Opposizione a ingiunzione europea: natura autonoma e inapplicabilità della riassunzione

26 Febbraio 2026

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale Ordinario di Modena ha affermato il principio per cui poiché non si applicano automaticamente le norme interne dettate in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 ss. c.p.c. nel caso di opposizione all’ingiunzione di pagamento europea disciplinata dal Regolamento n. 1896/2006, è rimessa al creditore la strategia difensiva da attuare in termini di individuazione delle relative modalità procedurali.

Massima 

Nel procedimento di opposizione a ingiunzione di pagamento europea, il passaggio alla fase a cognizione piena non costituisce una riassunzione in senso tecnico ex art. 125 disp. att. c.p.c., ma l'apertura di una nuova fase processuale. Poiché, pertanto l'atto introduttivo di tale fase deve essere notificato alla parte personalmente e non al suo procuratore, ne segue che la notifica effettuata al difensore anziché alla parte comporta il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per la prosecuzione del giudizio, determinandone l'estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

La fattispecie

Notificato decreto di ingiunzione di pagamento europea nei confronti di una società avente sede ad Amsterdam, quest'ultima depositava atto di opposizione a decreto ingiuntivo europeo su apposito modulo.

Dando applicazione al precetto contenuto nell'art. 17, comma Reg. 12 dicembre 2006, n. 1896, il giudice, con decreto, concedeva termine al creditore per proseguire il procedimento secondo l'appropriato rito civile nazionale, per cui la parte ricorrente depositava ricorso in riassunzione del procedimento introdotto con la domanda di ingiunzione europea.

Ricevuto il ricorso, il giudice emetteva il decreto di fissazione udienza del procedimento, che, assieme al ricorso, erano notificati al procuratore dell'originaria parte resistente.

 La questione affrontata

La fattispecie oggetto del giudizio trae origine dalla disciplina prevista in materia di ingiunzione di pagamento europea: il Regolamento CE del 12 dicembre 2006, n. 1896 che ha introdotto uno strumento di tutela giurisdizionale avente lo scopo di recuperare i crediti pecuniari non oggetto di contestazione nelle cc.dd. controversie transfrontaliere all'interno dell'Unione Europea.

L'art. 1 del Regolamento dispone che lo stesso è finalizzato a semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nonché ad assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati Membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato Membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione. Quanto al suo campo di applicazione, il Regolamento concerne le controversie cc.dd. transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dall'organo giurisdizionale. Esso non concerne, ad ogni modo, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri. Inoltre, sono esclusi dall'applicabilità della normativa citata il regime patrimoniale tra coniugi o regimi assimilati, i testamenti e le successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale; i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito o riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Come si è appena osservato, scopo del Regolamento è quello di introdurre uno strumento semplificato e standardizzato che consente ad un creditore di ottenere un titolo esecutivo valido in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea – eccetto la Danimarca – senza bisogno di exequatur. Ciò vuol dire che il creditore può ottenere, in tal modo, un'ingiunzione che abbia un'efficacia esecutiva diretta in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Avverso l'ingiunzione di pagamento europea il debitore può proporre opposizione mediante apposito modulo e a forma «libera» nel contenuto. Successivamente all'opposizione, il creditore può chiedere la prosecuzione del processo secondo il diritto processuale nazionale oppure può chiedere che il procedimento venga estinto.

Nel caso di specie, la parte resistente ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento europea, sicchè la parte ricorrente ha optato per la prosecuzione del giudizio.

Così ricostruita la fattispecie, occorre soffermarsi, dunque, sull'individuazione della disciplina interna applicabile nel caso in cui venga proposta opposizione ad un'ingiunzione di pagamento europea e, conseguentemente, sulla possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata notifica, da parte del creditore, alla controparte personalmente del ricorso e del decreto di fissazione udienza.

Sul punto, giova rilevare che l'art. 17, comma 1, del Regolamento CE del 12 dicembre 2006, n. 1896, prevede che «Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento». In sostanza, i singoli Stati Membri non hanno una libertà assoluta nella individuazione delle modalità procedurali di svolgimento della tutela giurisdizionale successiva all'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea, ma sono tenuti a garantire tale svolgimento secondo la forma corrispondente alla tutela ordinaria e normale della situazione giuridica in base alla loro legislazione interna. Infatti, all'opposizione deve conseguire una tutela ordinaria equiparata a quella interna, in quanto la posizione del creditore deve essere la stessa che egli avrebbe avuto ove avesse deciso di tutelare il suo diritto di credito in via diretta, e, quindi, non mediante il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ma attraverso la forma di tutela ordinaria.

