Decreto sicurezza: le novità riguardanti il codice della strada

26 Febbraio 2026

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale». L'art. 8 introduce disposizioni in materia di sicurezza stradale.

L'autonoma criminalizzazione della fuga pericolosa all'alt

L'art. 8, comma 1, d.l. n. 23/2026 introduce nell'art. 192 codice della strada l'inedito comma 7-bis - che, integrando un'ipotesi aggiunta dopo l'ultimo comma 7, avrebbe potuto, più elegantemente, prendere la numerazione di comma 8 - recante un nuovo reato stradale.  

L'inosservanza dell'obbligo di fermarsi:

- su intimazione degli operatori in servizio di polizia stradale, di cui al comma 1;

- o ai posti di blocco formati per controlli di polizia giudiziaria o esigenze di pubblica sicurezza, di cui al comma 4;

dandosi alla fuga, con modalità che mettono in pericolo l'incolumità altrui, integra un reato punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Si tratta di delitto che si pone in concorso apparente di norme con l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, che deve essere risolto in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.

D'altronde anche i limiti edittali di pena risultano coincidenti, sia nel minimo che nel massimo, con quelli previsti dall'art. 337 c.p., e consentono l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381, comma 1, c.p.p. - sempre che la misura sia giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto. 

La clausola di riserva «ove il fatto non costituisca reato» contenuta nei commi 6-bis (che continua a disciplinare l'illecito amministrativo di cui al comma 1) e 7 (che continua a disciplinare l'illecito amministrativo di cui al comma 4) risulta, quindi, ora, riferibile all'ipotesi di reato di cui al nuovo comma 7-bis.

Si applicano, inoltre, le sanzioni amministrative accessorie:

- della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni,

- e della confisca del veicolo, salvo che (non) appartenga a persona estranea al reato - per quanto evidente, del tutto inopportuno risulta l'utilizzo dell'avverbio negativo «non».

Trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a reato, la disciplina applicabile, come espressamente previsto dalla norma, risulta quella disciplinata dagli artt. 222, 223 e 224 codice della strada per la sospensione della patente, e quella recata dall'art. 224-ter codice della strada per la confisca.  

L'art. 382-bis c.p.p.: il contesto storico della flagranza differita

L'istituto della flagranza «differita» - quale tertium genus rispetto ai concetti di «flagranza» e «quasi flagranza» - è stato introdotto nell'ordinamento per contrastare il fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive, dal d.l. n. 28/2003, che ha sostituito i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 8 l. n. 401/1989. In caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è previsto l'arresto, obbligatorio o facoltativo, ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., quando non sia possibile procedervi immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 c.p.p., colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto.

Originariamente, il singolare istituto era stato introdotto in via provvisoria: la misura poteva essere applicata fino al 30 giugno 2005. Tale termine è stato sottoposto a continue proroghe, in perdurante temporaneità, con provvedimenti d'urgenza, fino a quando il d.l. n.  53/2019, previa soppressione di ogni riferimento temporale, ha definitivamente stabilizzato l'ipotesi di arresto ritardato.

A distanza di quindici anni, l'art. 10, comma 6-quater, d.l. n. 14/2017, nella prospettiva del rafforzamento dei poteri di contrasto attribuiti agli organi di polizia funzionali a soddisfare lo scopo di sicurezza pubblica, ha esteso la possibilità di procedere con l'arresto in flagranza differita entro le 48 ore dal fatto, ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

Anche in questo caso, l'efficacia dell'istituto, inizialmente prevista fino al 30 giugno 2020, è stata definitivamente stabilizzata dal d.l. n. 53/2019.  

Successivamente, il d.l. n. 130/2020, nell'introdurre il comma 7-bis all'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, ha esteso la possibilità di procedere con l'arresto in flagranza differita ai delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).

L'introduzione dell'istituto nel codice di procedura penale

L'ipertrofia normativa che ha interessato l'istituto ha permesso di oltrepassare l'ambito di assoluta specialità in cui era inizialmente racchiuso e consentire il trapianto delle nuove regole «dalla periferia della legislazione complementare al centro del sistema».

Infatti, la l. n. 168/2023 ha introdotto nel codice di rito penale il nuovo art. 382-bis, recante «Arresto in flagranza differita»​, ai sensi del quale si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto criminoso, risulti autore di uno dei 3 reati di violenza di genere recati dagli artt. 387-bis572 e 612-bis c.p., per i quali l'art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro la fase temporalmente espansa di 48 ore dal fatto.

Successivamente, il d.l. n. 137/2024, previo inserimento nell'art. 382-bis c.p.p. di un nuovo comma 1-bis, ha esteso l'applicazione della misura precautelare anche in relazione ai reati di cui agli artt. 583-quater, comma 2 e 635, comma 4, c.p.

Infatti, in relazione a tali delitti, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - ai sensi delle nuove lettere a-ter) e a-quater) inserite nel comma 2 dell'art. 380 c.p.p. dallo stesso d.l. n. 137/2024 - trova applicazione l'istituto quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

Inoltre, il d.l. n. 116/2025, ha introdotto nell'art. 382-bis c.p.p. un nuovo comma 1.1, che estende l'applicazione dell'istituto anche in relazione ai delitti contro l'ambiente, previsti dagli artt. 452-bis452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p., nonché dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256 cc. 1, II periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del Testo Unico Ambiente (d.lgs. n. 152/2006).

L'estensione dell'arresto in flagranza differita

L'art. 8, comma 2, d.l. n. 23/2026, previo inserimento nell'art. 382-bis c.p.p. di un nuovo comma 1-ter, estende ulteriormente l'applicazione della misura precautelare anche in relazione alla nuova ipotesi di reato introdotta nel comma 7-bis dell'art. 192 codice della strada, laddove non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.

La legittimità dell'istituto non convince e si presta a molteplici censure.

Infatti, la fictio iuris dell'arresto ritardato è stata, sin dalla sua introduzione, oggetto di aspre critiche stante lo stravolgimento dei connotati tipici del concetto di «flagranza» (da flagrans, ardente), risultando, peraltro, di difficile compatibilità con il canone di cui all'art. 13, comma 3, Cost.

Anche in questo caso si ripropongono quelle perplessità sollevate in sede esegetica visto che si verifica una sorta di «evaporazione» delle condizioni di contestualità che consente alla polizia giudiziaria di riconoscere il soggetto sulla base di una mera ripresa videofotografica (flagranza tecnologica), che implica la rappresentazione di un evento passato e che sconta la mancanza di un'evidenza epistemologica sufficiente a giustificare la sicura riconducibilità del reato al suo autore.

In conclusione, i ripetuti interventi legislativi d'urgenza, stratificatisi in soli 3 anni, per rimodellare la «flagranza differita» (ossimoro ontologico), progressivamente estesa nell'ambito di operatività, recano una differenziazione del rito attraverso l'introduzione di regole specifiche, derogatorie rispetto a quelle ordinarie, che risulta censurabile sotto il profilo della coerenza sistematica e dell'omogeneità del sistema processuale.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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