La sentenza di patteggiamento post riforma Cartabia e l’ostacolo all’esdebitazione
25 Febbraio 2026
Il caso Il caso sottoposto all'esame della Corte fiorentina trae origine dal reclamo proposto da un socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito, avverso il decreto del Tribunale di Prato che aveva rigettato la sua richiesta di esdebitazione. In particolare, il diniego del giudice di prime cure si fondava sull'esistenza di una sentenza di patteggiamento per il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, ritenuta causa ostativa ai sensi dell'art 142, comma 1, n. 6 l. fall. Secondo il reclamante, al giudice civile non sarebbe consentito attribuire efficacia alle sentenze di patteggiamento, diversamente da quanto avviene per quelle emesse all'esito del dibattimento o del giudizio abbreviato, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sia nella formulazione ante riforma Cartabia, che in quella successiva. La Corte d'appello di Firenze, nel rigettare il reclamo, ha integralmente confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che, anche sotto il vigore della nuova disciplina, la sentenza di patteggiamento per uno dei reati elencati nell'art. 142, comma 1, n. 6 l. fall., preclude l'accesso al beneficio dell'esdebitazione. Le questioni e le soluzioni della Corte Il contesto normativo L'istituto dell'esdebitazione, originariamente introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 5/2006 all'art. 142 della legge fallimentare ed oggi trasfuso negli artt. 278 e ss. c.c.i.i., rappresenta uno dei pilastri della moderna concezione del diritto concorsuale. Superando, infatti, la vecchia logica sanzionatoria del fallimento, questo beneficio mira a concedere al debitore persona fisica – onesto ma sfortunato – una seconda possibilità (c.d. “fresh start”), permettendo al soggetto insolvente di liberarsi dei crediti insoddisfatti a seguito di una procedura concorsuale, rendendoli "inesigibili". L'effetto concreto è la preclusione per i creditori concorsuali, anche parzialmente insoddisfatti, di richiedere il pagamento del residuo debito dopo la liquidazione del patrimonio, privandoli definitivamente del potere di attuazione coattiva del proprio credito. Tale beneficio, tuttavia, non è incondizionato, in quanto il legislatore lo subordina alla sussistenza di specifici requisiti di meritevolezza, volti a escludere i debitori che abbiano agito con dolo o colpa grave. Tra le condizioni ostative, assume particolare rilievo quella prevista dall'art. 142, comma 1, n. 6 l. fall., che nega l'accesso al beneficio a chi sia stato «condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica l'industria ed il commercio e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa», salvo l'intervento della riabilitazione. La ratio della norma, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è nel senso di «concorrere a individuare le condizioni soggettive di meritevolezza per l'esdebitazione, facendo leva sulla condotta del fallito - anche pregressa - rispetto all'apertura del concorso» (Cass. 10 aprile 2019, n. 10080). Uno dei temi più dibattuti in giurisprudenza riguarda il caso in cui la “condanna” non deriva da un giudizio dibattimentale o abbreviato, ma da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento). L'orientamento maggioritario si è sempre orientato nel senso di ritenere tale pronuncia perfettamente equiparabile ad una sentenza di condanna ai fini extra –penali (da ultimo, Cass. 7 luglio 2025, n. 18517; Cass. 17 luglio 2025, n. 19950), tuttavia tale impostazione è stata messa in discussione dalla riforma Cartabia (introdotta con il d.lgs. n. 150/2022), che ha profondamente modificato l'art. 445, comma 1–bis c.p.c., con l'esplicito intento, manifestato nella legge delega, di «ridurre gli effetti extra –penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti». Tenuto conto, dunque, della nuova formulazione della norma, si è posto in dubbio se, a seguito della riforma, la sentenza di patteggiamento possa ancora costituire un ostacolo all'esdebitazione. In questo scenario si colloca la decisione della Corte fiorentina, tra le prime ad affrontare il tema nel vigore della nuova normativa. * La legge applicabile ratione temporis La prima questione affrontata dalla Corte fiorentina attiene all'applicabilità ratione temporis della norma sopravvenuta contenuta nell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Sul punto, si rammenta che, nella formulazione precedente, la norma così recitava: «salvo quanto