Il Regolamento autorizza i singoli Stati Membri a introdurre una disciplina normativa volta a regolare il passaggio dalla fase di proposizione della domanda, di emissione e di notificazione dell'ingiunzione di pagamento europea, nonché dalla successiva opposizione dell'ingiunto, al procedimento di diritto interno che costituisce la forma di tutela ordinaria. Nell'esercizio di tale facoltà legislativa, lo Stato Membro, nel disciplinare le modalità di transizione verso il procedimento civile ordinario, può individuare la specifica forma di tutela ordinaria – tra quelle previste dal proprio ordinamento – destinata a garantire la prosecuzione del giudizio. Qualora, invece, non venga adottata alcuna disciplina in materia, trova applicazione il rinvio formale, rendendosi necessario individuare, sulla base di tale rinvio, quale sia la disciplina applicabile e secondo quali criteri essa debba essere ricostruita. Analogo rinvio opera anche nel caso in cui lo Stato Membro intervenga normativamente senza specificare quale tra le diverse forme di tutela ordinaria previste dal diritto interno debba ritenersi esperibile.

Lo Stato italiano si è astenuto dal dettare i suddetti modi di passaggio dal procedimento di ingiunzione europea di pagamento alla tutela ordinaria di diritto interno, sicché ci si deve domandare quale sia la disciplina del  «passaggio» a tale tutela.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 31 gennaio del 2019, n. 2840 di cui l'ordinanza di estinzione del giudizio del Tribunale di Modena costituisce  piena applicazione. In merito, gli Ermellini hanno affermato che  «Il processo di opposizione a decreto ingiuntivo emesso secondo il diritto italiano ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., ancorché il secondo comma dell'art. 645 c.p.c. dica che «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione davanti al giudice adito» non può identificarsi con le «norme di procedura civile ordinaria» vigenti nell'ordinamento italiano. Nonostante la proclamazione del secondo comma dell'art. 645 lo svolgimento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non corrisponde in modo pieno allo svolgimento di un processo di cognizione ordinario, cioè disciplinato dagli artt. 163 e segg. c.p.c. (o di rito lavoristíco), ma assume rispetto ad esso una serie di scostamenti che derivano in ultima analisi dalla circostanza che l'opposizione non pone nel nulla il decreto ingiuntivo (…). Tali scostamenti sono espressi sia nelle norme degli artt. 648 e 649 c.p.c., sia nell'art. 653 stesso codice, quando al rigetto dell'opposizione o all'estinzione del processo fa conseguire l'esecutività del decreto, cioè la sua permanenza».

Peraltro, al di là del fatto che il Reg. n. 1896/2006, con l'espressione «norme di procedura civile ordinaria», sottende un riferimento alle norme regolatrici del modello processuale "normale" di ogni Paese Membro, applicabile cioè a prescindere da una fase pregressa simile a quella che mette capo all'emissione dell'IPE, vengono in rilievo le seguenti differenze tra il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e il procedimento di ingiunzione di pagamento nel diritto interno: a) la domanda con cui viene richiesto l'IPE non deve basarsi sulla sottoposizione al giudice di una prova, ma sulla mera rappresentazione della fattispecie costitutiva del credito, cosa che non accade nella logica della prova scritta cui alludono le norme degli artt. 633 ss. c.p.c.; b) non vi è alcuna verifica da parte del giudice in merito alla fondatezza e all'ammissibilità della domanda, risultando tutte le indicazioni al riguardo affidate alla dichiarazione del creditore che «in coscienza e in fede» dichiara che esse sono veritiere, riconoscendo «che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato Membro d'origine» (art. 7 comma 3), situazione completamente inversa nel procedimento per decreto ingiuntivo contemplato nell'ordinamento giuridico italiano; c) il controllo sotteso al procedimento previsto in materia di IPE è solo estrinseco e formale, potendo avere esito negativo soltanto in caso di incompletezze oppure incongruenze interne alla domanda; d) l'opposizione all'IPE consiste in una semplice manifestazione di contestazione generica della sua fondatezza, mentre l'opposizione al decreto ingiuntivo di diritto italiano è un atto motivato in quanto il convenuto in senso sostanziale svolge un'attività che prende posizione specificamente e dettagliatamente rispetto al ricorso monitorio e, dunque, all'avversa domanda.

Ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che  «Il modo in cui è regolato il procedimento di emissione dell'IPE, per tutte le ragioni già indicate dalla citata pronuncia, è del tutto disomogeneo da quello del procedimento per decreto ingiuntivo di diritto italiano (...). E' sufficiente la constatazione di questa disomogeneità, anche senza aggiungervi quella discendente dal fatto che le prove che debbono solo essere descritte possono anche non essere documenti (a differenza di quanto accade per il procedimento ex artt. 633 e segg. c.p.c.), per evidenziare che, pur apprezzando il riferimento alle norme di procedura civile ordinaria nel senso di norme correlate sul piano del diritto italiano ad una vicenda processuale complessiva che si postuli, in thesi, simile a quella che viene introdotta dalla domanda di IPE, non può non constatarsi che risulta impraticabile considerare la situazione di chi abbia ottenuto l'IPE come sostanzialmente simile a quella del creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo di diritto italiano, sì da giustificare l'individuazione delle norme di procedura civile ordinaria da applicarsi a seguito dell'opposizione in quelle che regolano lo svolgimento dell'opposizione di cui agli artt. 645 e segg. c.p.c.».

