L’accesso con riserva “a geometria variabile” delle società del gruppo agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

La Redazione
20 Febbraio 2026

Il Tribunale di Bologna esamina una domanda di accesso “con riserva” a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza proposta da un gruppo, connotata da «assoluta novità tecnica e operativa».

Nell'ambito di un'istanza ex art. 44 c.c.i.i. proposta da un gruppo di società in stato di grave crisi economica, il Tribunale si trova a dover vagliare una richiesta peculiare. Per le società controllate si chiedeva di applicare, ex art. 44, comma 1-quater, c.c.i.i., «la governance prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti»; per la società controllante, invece, si chiedeva l'applicazione del regime ex art. 46 c.c.i.i., in vista del suo accesso alla procedura di concordato preventivo. Inoltre, a ulteriore conferma della differenza nelle modalità di regolazione della crisi tra controllante e controllata, si precisava che «la richiesta di conferma delle misure protettive ex artt. 54 c. 2° e 55 CCII riguarda solo la prima, e non anche le Controllate».

Il Tribunale, registrata l'assoluta novità teorica ed applicativa rappresentata da tale istanza, ha formulato il principio che segue:

«In tema di regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di società, non è prospettabile una fase prenotativa ex art. 44 c.c.i.i. a geometria variabile, retta da un duplice regime regolatorio per le società del gruppo, ovverosia dal regime di cui all'art. 46 per una o alcune società appartenenti al gruppo e dal regime derogatorio previsto dall'art. 44, comma 1-quater, c.c.i.i. per altre società del medesimo gruppo».

La scelta del legislatore di consentire un regime unitario di regolazione della crisi per le società del gruppo – afferma il Tribunale – non può che riflettersi specularmente sulla fase prenotativa che impegna l'insieme delle società ad una scelta “collettiva” dello strumento di regolazione della crisi.

Occorre poi considerare quanto previsto dell'art. 44, comma 1-quater, c.c.i.i.

La norma consente al debitore, già nella fase prenotativa e in deroga al comma 1-bis che richiama la produzione degli effetti di cui all'art. 46 c.c.i.i. («Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo»), «di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto». Nota il Tribunale che alla mera dichiarazione di intenti formulata nel caso di specie dal gruppo non può riconoscersi la veste di “progetto”, «in quanto per sua stessa estensione ed articolazione non permette alcuna doverosa valutazione di conformità “alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto”». Obiettivo del legislatore è, infatti, che anche con riferimento all'ipotesi contemplata dall'art 44, commi 1-bis e quater c.c.i.i. sia assicurato un controllo del Tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.c.i.i.

Il Tribunale ammette quindi il gruppo alla fase prenotativa a regime ordinario, rimessa ogni ulteriore valutazione in ordine ai profili indicati al corso della procedura introdotta.

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