Omesso interrogatorio preventivo: nullità del provvedimento coercitivo
27 Febbraio 2026
Il quadro normativo La sentenza della Corte di cassazione del 16 gennaio 2026, n. 6740, ha ritenuto il ricorso fondato in riferimento al primo motivo, con efficacia assorbente sul secondo. La pronuncia esordisce ricordando che la legge n. 114/2024 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) ha profondamente innovato il procedimento applicativo delle misure cautelari personali, innestando nella disciplina del codice un segmento inedito, costituito dall'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini da parte del giudice competente all'adozione della misura, prima dell'adozione della misura, ovvero interrogatorio preventivo (così Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2025, n. 17916, Luciano, Rv. 288037 – 01, in motivazione). Ed infatti, l'art. 2, comma 1, lett. e) della legge citata ha introdotto la disposizione di cui all'art. 291, comma 1-quater, secondo la quale «fermo il disposto dell'art. 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli artt. 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), o all'art. 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale». L'art. 2, comma 1, lett. f), n. 114/2024 ha poi integrato l'art. 292 c.p.p. aggiungendo, dopo il comma 3, il comma 3-bis secondo cui «l’ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater [omissis]». La giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato, in tema di connessione «oggettiva», che il giudice, a fronte della contestazione di una pluralità di reati, taluno soltanto dei quali consenta la non effettuazione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p., non può procedere separatamente per ciascuno di essi, ma è tenuto a provvedere avuto riguardo alla complessiva domanda cautelare, sicché deve effettuare l'interrogatorio successivo, ex art. 294 c.p.p., in relazione a tutti i reati ritenuti configurabili, alla stregua della propria valutazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, alla configurabilità di circostanze e alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, stante la natura speciale di tale ultima disposizione e, quindi, la sua portata derogatrice rispetto alla regola generale dell'interrogatorio anticipato (Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2025, n. 12034, Melis, Rv. 287774 - 01). In tema di connessione «soggettiva», invece, si sono registrati orientamenti contrapposti. Secondo un primo orientamento, la deroga alla regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi o collegati contestati a soggetti diversi per taluno soltanto dei quali sia prevista la deroga (Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2025, n. 29189, Marku, Rv. 288537 – 01; Cass. pen., sez VI, 27 giugno 2025, n. 27080, Stomaci, Rv. 288191 - 01), se ne contrappone altro, secondo cui il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 c.p.p o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all'espletamento dell'interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d'ufficio e senza sentire le parti (Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920, Rv. 288480 – 02; Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2025, n. 19068, Rv. 288044 - 01). La Corte di cassazione, Sez., 5, con ordinanza n. 35613 del 24/10/2025, Valenti, ha rimesso sul punto la questione alle Sezioni Unite della Corte, le quali, con sentenza in data 15 gennaio 2025, hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo. Quanto alle conseguenze dell’omesso interrogatorio preventivo, la Corte di cassazione ritiene che la sua omissione, ove previsto, integri una nullità c.d. «a regime intermedio» ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che può essere dedotta fino all’udienza dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale (Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080, Stomaci, Rv. 288191 – 02; Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2025, n. 27444, Bellomunno, Rv. 288192 - 01), interpretazione avallata dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite, circostanza peraltro non sussistente nel caso in esame, posto che la nullità si sarebbe verificata, ora per allora, solo a seguito della decisione del Tribunale del riesame. Si è anche ritenuto che l’omissione dell'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina – in assenza di pericolo, che richiede adeguata motivazione, di fuga o di inquinamento probatorio - la nullità a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa per le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. in relazione a reati diversi da quelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1-quater, cit. (Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2025, n. 17916, Luciano, Rv. 288037 - 01). In motivazione, la Corte di cassazione ha