione
27 Febbraio 2026

Da gennaio 2026 sono entrate in vigore le linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG, attuative della CRD. Gli enti dovranno integrare i fattori ambientali e sociali nei sistemi di governance, risk management e credito, con analisi di materialità, orizzonte decennale e piani di resilienza coerenti con la neutralità climatica 2050.

Dall'11 gennaio 2026 sono applicabili le Linee guida definitive dell'European Banking Authority (EBA) sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), pubblicate il 9 gennaio 2025 in attuazione della direttiva 2013/36/UE (CRD). Per le istituzioni piccole e non complesse l'entrata in vigore è differita all'11 gennaio 2027.

Gli orientamenti specificano i presidi di governance richiesti dagli artt. 74 e 87-bis della CRD, delineando standard minimi e metodologie per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG. Le disposizioni incidono direttamente sull'assetto organizzativo e sul framework di risk management, imponendo agli enti di integrare i fattori di sostenibilità nelle strategie, nelle politiche creditizie e nei sistemi di controllo interno.

Cuore dell'impianto è la valutazione di materialità dei rischi ESG: le banche devono svolgere analisi strutturate e periodiche per individuare i fattori effettivamente rilevanti rispetto al modello di business e al profilo di rischio. L'analisi va aggiornata almeno annualmente (biennalmente per gli enti meno complessi) e deve estendersi su un orizzonte di lungo termine, non inferiore a dieci anni, superando la tradizionale focalizzazione sul breve periodo.

Sul versante ambientale, l'EBA distingue tra rischi di transizione – connessi a evoluzioni normative, tecnologiche e di mercato verso la decarbonizzazione – e rischi fisici, derivanti da eventi climatici estremi, perdita di biodiversità e degrado degli ecosistemi.

Gli enti sono chiamati a mappare l'esposizione verso settori ad alta intensità emissiva, verificare l'allineamento dei clienti agli obiettivi climatici UE (neutralità entro il 2050, Reg. UE 2021/1119) e valutare la vulnerabilità geografica delle garanzie.

Particolare attenzione è dedicata alla qualità dei dati. Le banche devono dotarsi di sistemi informativi idonei a integrare dati interni, fonti esterne e reporting di sostenibilità delle controparti. In caso di lacune informative è ammesso il ricorso a proxy e stime, purché documentati e inseriti in un percorso di progressivo miglioramento.

L'approccio metodologico richiesto è integrato da:

  • analisi basate sull'esposizione per misurare l'impatto immediato dei rischi ESG su redditività e merito creditizio;
  • analisi di scenario e strumenti di allineamento per testare la resilienza nel medio-lungo periodo.

Per le grandi imprese, il set informativo richiesto è particolarmente articolato:

  • localizzazione degli asset e relativa esposizione ai rischi fisici;
  • emissioni GHG Scope 1, 2 e 3;
  • dipendenza dai combustibili fossili;
  • consumi energetici e idrici;
  • piani di transizione climatica (anche in coerenza con la CSRD);
  • impatti finanziari attuali e prospettici dei rischi ambientali.