Illegittima la preclusione alla messa alla prova minorile solo per i «casi di minore gravità»

27 Febbraio 2026

La questione su cui si è pronunciata la Consulta è relativa alla legittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 28, comma 5-bis, del d.p.r. n. 448/1988 come introdotta, in sede di conversione del d.l. n. 123/2023 (c.d. Decreto Caivano), dalla l. n. 159/2023, che ha inserito per la prima volta una preclusione di carattere oggettivo all'accesso all'istituto della messa alla prova minorile.

Massima

È costituzionalmente illegittimo l’art. 28, comma 5-bis, d.p.r. n. 448/1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità». 

Il caso

Con tre distinte ordinanze i Giudici dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma (reg. ord. n. 45 e 88 del 2025) e di Bari (reg. ord. n. 68 del 2025) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448/1988, in riferimento agli artt. 31, comma 2, 3, 27, comma 3 (la sola ordinanza iscritta al n. 68 del reg. ord. 2025) e 117, comma 1, Cost. In tutti i giudizi, trovandosi a giudicare dei soggetti minori d'età per reati aggravati in materia sessuale e pur sussistendo tutti i presupposti per l'ammissione degli imputati all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, i Giudici rilevavano che l'accoglimento delle richieste risultasse precluso dalla disposizione censurata in ragione dei titoli di reato per cui si stava procedendo.

La questione

La questione su cui si è pronunciata la Consulta è relativa alla legittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 28, comma 5-bis del d.p.r. n. 448/1988 come introdotta, in sede di conversione del d.l. n. 123/2023 (c.d. Decreto Caivano), dalla l. n. 159/2023, che ha inserito per la prima volta una preclusione di carattere oggettivo all'accesso all'istituto della messa alla prova minorile.

Ci si domanda allora: tale norma è in contrasto con l'art. 31, comma 2, Cost. laddove la preclusione assoluta smentisce la tipica finalizzazione del processo minorile al recupero del minore mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale?

E' altresì in contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza del criterio di selezione dei reati resi «ostativi», atteso che reati anche ben più gravi in considerazione della pena edittale prevista (quali i delitti di produzione, cessione e distribuzione di materiale pedopornografico, di strage, terrorismo, i delitti associativi di stampo mafioso o di sequestro di persona a scopo di estorsione) consentono tuttora l'accesso alla messa alla prova minorile?

Il GUP presso il Tribunale per i minorenni di Bari si domanda altresì se tale previsione non sia forse in contrasto anche con l'art. 27, comma 3, Cost. posto che la condanna dell'imputato alla pena detentiva o alle sanzioni sostitutive si rivelerebbe priva della capacità educativa e responsabilizzante del programma trattamentale di messa alla prova?

Si possono, infine, ravvisare delle ragioni di contrasto anche con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione alle norme interposte sia sovranazionali che internazionali, che relegano la privazione della libertà personale del minore a extrema ratio?

E' intervenuto in ciascun giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente inammissibili o manifestamente infondate. In particolare, ne denuncia l'inammissibilità per mancata individuazione dei parametri costituzionali da porre a riferimento delle stesse o per genericità dei richiami effettuati. Sarebbero, comunque, infondate atteso che non esiste un obbligo generale di consentire l'accesso del minore alla MAP e le tesi sostenute dai rimettenti sull'attenuazione dell'offensività del processo e sulla rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale sarebbero basate su una concezione non più attuale del minore. Secondo quanto osservato, infatti, «le linee guida del processo penale minorile dovrebbero accordarsi, nel rispetto degli altri primari valori costituzionali, con le esigenze sia special preventive che general preventive, a fronte di reati gravissimi quali quelli contemplati dalla disposizione censurata».

Sono, poi, pervenute le opinioni scritte, quali amici curiae, dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) e dell'Unione camere penali italiane (UCPI), entrambe a favore dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale.

