Il concordato fallimentare al crocevia tra disciplina previgente e Codice della crisi: alcuni chiarimenti della Suprema Corte

27 Febbraio 2026

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione è intervenuta su taluni profili di rilievo in materia di concordato fallimentare (e, mutatis mutandis, concordato nella liquidazione giudiziale), soffermandosi, preliminarmente, sul regime intertemporale delineato dall’art. 390 c.c.i.i., e poi sull’ambito soggettivo di applicazione degli artt. 152 l. fall. e 265 c.c.i.i. nonché sul limite temporale entro cui possono essere presentate ulteriori proposte di concordato.

Massime

In ipotesi di procedura fallimentare aperta prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi, e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare, e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un’interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell’art. 390 c.c.i.i.

Alla proposta di concordato formulata da un terzo costituito in forma societaria non si applica il disposto dell’art. 152 l. fall (oggi art. 265 c.c.i.i.), le cui formalità sono prescritte solo per il caso di proposta di concordato fallimentare presentata dalla stessa società fallita.

Una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai creditori di una proposta di concordato, fissando il termine entro cui esprimere le eventuali dichiarazioni di dissenso, il soggetto che depositi una ulteriore proposta non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza.

Il caso

La vicenda trae origine da una procedura di fallimento dichiarata nel 2018, nell’ambito della quale, nel 2023, una società terza ha presentato una proposta di concordato.

Disposta dal Giudice Delegato la comunicazione della proposta ai creditori e avviate le operazioni di voto, un secondo soggetto ha depositato una proposta migliorativa, chiedendo la sospensione delle operazioni di voto; l’istanza è stata rigettata senza che il relativo provvedimento fosse impugnato con reclamo, così la votazione è proseguita e la proposta è stata approvata dalla quasi totalità dei creditori.

Raggiunte le maggioranze di legge, il primo proponente ha chiesto l’omologazione del concordato, alla quale si è opposto l’unico creditore dissenziente, lamentando il mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 265 c.c.i.i. e deducendo la maggior convenienza della seconda proposta di concordato.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame l’art. 265 c.c.i.i. e ravvisando l’inosservanza delle relative formalità.

La Corte di appello, investita del reclamo, ha riformato il provvedimento del Tribunale, escludendo l’applicabilità dell’art. 265 c.c.i.i. alla proposta proveniente da un terzo e ritenendo irrilevante il tema della maggiore convenienza della seconda proposta rispetto a quella approvata, sia poiché sollevato da un creditore appartenente a classe consenziente sia perché riferibile ad una proposta presentata dopo l’apertura delle operazioni di voto della prima proposta.

La controversia è dunque approdata dinnanzi alla Suprema Corte, la quale ha soffermato la propria attenzione su tre questioni di rilevante spessore sistematico:

  • preliminarmente, il regime intertemporale applicabile alla proposta concordataria presentata in un fallimento dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi (avendo i giudici di merito inquadrato la fattispecie come “concordato nella liquidazione giudiziale”);
  • il perimetro soggettivo di applicazione delle formalità prescritte dall’art. 265 c.c.i.i. per la presentazione della proposta;
  • la sorte delle proposte di concordato presentate dopo l’inizio delle operazioni di voto e il punto di equilibrio tra il principio di competitività e la stabilità procedimentale nell’iter concordatario.

Le questioni in diritto

Preliminarmente, il regime intertemporale e l’unità della procedura concorsuale

Prima di affrontare i motivi di impugnazione, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno soffermarsi sulla disciplina transitoria dettata dal Codice della crisi, pronunciandosi sulla corretta interpretazione del regime intertemporale del diritto concorsuale disciplinato dall’art. 390 c.c.i.i.

Il primo comma della disposizione in parola, implicitamente applicato nel caso di specie dai giudici di merito, prevede che le proposte di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del Codice siano definite secondo le disposizioni del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

A mente del secondo comma invece sono indicate le procedure che se già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, nonché instaurate a seguito della definizione dei relativi ricorsi e domande, continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.

A differenza del primo comma, nel secondo non vi è, dunque, un esplicito richiamo al concordato fallimentare.

Chiarisce la Corte che sebbene il primo comma dell’art. 390 c.c.i.i. preveda espressamente che le proposte di concordato fallimentare depositate «prima dell’entrata in vigore» del Codice siano assoggettate alla Legge Fallimentare, ciò non esclude che le proposte depositate “dopo” quella data, siano comunque fattispecie da assoggettare alla Legge Fallimentare.

Sancisce la Corte che la procedura di concordato fallimentare, pur dotata di una propria specifica disciplina, si inserisce all’interno del fallimento già pendente, dal quale origina e di cui costituisce un sub-procedimento; diversamente, una lettura meramente letterale dell'art. 390, commi 1 e 2,  c.c.i.i., finirebbe per assoggettare la medesima vicenda concorsuale a un duplice e disomogeneo regime normativo, con evidenti criticità sistematiche, soprattutto nell’ipotesi di mancata omologazione o di successiva risoluzione del concordato e conseguente prosecuzione o riapertura della procedura fallimentare.

La Corte, in conclusione, dispone che il concordato, a prescindere dal momento di deposito della domanda, debba essere assoggettato alla medesima disciplina normativa che governa la procedura principale in cui si innesta, in ossequio a esigenze di coerenza sistematica e di unità e linearità dell’iter procedimentale.