disposto dall'art. 653 la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi. Salvo diverse disposizioni la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna». L'attuale versione, finalizzata ad incentivare il ricorso al rito alternativo rispetto a quello ordinario in un'ottica deflattiva, prevede che «la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di legge diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna». Su tale questione di diritto intertemporale è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza a SS.UU. n. 6548/2025, ha osservato come la norma, di natura meramente processuale, è soggetta al principio generale della regola vigente al tempo dello svolgimento del modulo processuale sul quale si ripercuote e nel quale si inserisce (c.d. “tempus regit actum”), precisando, altresì, che, in riferimento alla determinazione dell'atto cui ancorare temporalmente l'applicazione della disciplina, esso non può che essere riferito al momento di materiale emissione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., essendo quest'ultimo il tempo in base al quale individuare la norma processuale applicabile di volta in volta al caso di specie (Cass. 7 luglio 2025, n. 18517). Richiamando tali principi, la Corte fiorentina ha ritenuto applicabile la versione attualmente in vigore dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come novellata, in quanto la sentenza di patteggiamento era stata emessa nell'aprile 2024, ossia in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022). * L'equiparabilità della pronuncia di patteggiamento a quella di condanna Individuata la formulazione della norma applicabile al caso esaminato, la Corte d'Appello di Firenze, attraverso un'interpretazione analitica e sistematica dei tre periodi che compongono il novellato comma 1-bis, ha affermato il principio secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la pronuncia di patteggiamento è pienamente equiparabile alla sentenza di condanna ed entrambe, quindi, ostano alla concessione del beneficio dell'esdebitazione. Innanzitutto, secondo la Corte, non può ritenersi applicabile la previsione contenuta nel primo periodo del comma 1-bis, che sancisce l'inefficacia e l'inutilizzabilità, “a fini di prova”, della pronuncia di patteggiamento nei giudizi extra–penali, in quanto nel procedimento di esdebitazione la sentenza penale non viene utilizzata come “prova” del fatto–reato, ma rileva come “fatto storico” in sé, quale presupposto normativo che la legge (art. 142 l. fall.) individua come ostativo alla concessione del beneficio (in senso conforme, Trib. Milano 29 febbraio 2024). Tale tesi trova comunque conferma in precedenti pronunce della Suprema Corte, sebbene relative al regime previgente, dove è stato affermato che la sentenza di condanna integra un «elemento normativo già previsto ed apprezzato ex ante dal legislatore come requisito impediente il beneficio in parola, perché collegato ad una intrinseca valutazione di non meritevolezza del soggetto destinatario della pronuncia di condanna» (Cass. 7 luglio 2025, n. 18520). Parimenti, la Corte d'appello di Firenze ritiene preclusa anche l'applicazione del secondo periodo del comma 1-bis, il quale prevede che, in assenza di pene accessorie (circostanza verificatasi nel caso di specie), «non producono effetti le disposizioni di legge diverse da quelle penali che equiparano» la sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Secondo il Collegio, infatti, l'art. 142, comma 1, n. 6 l. fall., non rientra in tale categoria, non contenendo alcuna clausola di “equiparazione” esplicita, limitandosi a menzionare, genericamente, quale condizione ostativa al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, che il richiedente non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato. In mancanza, pertanto, di una previsione di parificazione espressa tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento nell'ambito della disciplina delle condizioni ostative all'esdebitazione, il secondo periodo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. deve dunque ritenersi inapplicabile alla vicenda in esame. Viceversa, deve invece considerarsi applicabile, come si legge nella decisione in commento, l'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1-bis , c.p.p., a mente del quale «salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna». Da tale disposizione è ragionevole desumere che, ogni qualvolta le norme (penali o extra penali) menzionino genericamente la “sentenza