precisato che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice. La sentenza in esame riconosce, quindi, che la nullità di cui è affetta l’ordinanza in caso di omissione dell’interrogatorio preventivo non può che essere «genetica». Per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame si verifica infatti «una causa originaria e strutturale di nullità dell'ordinanza applicativa», che si verifica «retrospettivamente ma ex tunc, stante il rapporto di compenetrazione tra il provvedimento genetico e il suo successivo riesame» (Cass. pen., sez. II, 11 febbraio 2025, n. 5548). La pronuncia distingue la fattispecie in esame da quella, diversa, di cui agli artt. 302 e 306 c.p.p., nei quali si verifica «una causa di inefficacia della misura (sopravvenuta rispetto all'emissione e all'applicazione del vincolo cautelare e che opera sul diverso piano della persistenza della misura stessa)», mentre nel caso in esame «viene in rilievo l'accertata inesistenza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante il titolo cautelare». La sentenza conclude quindi nel senso che «in tema di misure cautelari, per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame, che annulli l’ordinanza genetica per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato che consente di non procedere all’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291-quater c.p.p., il provvedimento cautelare emesso per i residui reati risulta «originariamente» nullo ex art. 292, comma 3-bis, c.p.p., essendo venute meno, con efficacia ex tunc, le ragioni di connessione oggettiva che consentivano l’elisione dello strumento di garanzia». La Corte di cassazione ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame, unitamente con l’ordinanza genetica del G.I.P., affetta da nullità tempestivamente dedotta e per l'effetto dichiarato la cessazione della custodia cautelare in carcere eseguita nei confronti del ricorrente in base a detta ordinanza. In conclusione La sentenza riconosce il primato della libertà personale sulle esigenze della repressione. La pronuncia in esame afferma infatti che l’elusione dell’interrogatorio preventivo, fondamentale occasione per l’indagato di fornire la propria versione dei fatti e quindi di difendersi, provoca la nullità «originaria» del provvedimento coercitivo, per lesione dell’intervento e dell’assistenza difensiva ex artt. 178e 180 c.p.p. e quindi una nullità «a regime intermedio» che, se tempestivamente dedotta (come nel caso di specie), si trasmette, a norma dell’art. 185 c.p.p., dall’omissione dell’interrogatorio preventivo all’ordinanza coercitiva, atto «consecutivo e dipendente» dal primo. Si tratta, perciò, di nullità «genetica» che colpisce il procedimento di applicazione della misura coercitiva, nel quale la lesione della difesa vizia il successivo provvedimento del giudice, «una causa originaria e strutturale di nullità dell'ordinanza applicativa», che si verifica «retrospettivamente ma ex tunc, stante il rapporto di compenetrazione tra il provvedimento genetico e il suo successivo riesame» (Cass. pen., sent., sez. II, 11 febbraio 2025, n. 5548). La sentenza distingue la fattispecie in esame da quella, diversa, di cui agli artt. 302 (estinzione della custodia per omesso «interrogatorio di garanzia») e 306 c.p.p. (perdita di efficacia della misura cautelare), perché, in questi ultimi casi si tratta di «causa di inefficacia della misura (sopravvenuta rispetto all'emissione e all'applicazione del vincolo cautelare e che opera sul diverso piano della persistenza della misura stessa)», mentre nel caso in esame viene in rilievo «l'accertata inesistenza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante il titolo cautelare». Importante anche il passaggio motivazionale in cui la sentenza precisa che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p., poiché, come osserva correttamente la pronuncia annotata, «diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice». Una pronuncia, quindi, assolutamente condivisibile. Si resta in attesa che un simile corretto argomentare sia seguito dalla giurisprudenza anche nella identica fattispecie in tema di intercettazione di comunicazioni, allorché il giudice di merito e di legittimità escludano la qualificazione giuridica del fatto che aveva consentito l’intercettazione, in un diverso titolo di reato che invece non la ammette. Anche in questo caso viene in rilievo «l'accertata inesistenza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante il titolo» e quindi una nullità «genetica» che colpisce il procedimento di autorizzazione all’intercettazione, nel quale, rebus sic stantibus, la violazione della corretta qualificazione giuridica del fatto vizia il provvedimento del giudice, dando luogo ad «una causa originaria e strutturale di nullità» del decreto autorizzativo, che si verifica «retrospettivamente ma ex tunc». |