Clausola di salvaguardia e mancata rimessione alla Adunanza plenaria
26 Febbraio 2026
Nel corso di un giudizio volto a verificare la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Regione e dall'Azienda Sanitaria Locale relativi ai tetti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale nell'esercizio 2022, nonché agli effetti della sottoscrizione della clausola di salvaguardia da parte della struttura privata, il collegio ha affermato la legittimità della cosiddetta clausola di salvaguardia. Essa non deriva da autonomia negoziale ma rappresenta piuttosto l'espressione dell'esercizio di poteri autoritativi, la cui legittimità va contestata attraverso la tempestiva impugnazione degli atti presupposti. Di fatto, la clausola che la struttura privata è obbligata a firmare per operare in regime di accreditamento le impedisce di impugnare gli atti che determinano i tetti di spesa a essa riferiti. Gli operatori privati, infatti, sono chiamati insieme alle strutture pubbliche a tutelare l'interesse pubblico alla corretta ed adeguata erogazione del servizio sanitario primario, e pertanto non sono estranei ai vincoli oggettivi e alle condizioni di necessità derivanti dal piano di rientro, al quale la Regione può essere tenuta. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso permette di non procedere sull’istanza con cui la parte appellante aveva richiesto l'intervento dell’Adunanza plenaria per risolvere il contrasto giurisprudenziale relativo alla legittimità o validità della clausola di salvaguardia nella determinazione dei tetti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Si tratta, infatti, di una questione che può essere affrontata solo mediante una rituale e tempestiva impugnazione dei provvedimenti amministrativi che hanno introdotto tale clausola nei contratti stipulati con gli operatori sanitari. |