L'Associazione osserva come le preclusioni all'operatività della MAP allontanino l'istituto dagli scopi della giustizia minorile, avvicinandolo all'omologo previsto per gli adulti. Al contempo, l'introduzione di un catalogo di reati ostativi si porrebbe in netto contrasto con le esigenze di individualizzazione dell'intervento penale per il minore reo, operando in relazione ai reati contestati una presunzione di pericolosità. I penalisti evidenziano come, al contrario, proprio per i minori autori di reati gravi, la MAP si riveli più proficua, in ragione delle speciali esigenze educative manifestate. E, infine, ribadiscono l'irragionevolezza dell'opzione legislativa, che si riferisce ad un'ampia gamma di condotte inquadrabili nella nozione di «atti sessuali» e non comprende fattispecie di maggiore o analoga gravità.

L'Unione, nel condividere le censure dei giudici a quo, sottolinea come prima del 2023 l'Italia fosse uno dei Paesi con il minor tasso di criminalità e carcerazione minorile. Quindi, ribadisce la differenza con la messa alla prova degli adulti, connotata da profili sanzionatori e osserva come le preclusioni si pongano in una direzione retributiva e punitiva del minore, stigmatizzando l'inconciliabilità delle valutazioni presuntive con i principi costituzionali.

Le soluzioni giuridiche

La Corte costituzionale, riunite le questioni poste con le tre ordinanze di rimessione in quanto in larga parte sovrapponibili, ritiene non censurabile, con riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost. la scelta del legislatore di escludere la messa alla prova del minore per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravati. Sul punto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata, atteso che anche nella materia del diritto penale minorile non si può negare al legislatore un certo margine di discrezionalità nell'individuazione dei presupposti per accedere ai vari strumenti di diversion processuale e ciò anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto. In altre parole, atteso che il comma 5-bis dell'art. 28 d.p.r. n. 448/1988 introduce una vera e propria presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati ivi contemplati, non appare irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, con il correlato accertamento di responsabilità e la conseguente, eventuale, irrogazione di una pena. Nemmeno appare fondata la censura relativa al giudizio comparativo con reati più gravi che tuttora consentono l'accesso alla messa alla prova, atteso che si tratta di elementi che non evidenziano profili di omogeneità, non tenendo conto del fatto che la scelta legislativa è stata ispirata dall'esigenza di contrastare con maggior rigore alcune specifiche condotte ritenute più frequenti di criminalità minorile e lesive della libertà sessuale delle vittime, spesso anch'esse minorenni.

La Corte dichiara, poi, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale poste con riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. posto che non vengono illustrate le ragioni della dedotta antinomia tra la previsione che esclude dall'accesso alla MAP determinate fattispecie di reato e i principi generali presidiati dalle fonti dell'Unione e internazionali richiamate che sanciscono la carcerazione quale extrema ratio e impongono un trattamento penitenziario individualizzato. In tal senso, il contrasto denunciato dalle ordinanze di rimessione risulta solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato.

La norma censurata, tuttavia, viene giudicata manifestamente irragionevole e sproporzionata nella parte in cui esclude la messa alla prova dell'imputato minorenne anche quando la violenza sessuale rientri nei c.d. «casi di minore gravità», potendosi riconoscere la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al terzo comma dell'art. 609-bis c.p. In tali evenienze, infatti, ad un significativo riconoscimento della minore gravità a livello sostanziale - con la correlata possibilità di ridurre la pena fino a due terzi - non corrisponde un'adeguata e diversa considerazione delle condotte a livello processuale. Così facendo, l'esclusione della messa alla prova anche in tali ipotesi «frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola», ossia temperare gli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti assai diversi tra loro e che incidono con diversa intensità sulla lesione del bene giuridico protetto. Per tali ragioni, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis del d.p.r. n. 448/1988 nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».