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L’ambito applicativo dell’art. 152 l. fall. e, mutatis mutandis, dell’art. 265 c.c.i.i.

Il secondo profilo attiene al perimetro soggettivo di applicazione delle formalità di cui all’art. 152 l. fall. (oggi art. 265 c.c.i.i.).

Nella prospettazione della ricorrente, i primi due commi dell’art. 265 c.c.i.i. individuerebbero il soggetto legittimato a presentare la domanda di concordato della stessa società in procedura, nonché i soggetti legittimati (fatte salve diverse clausole statutarie) a deliberare sulla proposta e sulle relative condizioni, mentre il terzo comma indicherebbe le formalità da rispettarsi “in ogni caso”, e dunque anche per il terzo proponente costituito in forma societaria.

Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che:

  • il terzo comma dell’art. 152 l. fall. è strettamente connesso al precedente;
  • l’espressione di esordio «in ogni caso» non è diretta a introdurre e regolamentare la diversa fattispecie della proposta di concordato depositato non più dalla «società fallita», bensì dal «terzo»;
  • la proposta del terzo è disciplinata dall’art. 124, 1° comma, l. fall., che al riguardo non prescrive alcuna specifica formalità;
  • identico discorso vale, mutatis mutandis, per l’art. 265 c.c.i.i.

Le rigorose formalità prescritte dall’art. 152 l. fall. (recepite all’art. 265 c.c.i.i.) hanno senso nei confronti della società fallita (o in liquidazione giudiziale), in ragione del particolare regime di c.d. spossessamento cui essa è soggetta, mentre risulterebbero irragionevoli se imposte ad una società in bonis, per la quale la scelta di presentare una proposta di concordato sull’altrui massa fallimentare integra un atto discrezionale di gestione imprenditoriale (assoggettato alle ordinarie regole di diritto civile e societario), privo ex se di profili concorsuali, in quanto non diretto a regolare il proprio stato di crisi o insolvenza.

La Corte offre così un’interpretazione che, pur rispettosa del dato letterale, si fonda su una lettura sistematica della norma, delimitandone l’ambito applicativo in coerenza con la ratio dell’istituto.

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Il limite temporale per la presentazione di ulteriori proposte concordatarie

Il terzo ed ultimo tema attiene alla scansione procedimentale dell’iter concordatario e, segnatamente, all’individuazione del momento oltre il quale la proposta presentata da un ulteriore soggetto non è più idonea a incidere sul procedimento, venendo meno l’obbligo per gli organi della procedura di prenderla in considerazione.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel giudizio di omologazione della prima proposta, avrebbe dovuto, nel rispetto del principio generale di competitività sancito dall’art. 216, 2° comma c.c.i.i., dare rilevanza alla seconda proposta, anche se c.d. “tardiva”, al fine di garantire il miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

Chiarisce la Suprema Corte che il decreto con cui viene disposta la comunicazione della proposta ai creditori funge da “spartiacque” tra due fasi del procedimento e integra un termine di “decadenza” per eventuali terzi che volessero presentare proposte migliorative. Tale provvedimento chiude una fase (quella c.d. istruttoria, che si snoda attraverso il parere del curatore, il parere del comitato dei creditori, la valutazione giudiziale di ritualità della proposta) per aprirne un’altra (rimessa ai soli creditori).

Prosegue la Corte che la vanificazione del dettato normativo non potrebbe nemmeno giustificarsi con il principio di competitività, il quale, se da un lato resta assicurato dall’esistenza di un meccanismo che abilita e incoraggia la presentazione di proposte da parte di più soggetti, dall’altro non tollera né un’alterazione delle regole della competizione dettate dalla legge né possibili regressioni nella scansione procedimentale che finirebbero per dilatare i tempi (in tesi anche ripetutamente) di un procedimento che il legislatore vuole sollecito e tempestivo.

Analoghe considerazioni valgono per il principio del miglior soddisfacimento dei creditori, il quale deve coordinarsi con i principi di certezza e stabilità del procedimento concordatario, che richiedono inevitabilmente la fissazione di un termine oltre il quale una proposta deve ritenersi “tardiva”.

Conclude la Corte che ad essere esclusa è solo la pretesa, del proponente c.d. tardivo, alla revoca del provvedimento emesso dal giudice delegato e alla sospensione delle operazioni di voto, restando invece sempre possibile per gli organi della procedura, nel rispetto del principio di trasparenza e di “consenso informato” dei creditori, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità.

La Corte opera così un bilanciamento tra competitività e certezza del diritto, precisando che il miglior soddisfacimento dei creditori deve necessariamente coordinarsi con la esigenza di preservare la stabilità e tempestività dell’iter concordatario.

Osservazioni conclusive

La sentenza in commento, dopo aver chiarito che il concordato resta sempre assoggettato alla medesima disciplina della procedura liquidatoria “madre”, esclude, sotto il profilo soggettivo, l’indebita estensione al terzo proponente delle formalità societarie prescritte per il debitore e riafferma, sotto il profilo procedimentale, la funzione preclusiva del decreto di comunicazione della proposta ai creditori, al fine di preservare la stabilità delle operazioni di voto.

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