Posto, quindi, che le «norme di procedura civile ordinaria» di cui all'art. 17 del Regolamento citato non si riferiscono in via automatica a quelle in materia di opposizione al decreto ingiuntivo italiano, allora, le Sezioni Unite hanno affermato che in virtù dell'art. 17, comma 3, Regolamento n. 1896/2006,  «Se lo Stato membro non ha dettato alcuna disciplina, come accade per l'Italia, la norma è sufficiente a giustificare lo stesso che il giudice possa esercitare il potere in modo funzionale al detto "passaggio" (…). Dunque, al giudice italiano che ha emesso l'IPE, spetta adottare un proprio provvedimento con cui dispone il passaggio».

Pertanto, ai fini dell'ordinamento italiano,  il Regolamento affida al giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea il compito di informare dell'opposizione il creditore e di disporre la prosecuzione secondo le regole di procedura civile ordinaria, con la precisazione – secondo la Suprema Corte – che al giudice dell'IPE non spetta individuare quali siano queste regole, in quanto tale individuazione compete al creditore che intenda proseguire il giudizio. Secondo gli Ermellini, infatti, «Se si attribuisse al giudice dell'IPE nonostante il silenzio del legislatore italiano in punto di regolamentazione del passaggio al procedimento civile ordinario, si finirebbe per avallare una conseguenza applicativa contraria al Regolamento, il quale, avendo previsto la facoltà dello stato membro di origine di dettare una disciplina del passaggio, in caso di mancanza di esercizio del potere di disciplina, ha voluto che sia lo stesso Regolamento a disporre. Ed esso, come si è veduto, si limita a dire che il processo prosegue secondo le regole di procedura civile ordinaria senza dire ulteriormente che esse vengono individuate dal giudice. […]. Invero, la ricerca nell'ordinamento italiano del modo in cui ha corso la tutela secondo le regole della procedura civile ordinaria evidenzia in primo luogo che spetta a chi si fa attore e, dunque, nella specie al creditore che ha chiesto l'IPE ed ha manifestato la volontà che l'opposizione non estingua il procedimento incoato con la relativa domanda, esercitare l'azione individuando quale sia la forma di tutela ordinaria apparecchiata dall'ordinamento italiano».

Riassumendo, il giudice italiano che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea deve limitarsi ad avvisare il creditore della proposizione dell'opposizione all'IPE e ad invitare il medesimo ad esercitare l'azione secondo quella che sarà suo onere individuare come procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell'IPE stessa.

Infine, logico corollario della circostanza per la quale il giudice che ha emesso l'IPE non ha il potere di individuare la forma di tutela secondo le norme di procedura civile ordinaria, in quanto spetta al creditore tale onere, è che quel giudice medesimo non deve assicurare il passaggio alla trattazione con le regole di procedura ordinaria disponendo la riassunzione del processo ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. a carico dell'attore.

 La soluzione proposta

Applicando i criteri ermeneutici elaborati da Cass., sez. un., n. 2840/2019, il giudice, acclarato che il procedimento di opposizione ad ingiunzione europea non costituisce una forma di riassunzione ex art. 125 att. c.p.c., con prosecuzione della precedente fase europea, e constatato che il creditore (originaria parte ricorrente) non ha eseguito la notifica del ricorso e del decreto alla parte personalmente, bensì al suo procuratore – così non rispettando il termine assegnato per la prosecuzione del procedimento – ha dichiarato l'estinzione del processo.

Siffatta decisione, sulla quale non constano precedenti di merito, si pone in linea con l'impostazione seguita dagli Ermellini e con la lettera del Regolamento che disciplina il procedimento oggetto del giudizio. Invero, il procedimento che segue l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea, per tutti i motivi suesposti, non può essere qualificato come una riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c., con conseguente prosecuzione della fase europea, poiché si tratta di una soluzione che è incompatibile con la normativa prevista dal Regolamento e con l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di cassazione. Ne deriva, allora, che l'atto introduttivo della fase successiva all'opposizione deve essere notificato direttamente alla parte e non al suo difensore, in quanto non si è in presenza di una continuazione di una fase processuale già instaurata. Se ciò non avviene entro il termine disposto dal giudice, ne consegue l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 del c.p.c.

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