Osservazioni

L'inedita previsione di cui al comma 5-bis dell'art. 28 d.p.r. n. 448/1988, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 123/2023, non ha mancato di sollecitare opinioni critiche e dubbi di compatibilità con la Carta costituzionale sin dalla sua introduzione. Chiara era apparsa fin da subito l'intentio legis tesa ad inasprire il trattamento riservato ai minori devianti resisi responsabili di fattispecie delittuose di sicura gravità, quali quelle che avevano reso tristemente noti alle cronache i fatti del territorio di Caivano.

Tuttavia, ciò che si poteva temere allora - e che oggi parrebbe confermato con la sentenza in discorso - è un uso distorto e potenzialmente strumentale del processo penale minorile che, in nome delle finalità politico-criminali perseguite con la novella del 2023, risulta «adultizzato» e asservito a logiche retributive. Infatti, in un passaggio assai eloquente, la Corte costituzionale afferma che «a fronte, dunque, di reati [...] gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch'esse minorenni, non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell'ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile».

Ebbene, plurime appaiono le osservazioni critiche che si possono muovere al riguardo: da una parte, appare intrinsecamente contraddittoria l'affermazione secondo cui si dovrebbe «in ogni caso» svolgere un processo e ciò dovrebbe avvenire «secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore». Dall'altra, non può che destare notevoli perplessità la manifestata volontà di agire nell'ottica «general preventiva» di «approntare una risposta dissuasiva» rispetto ad alcuni gravi reati.

Quanto alla prima questione, non v'è chi non veda come lo svolgimento «in ogni caso» di un processo contrasti con il ripudio di ogni automatismo, più volte affermato in svariati settori della giustizia minorile. Se, infatti, il «giusto processo» a carico del minore deve svolgersi secondo logiche di «individualizzazione» del trattamento e applicando le disposizioni codicistiche «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne» (art. 1 d.p.r. n. 448/1988), l'esistenza di rigidi meccanismi preclusivi non può che contrastare in nuce con una tale impostazione. In tal senso, l'uso del termine assoluto «in ogni caso» appare in dissonanza con il successivo richiamo a regole «calibrate sulle esigenze del minore» e, dunque, malleabili, laddove è evidente che il rispetto dei valori fondanti la giustizia a misura di minore possa scongiurare, nel caso concreto, lo svolgimento del processo stesso.

Il legislatore del 1988 ha valorizzato quale criterio per l'accesso alla MAP il fatto che il giudice ritenga «di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova». In questa direzione, la scelta di non porre delle limitazioni all’accesso non pareva avere altro significato se non quello di affermare come non vi fosse reato che, per quanto grave, non consentisse di prendere, pur astrattamente, in considerazione l’ipotesi di valutare la personalità ancora in fieri del giovane imputato - per questo meglio permeabile ad eventuali spinte risocializzanti - all’esito di un idoneo programma di recupero. Al contrario, con la modifica introdotta - oggi avvalorata dalla pronuncia in commento - parrebbe venuto meno l’interesse/dovere dello Stato al recupero dei minori resisi responsabili dei reati sessuali indicati, per i quali, in fase di cognizione e in difetto di applicabilità degli altri istituti di diversion, non esisterà più alcuna alternativa alla pena.

Per quel che concerne, invece, la seconda questione, ossia il perseguimento di una logica general-preventiva volta ad offrire una risposta dissuasiva a fronte di determinati gravi reati, la pronuncia pare confondere il piano del trattamento del singolo minore in sede di cognizione con quello della pena. Così facendo, tuttavia, si rischia in maniera assai deplorevole di «strumentalizzare» il processo, con l'imposizione di regole più severe nei confronti del singolo imputato cui viene inibito l'accesso al probation, al solo scopo di educare la massa.

Il fatto di non essere pervenuti ad una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera previsione di cui al comma 5-bis - o quantomeno della parte relativa ai reati sessuali coinvolti - non elimina la pur magra consolazione per il minore esito ottenuto, laddove è evidente che la preclusione dell'accesso alla messa alla prova per gli imputati accusati di fatti sessuali «di minore gravità» apparisse un sacrificio eccessivo e ancora più irragionevole.

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