Triangolazioni comunitarie: gli effetti dell’IVA indebitamente fatturata
02 Marzo 2026
Con la sentenza 25 febbraio 2026, causa T-638/24, il Tribunale dell’Unione europea torna su un tema di particolare interesse operativo per imprese e professionisti: il coordinamento tra le regole sulla territorialità degli acquisti intracomunitari e il meccanismo di salvaguardia previsto per l’IVA erroneamente indicata in fattura. Il caso riguardava una società austriaca che aveva acquistato beni da fornitori nazionali, disponendone la consegna in un altro Stato membro. I fornitori avevano tuttavia addebitato l’IVA in fattura, pur trattandosi di operazioni che, nella sostanza, conservavano natura intracomunitaria e avrebbero potuto beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 138, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE. Le autorità fiscali, richiamando l’art. 41 della Direttiva, hanno ritenuto imponibili in Austria gli acquisti intracomunitari, sul presupposto che la società avesse utilizzato un numero IVA austriaco e non avesse dimostrato l’assoggettamento a imposta nello Stato membro di destinazione. Parallelamente, l’IVA addebitata in fattura dai fornitori doveva essere comunque versata all’Erario ai sensi dell’art. 203 della Direttiva. Il nodo interpretativo sottoposto al Tribunale era se l’erroneo addebito dell’imposta potesse incidere sull’applicazione dell’art. 41, alterando il regime dell’acquisto intracomunitario. La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza unionale (v. Corte UE, 7 luglio 2022, C-696/20) e ribadisce la distinta ratio delle disposizioni coinvolte. L’art. 41 persegue una finalità di riparto della potestà impositiva e di prevenzione della doppia imposizione, assicurando che l’acquisto sia tassato nello Stato membro di identificazione in mancanza di prova dell’imposizione nello Stato di arrivo. L’art. 203, invece, ha funzione meramente cautelare: evitare perdite di gettito connesse all’eventuale esercizio del diritto di detrazione su un’imposta non dovuta. Ne consegue che le due norme possono operare cumulativamente, su piani diversi, senza che l’obbligo di versare l’IVA indebitamente fatturata trasformi la cessione esente in operazione imponibile né pregiudichi l’esenzione intracomunitaria. Decisivo è, inoltre, il carattere non definitivo del debito ex art. 203: il fornitore conserva il diritto al rimborso, ove dimostri la buona fede o abbia tempestivamente eliminato il rischio di perdita di gettito. La pronuncia rafforza così i principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA, offrendo un chiarimento di rilievo nelle operazioni triangolari e nei casi di errori di fatturazione transfrontaliera. |