La commissione di atti in frode ai creditori nel concordato minore

La Redazione
25 Febbraio 2026

La Corte d’appello dell’Aquila sottolinea come il debitore sovraindebitato che compia atti distrattivi del proprio patrimonio è “di regola” consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori, dovendosi quindi verificare solo l’effettiva ricorrenza di detto effetto pregiudizievole.

Il Tribunale di Vasto, aderendo alla valutazione dell'OCC, il quale si era espresso per la irrilevanza degli atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti dal debitore, omologava la proposta di concordato minore avanzata da un pensionato/titolare di ditta individuale.

Un creditore proponeva reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso tale decisione, segnalando tra l'altro la sussistenza degli elementi ostativi previsti dall'art. 77 c.c.i.i. e in particolare, per essere stati posti in essere atti in frode ai creditori, individuabili in atti pubblici traslativi della proprietà (sui quali, peraltro, pendeva azione revocatoria ordinaria).

La Corte d'appello dell'Aquila ha ritenuto fondate le doglianze del creditore, osservando che, in tema di concordato minore, ciò che rileva nell'ottica del disposto dell'art. 77 c.c.i.i. è l'idoneità dell'atto a compromettere la soddisfazione del ceto creditorio, ossia il suo effetto pregiudizievole per le ragioni dei creditori, di cui il debitore sia consapevole. Qualora il debitore versi già in una situazione di sovraindebitamento, egli è di regola consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori e, pertanto, in tal caso, il profilo da verificare è di fatto soltanto quello dell'effettiva ricorrenza dell'effetto pregiudizievole.

È, inoltre, irrilevante l'epoca in cui sono stati commessi gli atti in frode. Invero, né l'art. 77 né l'art. 76, comma 2, lett. c) (circa il contenuto della relazione particolareggiata dell'OCC) c.c.i.i. menzionano un determinato arco temporale di commissione degli atti in frode e, in particolare, il quinquennio precedente all'accesso alla procedura (quinquennio cui l'art. 77 si riferisce soltanto a proposito della pregressa esdebitazione).

Nel caso di specie, è indubbio che il debitore abbia sottratto alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. a detrimento dei creditori alcuni beni. Da ciò consegue, senza alcun dubbio, la sussistenza dell'effettivo pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con piena consapevolezza, sicché gli atti dispositivi vanno qualificati come atti in frode alle ragioni dei creditori.

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