Nuovi criteri del Tribunale di Milano per le spese di lite: parametri, aumenti e riduzioni

La Redazione
26 Febbraio 2026

Il Tribunale ordinario di Milano e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano hanno adottato nuovi criteri orientativi per la liquidazione delle spese di lite nei procedimenti di competenza della IX sezione civile, allineati ai parametri del DM 55/2014, come modificato dai DM 37/2018 e 147/2022. Le tabelle definiscono importi di riferimento per i diversi tipi di procedimenti (congiunti, contumaciali, contenziosi, speciali), con specifici meccanismi di aumento (cumulo separazione/divorzio, curatore di più minori, provvedimenti ex artt. 473‑bis c.p.c.) e riduzione in caso di patrocinio a spese dello Stato.

Il protocollo Milano–COA per la IX sezione civile fissa criteri orientativi di liquidazione delle spese nel rispetto dei parametri ministeriali (DM 55/2014, DM 37/2018, DM 147/2022), lasciando salva la discrezionalità del giudice negli scostamenti consentiti.

Gli importi valgono anche per i curatori speciali dei minori; se il curatore rappresenta più di due minori è previsto un aumento del 20%.
Quando vengono emessi provvedimenti ex artt. 473‑bis.15, 473‑bis.23 o 473‑bis.69 c.p.c., ai compensi tabellari si applica un aumento del 10%.
In caso di cumulo, nello stesso giudizio, di domande di separazione e divorzio, il compenso è maggiorato del 50%.

Per i procedimenti su domanda congiunta senza udienza, sono indicati compensi differenziati a seconda della presenza di figli e dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con importi già ridotti alla metà; sono disciplinate anche le ipotesi di assistenza di entrambi i partner, con riparto della parte eccedente sul coniuge abbiente.

Per i procedimenti contumaciali e per quelli con costituzione di entrambe le parti, le tabelle declinano gli importi in base alla presenza di memorie ex art. 473‑bis.17 c.p.c., istruttoria e comparse conclusionali, assumendo valore indeterminabile di bassa complessità e specificando il peso delle singole fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).

È regolata la trasformazione del giudizio da contenzioso a congiunto, con compensi graduati a seconda che avvenga prima o dopo le memorie, nonché una serie di procedimenti speciali (art. 316, comma 2, c.c., artt. 473‑bis.36, 473‑bis.38 e 473‑bis.69 c.p.c.), per i quali è sempre prevista la riduzione alla metà in caso di gratuito patrocinio.

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