Confisca senza condanna: in caso di violazione della CEDU non è revocabile la misura ablatoria
26 Febbraio 2026
Massima La violazione del principio di presunzione di innocenza di cui all’art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito, CEDU), non comporta, attraverso il rimedio previsto dall’art. 628-bis c.p.p., la revoca del provvedimento disposto, bensì la rimozione, attraverso il rimedio previsto dall’art. 619 c.p.p., dei passaggi motivazionali riportanti un indebito giudizio di responsabilità penale dell’interessato. Il caso Il Tribunale di Sala Consilina, con sentenza in data 6 marzo 2008, condannava l’imputato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per diversi reati, tra cui quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 640-bis c.p., disponendo contestualmente la confisca per equivalente delle quote societarie ai sensi dell’art. 322-ter c.p. L’imputato, in qualità di amministratore e socio di una società operante nel settore della costruzione di strutture turistiche, avrebbe presentato documentazione mendace al fine di conseguire illecitamente erogazioni pubbliche destinate alla realizzazione di una struttura alberghiera. Successivamente, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 26 giugno 2014, rilevata l’insussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., dichiarava l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Revocava, poi, la confisca per equivalente e disponeva la confisca diretta dell’immobile alberghiero fino alla concorrenza di euro 844.120,95 quale provento del reato. A seguito del ricorso proposto avverso tale pronuncia, la Corte di cassazione, con sentenza del 13 gennaio 2016, confermava la sentenza impugnata, richiamando Cass. pen, sez. un., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci, e il principio per cui la confisca diretta dei beni può essere disposta anche in caso di sentenza di non luogo a procedere, purché sia intervenuta una precedente sentenza di condanna. Il condannato presentava ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, deducendo la violazione del principio di legalità delle pene (art. 7 CEDU) e della certezza del diritto (art. 6, par. 1, CEDU) in ragione dell’irrogazione della confisca a seguito della pronuncia di non luogo a procedere. Il ricorrente denunciava altresì la violazione del principio di presunzione di innocenza previsto dall’art. 6, par. 2, CEDU in quanto la Corte territoriale, nel disporre la confisca, non si sarebbe limitata a vagliare l’origine illecita dei beni confiscati, ma si sarebbe indebitamente pronunciata sulla responsabilità penale del ricorrente. La Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito, Corte EDU) accoglieva quest’ultima doglianza e, successivamente, il condannato presentava istanza ai sensi dell’art. 628-bis c.p.p. per ottenere l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della violazione della CEDU. La questione La questione sottoposta alla S.C. concerneva dunque sia l’ammissibilità dell’istanza ex art. 628-bis c.p.p., sia, nel merito, l’accoglimento della richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione della CEDU nei termini prospettati dal ricorrente, ovvero attraverso la revoca della confisca e il risarcimento del danno patrimoniale patito. Nel vaglio di ammissibilità, la S.C. statuiva in primo luogo l’esperibilità del rimedio anche da parte del soggetto destinatario di una misura di sicurezza reale come la confisca diretta del profitto del reato. La natura di misura di sicurezza - e non di pena - trovava riscontro nella finalità di privare i condannati dei profitti dei loro reati e, dunque, nella mancanza di un intento punitivo. In secondo luogo, si riteneva altresì ammissibile l’istanza avverso la sentenza di non doversi procedere della Corte d’appello in quanto conteneva un concreto accertamento della responsabilità penale dell’interessato. Come emerge anche dal tenore letterale dell’art. 578-bis c.p.p., che in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, impone al giudice dell’impugnazione di decidere «ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato». Con riferimento ai profili di merito, al fine di decidere sulle richieste avanzate dall’istante, la S.C. si è focalizzata in via preliminare sulla pronuncia della Corte EDU, in modo da comprendere le modalità attraverso le quali dar seguito alla rimozione degli effetti pregiudizievoli della violazione della CEDU. Invero, il rimedio di cui all’art. 628-bis c.p.p. consente al condannato di richiedere la revoca della sentenza penale o del decreto penale di condanna, la riapertura del procedimento o, più in generale, di «adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo». Così, analizzando la decisione della Corte EDU, in ordine ai primi due motivi di doglianza, non si è rilevata alcuna violazione (i) del principio di legalità della pena sancito all’art. 7 CEDU in ragione della natura di misura di sicurezza - e non di pena - della confisca disposta; (ii) del principio della certezza del diritto di cui all’art. 6, par. 1, CEDU, in quanto, sebbene vi fossero contrasti giurisprudenziali in ordine all’applicabilità della confisca a seguito della declaratoria di intervenuta prescrizione, il sistema processuale italiano ha comunque garantito la «certezza della base legale» della confisca attraverso un meccanismo di risoluzione dei conflitti interpretativi, poi effettivamente esperito. Il focus si è inevitabilmente concentrato sul terzo e ultimo motivo di doglianza che ha trovato accoglimento dalla Corte EDU. In particolare, si è ravvisata