di condanna”, esse devono ritenersi applicabili anche in presenza di una pronuncia di patteggiamento. La norma fallimentare, pertanto, facendo un generico riferimento alla “sentenza di condanna”, ricade nell'ambito di applicazione di questa clausola residuale. Conseguentemente, la condizione ostativa prevista dall'art. 142, primo comma, n. 6 l. fall., opera anche nel caso in cui la sentenza di condanna sia una sentenza c.d. di patteggiamento per uno dei reati espressamente citati, giacché, per effetto dell'ultimo periodo della norma citata, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna. Tale interpretazione è, comunque, conforme al sistema complessivo delineato dal codice di procedura penale. Come ha evidenziato la Suprema Corte, sono riconducibili all'ampio genus delle sentenze di condanna tutte le pronunce che irrogano la pena indipendentemente dal rito che ha condotto alla loro emanazione: in questa prospettiva, sono, dunque assimilabili, non solo le sentenze di condanna emesse a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato, ma anche il decreto penale di condanna ovvero la pronuncia di patteggiamento (Cass. 7 luglio 2025, n. 18517). Questa impostazione è avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità civile, penale, amministrativa e contabile. La Cassazione penale in più occasioni ha ribadito la piena equiparazione della sentenza di condanna alla pronuncia di patteggiamento (ex multis, Cass. pen. 12 ottobre 2021, n. 43095, ha affermato che, ai fini della sospensione condizionale della pena, la sentenza di patteggiamento, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta l'estinzione del reato cui si riferisce). Anche la Cassazione civile ha ribadito, seppur incidentalmente, analogo principio, evidenziando che la pronuncia di patteggiamento ha una efficacia limitata nei giudizi civili, non per ragioni di carattere sistematico (e, cioè, in ragione del fatto che essa non è equiparabile alla generica sentenza di condanna), ma in considerazione della espressa previsione dell'art. 445 c.p.p. che, in deroga al disposto degli artt. 651 e 652 c.p.p., prevede che detta pronuncia “non ha effetto nei giudizi civili o amministrativi” ove, pertanto, può assumere esclusivamente la valenza di un indizio liberamente valutabile (cfr.Cass. 31 gennaio 2024, n. 2897). La stessa conclusione ha trovato conferma nella giurisprudenza tributaria (si veda, ad esempio, Cass. n. 29142/2021, in cui si ammette che la sentenza di patteggiamento, avendo natura di sentenza di condanna, possa essere utilizzata come prova dal giudice tributario) ed in quella contabile che, in tema di responsabilità del dipendente, ha affermato che alla sentenza di condanna è pienamente equipollente la pronuncia di patteggiamento (Corte Conti, Trentino Alto Adige, n. 5/2015). Infine, anche per la giurisprudenza amministrativa, quando una norma assume l'esistenza di una condanna penale come presupposto per l'adozione di un provvedimento amministrativo ovvero quale preclusione all'esercizio di determinate facoltà o diritti, a questi fini vale come sentenza di condanna anche quella emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., equiparata ad una pronuncia di condanna (Cons. Stato, Sez. I, 10 ottobre 2023, n. 1494). A ciò va aggiunto, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 luglio 2025, n. 18517), che l'equipollenza tra la sentenza di condanna e la pronuncia di patteggiamento non può essere negata neanche in considerazione del fatto che quest'ultima non faccia stato nei giudizi civili e amministrativi di danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'impugnato lo ha commesso. Ed invero, tale limitata valenza probatoria della pronuncia di patteggiamento è riconducibile all'espressa previsione dell'art. 445 c.p.p. che, a fini premiali, deroga espressamente le regole generali dettate dagli artt. 651 e 652 c.p.p. Prova ne è il fatto, ad esempio, che la sentenza di patteggiamento è, invece, vincolante nel giudizio disciplinare, poiché l'art. 445 c.p.p., nella versione ratione temporis applicabile, nel prevedere che la sentenza di patteggiamento non possa fare stato nei soli giudizi civili e amministrativi, non deroga a quanto previsto in termini generali dall'art. 653 c.p.p. (Cass. lav. 31 luglio 2019, n. 20721); in senso analogo è stato altresì affermato che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato (Cass. 22 novembre 2023, n. 32474). In sostanza, dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, considerato