Il contratto dell’amministratore in conflitto di interessi: quale tutela per la società?
Valerio Sangiovanni
25 Febbraio 2026
Gli amministratori possono trovarsi in una posizione di conflitto di interessi con la società che potrebbe spingerli a condotte dannose per l’ente stesso. Se il conflitto di interessi si concretizza nella conclusione di un contratto, l’ordinamento prevede la possibilità di ottenerne l’annullamento. In questo focus esamineremo la giurisprudenza che si è occupata di conflitto di interessi degli amministratori e delle conseguenze in termini di annullamento del contratto nella s.r.l.
Il quadro normativo sull'annullamento del contratto per conflitto d'interessi dell'amministratore
Nel tessuto imprenditoriale italiano sono particolarmente diffuse le piccole società a responsabilità limitata, che presentano una compagine sociale ristretta (due o tre soci), soci che sono spesso anche amministratori della società. Talvolta i medesimi soci svolgono anche altre attività imprenditoriali o è comunque possibile che concludano dei contratti in conflitto con gli interessi della società. Questa è la ragione per cui il legislatore ha sentito l'esigenza di dettare una disciplina sul conflitto di interessi degli amministratori (in tema di conflitto di interessi degli amministratori di società cfr. E. E. Bonavera, Il conflitto di interessi degli amministratori di società a responsabilità limitata, in Società, 2023, 1339; G. Marino, Il conflitto di interessi degli amministratori di società a responsabilità limitata: la rilevanza del caso concreto, in Riv. not., 2023, 688).
La forma di tutela prevista dall'art. 2475-ter c.c. è la possibilità di annullare il contratto. Così facendo, la normativa dà la prevalenza agli interessi della società rispetto agli interessi degli amministratori confliggenti con quelli della s.r.l. Questa disposizione statuisce, al comma 1, che «i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima società possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo». La disposizione riguarda i contratti, e non le decisioni del consiglio di amministrazione, cui è dedicato il successivo comma 2 del medesimo articolo 2475-ter c.c. Si consideri del resto che l'amministratore della s.r.l. può essere unico, caso in cui nemmeno si pone il problema di una decisione del c.d.a. In questo breve articolo ci occuperemo dei casi in cui la giurisprudenza ha trattato l'annullamento del contratto per conflitto di interessi dell'amministratore di s.r.l.
Elemento centrale della fattispecie prevista dall'art. 2475-ter, comma 1, c.c. è il conflitto di interessi. Vi devono essere due interessi contrapposti. Il primo è quello della società al compimento di negozi favorevoli per la medesima. Il secondo è quello di cui deve essere portatore l'amministratore: un interesse, diverso da quello della società, e confliggente con quello della s.r.l.
A questo riguardo la Corte di cassazione (Cass., 30 dicembre 2014, n. 27547) ha deciso che, nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante e il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilitàdegli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia e il suo amministratore.
L'art. 2475-ter c.c. si conclude prevedendo un limite all'annullabilità del contratto, in un'ottica di tutela del terzo. Il contratto non può essere sempre annullato, ma solo quando il terzo conosceva (o avrebbe dovuto conoscere) il conflitto di interessi. Il terzo in buona fede, che ignorava il conflitto, deve essere tutelato, avendo legittimamente fatto affidamento sulla valida conclusione del contratto.
L'articolo 2475-ter, comma 1, c.c. specifica poi che l'annullamento del contratto può essere chiesto “su domanda della società”. L'amministratore, concludendo il contratto, ha vincolato la società di cui ha la rappresentanza. La società è il soggetto che subisce il danno per effetto del contratto concluso in conflitto di interessi. Ecco allora che il potere di chiedere l'annullamento del contratto viene dalla legge riconosciuto alla medesima s.r.l.
Nel caso in cui subentri una procedura concorsuale, il diritto di chiedere l'annullamento del contratto spetta al curatore/commissario, che agisce in nome e per conto della società, con una finalità di tutela dei creditori della medesima. La questione è stata trattata in una recente ordinanza della Corte di cassazione (Cass., 25 febbraio 2025, n. 4882). Una s.r.l. facente parte di un gruppo viene messa in amministrazione straordinaria. I creditori presentano domanda di ammissione al passivo e, tra i creditori, vi è un'altra s.r.l. del medesimo gruppo (società quest'ultima, peraltro, in bonis), la quale vanta alcuni crediti da canoni di locazione di immobili. Il credito di cui viene chiesta l'ammissione al passivo ammonta all'ingente importo di 939.202 euro e riguarda immobili che la società creditrice ha concesso in locazione alla società debitrice, ora sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il giudice delegato non ammette il credito, reputando che le operazioni sottostanti al credito siano annullabili in quanto poste in essere in conflitto di interesse. Era emerso che gli immobili erano originariamente di proprietà della società in amministrazione straordinaria, ma erano poi stati venduti alla società in bonis, dovendo così corrispondere a questa i canoni di locazione. Non essendo stati corrisposti i canoni, era maturato il relativo credito. In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Verona conferma che i crediti non possono essere ammessi. Risulta difatti che l'operazione era stata posta in essere in una situazione di conflitto di interessi. La medesima persona fisica era amministratore sia della società venditrice dell'immobile che della società acquirente dell'immobile. Inoltre, dopo la compravendita, l'immobile era stato locato “indietro” dalla società acquirente a quella venditrice, sempre mediante contratto concluso dallo stesso amministratore in conflitto d'interessi. La Corte di cassazione conferma che il credito non può essere ammesso in quanto le operazioni sono annullabili ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 1, c.c. Tizio era amministratore di ambedue le società ed era inoltre socio al 20% di entrambe le società. Tizio aveva materialmente firmato i contratti di locazione. La peculiarità del caso di specie è che non viene intentata un'azione di annullamento del contratto concluso in conflitto d'interessi, essendo sufficiente la mera eccezione di annullabilità – sollevata dal commissario - volta a paralizzare la pretesa creditoria. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, l. fall., il curatore può infatti eccepire i fatti estintivi del diritto fatto valere.