la violazione del principio di presunzione di innocenza di cui all’art. 6, par. 2, CEDU, alla luce delle considerazioni riportate all’interno della sentenza della Corte d’appello che, nel dichiarare l’estinzione del reato, ribadivano esplicitamente la responsabilità penale dell’interessato. Non vi è, dunque, una preclusione circa la possibilità di disporre forme di confisca in assenza di una sentenza di condanna, bensì in relazione a modalità espositive che, tenuto conto del linguaggio utilizzato e del contesto, sottendono una valutazione di colpevolezza dell’imputato non richiesta. Chiarito il perimetro di intervento, la S.C. si è interrogata sui rimedi esperibili per eliminare gli effetti pregiudizievoli di tale violazione. Le soluzioni giuridiche Attraverso l’istanza ex art. 628-bis c.p.p., il condannato richiedeva la revoca della sentenza applicativa della confisca, unitamente al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al valore dei beni confiscati, del danno non patrimoniale e delle spese processuali. La S.C., con la sentenza in commento, ha preso le mosse dalla nozione di equa soddisfazione di cui all’art. 41 CEDU. La citata disposizione prevede la possibilità per la Corte, «in caso di violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione», di accordare «un’equa soddisfazione alla parte lesa». Tale valutazione si lega inevitabilmente ai contorni della violazione della CEDU che, nel caso in esame, è limitata all’apparato motivazionale del provvedimento. In altri termini, non vi è alcuna censura circa la legittimità della misura ablatoria irrogata, ma del solo linguaggio utilizzato dai giudici della Corte d’appello per sostenere l’applicazione della confisca. Va da sé che, alla luce di tale considerazione, la revoca della confisca appare indubbiamente eccessiva rispetto al pregiudizio della presunzione di innocenza. La S.C., sul punto, ha richiamato il criterio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, la violazione convenzionale deve avere un’effettiva incidenza sull’esito del procedimento e sulla decisione (Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2025, n. 30182, Rv. 288592). Da qui anche l’ulteriore assunto per cui difetta il nesso causale tra la constatata violazione e qualsivoglia danno di natura patrimoniale subito dall’istante. Gli unici effetti pregiudizievoli eliminabili attraverso il rimedio in esame, infatti, sono quelli causalmente legati alla violazione convenzionale e, dunque, all’utilizzo di linguaggio espositivo teso a suggerire un giudizio di colpevolezza dell’imputato. La rimozione del vizio, pertanto, si limita alla sola rettifica della parte motiva del provvedimento e non giustifica la rifusione della perdita patrimoniale derivante dalla confisca. Segnatamente, nel valutare il contenuto della decisione della Corte EDU, la S.C. ha individuato le specifiche espressioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte d’appello che sono state ritenute lesive del principio della presunzione di innocenza. In particolare, il riferimento al compendio probatorio in grado di «confermare la constatazione della responsabilità dell’E. riguardo alle accuse penali», nonché la considerazione per la quale la condanna di primo grado fosse – di fatto – rimasta sostanzialmente inalterata nonostante la declaratoria di estinzione del reato. Trattasi di statuizioni superflue rispetto all’oggetto del giudizio - quale l’accertamento incidentale della provenienza illecita dei beni sottoposti a confisca - che si atteggiano piuttosto come vere e proprie asserzioni idonee a determinare una lesione del diritto dell’imputato a non essere ritenuto colpevole. Osservazioni La sentenza in commento consente di apprezzare la funzione dell’art. 628-bis c.p.p., pur nel perimetro ristretto in cui tale rimedio può essere utilmente esperito. Nel caso in esame, l’accoglimento dell’istanza si è arrestato di fronte al rilievo per cui la violazione constatata dalla Corte EDU non ha inciso sull’assetto sostanziale della decisione – ossia sulla legittimità della confisca – ma ha riguardato esclusivamente la forma argomentativa della motivazione, in quanto permeata da espressioni lesive della presunzione di innocenza. In tale contesto, la Corte di cassazione, pur escludendo la revoca della misura ablatoria, ha indicato come rimedio adeguato l’art. 619 c.p.p., quale strumento processuale idoneo a consentire l’eliminazione delle espressioni discriminatorie, in modo da ripristinare, almeno sotto il profilo formale, il rispetto della garanzia convenzionale violata. La natura meramente motivazionale del vizio, ossia priva di riflessi diretti sulla decisione circa l’applicazione della misura, comporta che l’eliminazione delle sole espressioni che veicolano, in modo esplicito o implicito, un giudizio di responsabilità penale in capo all’istante, rappresenti una misura al contempo sufficiente e proporzionata per rimuovere il vulnus accertato, preservando la tenuta del provvedimento ablatorio nella sua struttura. Del resto, viene valorizzata una distinzione che si rivela dirimente: quella tra l’accertamento incidentale, volto unicamente a verificare i presupposti fattuali di applicazione della misura di sicurezza (ovvero l’origine illecita dei beni), e l’utilizzo di espressioni che superano tale limite, sconfinando in un sostanziale giudizio di colpevolezza. Quest’ultima evenienza impone l’attivazione di un meccanismo correttivo, che – come precisato – si esaurisce nell’epurazione dei passaggi motivazionali e argomentativi interessati, senza compromettere la misura disposta. |