Banche, obblighi ESG: le nuove regole EBA
27 Febbraio 2026
Dall'11 gennaio 2026 sono applicabili le Linee guida definitive dell'European Banking Authority (EBA) sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), pubblicate il 9 gennaio 2025 in attuazione della direttiva 2013/36/UE (CRD). Per le istituzioni piccole e non complesse l'entrata in vigore è differita all'11 gennaio 2027. Gli orientamenti specificano i presidi di governance richiesti dagli artt. 74 e 87-bis della CRD, delineando standard minimi e metodologie per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG. Le disposizioni incidono direttamente sull'assetto organizzativo e sul framework di risk management, imponendo agli enti di integrare i fattori di sostenibilità nelle strategie, nelle politiche creditizie e nei sistemi di controllo interno. Cuore dell'impianto è la valutazione di materialità dei rischi ESG: le banche devono svolgere analisi strutturate e periodiche per individuare i fattori effettivamente rilevanti rispetto al modello di business e al profilo di rischio. L'analisi va aggiornata almeno annualmente (biennalmente per gli enti meno complessi) e deve estendersi su un orizzonte di lungo termine, non inferiore a dieci anni, superando la tradizionale focalizzazione sul breve periodo. Sul versante ambientale, l'EBA distingue tra rischi di transizione – connessi a evoluzioni normative, tecnologiche e di mercato verso la decarbonizzazione – e rischi fisici, derivanti da eventi climatici estremi, perdita di biodiversità e degrado degli ecosistemi. Gli enti sono chiamati a mappare l'esposizione verso settori ad alta intensità emissiva, verificare l'allineamento dei clienti agli obiettivi climatici UE (neutralità entro il 2050, Reg. UE 2021/1119) e valutare la vulnerabilità geografica delle garanzie. Particolare attenzione è dedicata alla qualità dei dati. Le banche devono dotarsi di sistemi informativi idonei a integrare dati interni, fonti esterne e reporting di sostenibilità delle controparti. In caso di lacune informative è ammesso il ricorso a proxy e stime, purché documentati e inseriti in un percorso di progressivo miglioramento. L'approccio metodologico richiesto è integrato da:
Per le grandi imprese, il set informativo richiesto è particolarmente articolato:
|