Il danno come presupposto per l'annullamento
Se ci si limita alla lettura asettica dell'articolo 2475-ter, comma 1, c.c. parrebbe bastare il conflitto di interessi per ottenere l'annullamento del contratto, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la società abbia subito undanno. In realtà, dall'esame della giurisprudenza emerge come i giudici considerino la presenza di un danno quale presupposto affinché si possa ottenere l'annullamento.
Un caso in cui il danno conseguente all'operazione in conflitto di interessi era evidente è stato trattato dal Tribunale di Firenze (Trib. Firenze, 26 aprile 2023, in giurisprudenzadelleimprese.it). Tizio è amministratore di una s.r.l. A un certo punto stipula tra sé come persona fisica/amministratore e la società di cui è amministratore un contratto di mutuo, in forza del quale la s.r.l. gli paga 5.000 euro al mese. La società reagisce a questa operazione, il cui fine reale è sottrarre danaro alle casse della s.r.l. e cita in giudizio l'amministratore chiedendo l'annullamento del contratto di mutuo. Il giudice fiorentino ritiene sussistere un palese conflitto di interessi e annulla il contratto di mutuo, condannando l'amministratore a restituire gli importi percepiti. In questo caso il danno è evidente, in quanto qualsiasi somma uscita dal patrimonio della società a favore dell'amministratore è priva di giustificazione.
Sempre in tema di operazioni dell'amministratore in danno alla società, può essere citata anche una sentenza del Tribunale di Catanzaro (Trib. Catanzaro, 4 luglio 2022, in giurisprudenzadelleimprese.it). Questa volta però il giudice nega che ci siano i presupposti per l'annullamento del contratto. Tizio è amministratore tanto della società Alfa quanto della società Beta. Alfa vende a Beta un terreno; nell'operazione interviene l'amministratore che firma sia per la società venditrice che per quella compratrice. Successivamente la società venditrice fallisce e il curatore del fallimento agisce in giudizio contro l'ex amministratore e contro la società acquirente, chiedendo l'annullamento del contratto. Nel corso della istruttoria emerge che il prezzo che è stato pagato per il terreno è congruo. Sotto questo profilo non si è dunque verificato alcun danno: se il terreno fosse stato venduto a un acquirente diverso, sarebbe stato pagato il medesimo prezzo (o un prezzo simile). Alfa, venditrice, ha incassato la stessa quantità di danaro: non è sostenibile la tesi che abbia subito un danno, danno che ora il curatore cercare di recuperare mediante l'azione in giudizio. Il curatore contesta altresì che il prezzo del terreno è stato pagato con mezzi incongrui. Più precisamente, una parte del prezzo era stata pagata in danaro, mentre un'altra parte era stata pagata mediante compensazione. La società acquirente vantava dei crediti nei confronti della società venditrice e ha usato tali crediti per pagare parte del prezzo di acquisto del terreno. Il Tribunale di Catanzaro osserva che nessuna disposizione viene di pagare il prezzo mediante compensazione con controcrediti. Si deve naturalmente trattare di controcrediti esistenti. Dall'istruttoria risulta che i controcrediti esistono. Anche sotto questo profilo non vi è stato alcun danno per la società venditrice: il prezzo è stato integralmente corrisposto, seppure in parte mediante compensazione. In conclusione, il Tribunale di Catanzaro rigetta la domanda di annullamento del contratto. Il conflitto di interessi era astrattamente esistente (per il doppio ruolo dell'amministratore), ma esso non ha prodotto alcun danno. A queste condizioni prevale l'interesse del terzo al mantenimento del contratto. La società ha posto in essere un'operazione che avrebbe avuto gli stessi contenuti anche se il terreno fosse stato venduto ad altro acquirente in assenza di qualsiasi conflitto – anche solo potenziale - di interessi.