che l'art. 142 l. fall. fa generico riferimento alla sentenza penale di condanna, deve ritenersi che osta alla concessione del beneficio anche la pronuncia di patteggiamento. * La meritevolezza del debitore e la natura dell'accertamento nel patteggiamento A sostegno della tesi espressa, la Corte fiorentina invoca anche la ratio sottesa all'istituto dell'esdebitazione, trattandosi, come noto, di un beneficio di natura premiale, concesso dal Tribunale al ricorrere di determinati presupposti, definiti indici o requisiti di “meritevolezza”, riguardanti, da un lato, la condotta tenuta ad opera del debitore sia prima che durante la procedura e, dall'altro, l'assenza di circostanze impeditive personali, consistenti in condotte antigiuridiche, che possano sfociare o meno in una condanna penale. Pertanto tale beneficio resta precluso in caso di valutazione di non meritevolezza del soggetto, laddove il medesimo sia stato destinatario di una statuizione penale di condanna, per i reati espressamente previsti dall'art. 142, primo comma, n. 6 l. fall., fatta salva sempre la possibilità di riabilitazione. Invero, la condanna per un reato grave come la bancarotta costituisce un indice inequivocabile di non meritevolezza, che non può essere cancellato dalla scelta di un rito processuale alternativo. Inoltre, il Collegio fiorentino si sofferma sulla natura dell'accertamento compiuto dal giudice in sede di patteggiamento: pur non essendo una plena cognitio, non si tratta di un atto meramente “notarile”. Il giudice, infatti, ha il dovere di verificare l'assenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. e, questo controllo, seppur sommario, implica una valutazione che, come confermato dalla Cassazione, “integra sempre un giudizio” idoneo a fondare quella valutazione negativa di meritevolezza che sta alla base della preclusione all'esdebitazione (cfr. Cass. 7 luglio 2025, n. 18517). In particolare, con riferimento al tipo di accertamento svolto nella sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione ha chiarito che «nonostante in dottrina si sostenga che nel patteggiamento manchi l'accertamento, limitandosi il giudice ad una verifica negativa sulle cause di non punibilità, ad un controllo sommario sull'assenza di contrasti sull'ipotesi fattuale prospettata dalle parti e gli atti dell'indagine, il richiamo all'art. 129 c.p.p. contenuto nell'art. 444, comma 2, c.p.p. rappresenta, al contrario, l'indice più palese dell'indispensabilità e indisponibilità della cognizione giurisdizionale anche in un procedimento di matrice negoziale. Il fatto, cioè, che il giudice non svolga una mera funzione “notarile”, ma debba verificare se sussistono le condizioni ex art. 129 c.p.p. rappresenta il riconoscimento di poteri cognitivi che culminano in un accertamento, sia pur sommario e incompleto, indubbiamente diverso da quello che presuppone una plena cognitio, ma che tuttavia integra pur sempre un giudizio» (Cass. 7 luglio 2025, n. 18517). Ne consegue che l'accertamento operato dal giudice in sede di patteggiamento è idoneo a fondare un giudizio di non meritevolezza del beneficio dell'esdebitazione, in presenza di uno dei reati previsti all'articolo 142, primo comma, n. 6, l. fall., al pari di quanto avviene nel caso di una sentenza di condanna. Conclusioni La decisione della Corte d’appello di Firenze rappresenta un contributo di notevole spessore nel dibattito sull’efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento successiva alla riforma Cartabia, orientandosi verso un’interpretazione maggiormente restrittiva, in linea di continuità con l’assetto giurisprudenziale antecedente alla novella del 2022. Tale opzione ermeneutica, tuttavia, appare ridurre sensibilmente la portata innovativa della riforma, nella misura in cui sembrerebbe non cogliere l’intento del legislatore di escludere, in via generale e salvi specifici casi, l’equiparazione tra patteggiamento e sentenza di condanna al di fuori dell’ambito penale. In ogni caso, la soluzione adottata privilegia comunque la coerenza interna del sistema concorsuale e la ratio dell’istituto dell’esdebitazione, fondato sulla meritevolezza del debitore, subordinando le finalità deflattive del processo penale alla tutela dei principi cardine del diritto fallimentare nazionali ed europei che, pur esprimendo un indiscutibile favor verso l’istituto dell’esdebitazione, consentono deroghe ogni qualvolta «il debitore è disonesto o ha agito in malafede» (cfr. considerando n. 78 della Direttiva UE n. 2019/1023). |