Il rapporto tra l'azione di responsabilità contro l'amministratore e l'annullamento del contratto
L'amministratore che pone in essere un'operazione in conflitto di interessi è inadempiente ai suoi doveri. La società potrebbe allora decidere di chiedergli il risarcimento del danno, in alternativa all'annullamento del contratto posto in essere in una situazione di conflitto. Del resto, per la società può essere indifferente recuperare il danaro quale conseguenza dell'annullamento del contratto oppure quale effetto della condanna dell'amministratore a risarcire il danno.
Va inoltre considerato che la domanda di annullamento del contratto tocca una singola operazione (o poche operazioni), mentre l'azione di responsabilità contro l'amministratore può andare a sindacare più condotte di inadempimento, all'interno delle quali si colloca – in tesi – anche un'operazione in conflitto di interessi. Può dunque risultare più semplice/utile per la società chiedere il risarcimento del danno all'amministratore per plurime ragioni che andare a chiedere l'annullamento di una sola operazione.
Il Tribunale di Catanzaro (Trib. Catanzaro, 16 agosto 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it) ha trattato un'azione di responsabilità contro un amministratore, all'interno della quale è stata contestata anche un'operazione in conflitto di interessi. Un socio al 33% di una s.r.l. esercita un'azione di responsabilità contro l'amministratore. Tra le varie contestazioni sollevate vi è anche quella di avere venduto un bene della società in una situazione di conflitto di interessi. Sulla base dei documenti prodotti emerge che in effetti un bene è stato venduto dalla s.r.l. all'impresa individuale di titolarità della persona fisica che è anche amministratore della s.r.l. L'amministratore ha agito sia sul lato venditore che sul lato compratore. Il giudice catanzarese osserva però che questa circostanza da sola non dimostra il conflitto di interessi. Per aversi conflitto di interessi occorre che gli interessi dell'amministratore siano confliggenti con quelli della società (e, lo ricordavamo sopra, che dall'operazione scaturisca un danno per la s.r.l.). Nel caso di specie risulta che il prezzo di vendita del bene è il normale prezzo di mercato del medesimo. Ne consegue che, anche a voler reputare sussistente il conflitto d'interessi, non c'è danno per la società: è vero che la s.r.l. ha ceduto il bene, ma è altresì vero che ha incassato un prezzo d'acquisto corrispondente al valore del bene. Il patrimonio della società non si è ridotto a seguito dell'operazione.
Delle interferenze tra azione di responsabilità e annullamento del contratto per conflitto d'interessi si è occupata anche la Corte di cassazione (Cass., 13 marzo 2023, n. 7279). Una società sostituisce l'amministratore unico con una nuova amministratrice unica. L'ex amministratore chiede alla s.r.l. il pagamento dei compensi che gli spettavano in qualità di amministratore e che non erano stati corrisposti. La richiesta avanzata in giudizio ammonta a 292.750 euro. La società conclude una transazione all'esito della quale paga all'ex amministratore il minore importo di 146.000 euro (si tratta di quasi esattamente la metà della somma chiesta in giudizio). Tanto premesso, una socia della s.r.l. agisce in giudizio contro l'ex amministratore e la nuova amministratrice. La contestazione che viene mossa alla nuova amministratrice è di avere agito in conflitto di interessi: difatti la nuova amministratrice era anche dipendente di un'altra società di proprietà dell'ex amministratore. L'obiezione che viene mossa all'amministratrice è di avere concluso un'operazione in conflitto di interessi, pagando un importo non dovuto all'ex amministratore. La Corte di cassazione osserva che, in presenza di un conflitto di interessi, la prima via esperibile è quella di chiedere l'annullamento del contratto. Tuttavia, non si tratta dell'unica possibilità, in quanto l'agire in conflitto di interessi configura anche un inadempimento dell'amministratore, il quale legittima eventuali richieste di danno da parte della società nei suoi confronti. La s.r.l. danneggiata può dunque limitarsi, senza chiedere l'annullamento del contratto, a chiedere i danni causati dall'amministratore. Peraltro, nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta l'azione in giudizio intentata dalla socia. Gli Ermellini osservano difatti che l'ex amministratore ha in ogni caso diritto a un compenso, proprio per l'attività di amministratore svolta. La richiesta in giudizio era di circa 292.000 euro e ne sono stati liquidati circa la metà. La società ha dunque concluso una transazione favorevole, che ha consentito di risparmiare circa 146.000 euro. In altre parole, pur esistendo un conflitto d'interessi, non vi è la prova che esso abbia generato un danno; anzi: la condotta dalla nuova amministratrice ha consentito di limitare l'ammontare delle richieste avanzate dall'ex amministratore.
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Sommario
Il quadro normativo sull'annullamento del contratto per conflitto d'interessi dell'amministratore
Il danno come presupposto per l'annullamento
Il rapporto tra l'azione di responsabilità contro l'amministratore e l'annullamento del contratto