Processo tributario sotto il rito “covid-19”: è nulla la sentenza che ha disatteso l’istanza di discussione

27 Febbraio 2026

Con la decisione in commento, la S.C. affronta la questione dell’applicazione del rito processuale emergenziale, come introdotto nel processo tributario per contrastare la pandemia da Covid-19 dall’art. 27 d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazione, dalla legge n. 176/2020, che consente lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.

Massima

Nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19 consente di sostituire l’udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all’interno dell’ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza.

Il caso

Una società, a carico della quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA afferente ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate relativo all’anno di imposta 2011, eccependone il difetto di motivazione, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo e, nel merito, l’effettività delle cessioni comunitarie fatturate.

L’avviso di accertamento scaturiva da un p.v.c. emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Caserta e con cui venivano accertate l'omessa presentazione degli Intrastat e la mancanza di documentazione relativa alle operazioni di vendita di auto effettuate dalla società contribuente a clienti comunitari: in particolare, le stesse risultavano sprovviste della documentazione relativa al trasporto nonché di ogni forma di pagamento. Pertanto, i verbalizzanti prima e l'amministrazione finanziaria dopo, constatavano l'imponibilità delle operazioni di vendita in quanto le stesse cessioni di auto dovevano presumersi avvenute non in uno Stato membro, ma sul territorio nazionale.

La Corte di giustizia di primo grado, con sentenza depositata il 3 maggio 2018, rigettava il ricorso con condanna alle spese di lite: disattese le doglianze relative alla carenza di motivazione dell'atto impugnato e alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nel merito - ad avviso dei giudici di prime cure - l’accertamento era pienamente legittimo in quanto non vi era stata prova delle cessioni, come rilevato anche dal collaterale organo tedesco con riferimento ad un operatore germanico in relazione commerciale con la società ricorrente; si rilevava, inoltre, che in quasi tutte le fatture non erano state indicate le modalità di pagamento, né risultavano i documenti relativi al trasporto dei beni, sebbene richiesti dall'ufficio

La sentenza veniva appellata dalla società contribuente reiterando i motivi già sviluppati in primo grado e la CTR adita respingeva l’appello con sentenza pubblicata il 2 aprile 2021.

La società contribuente ha infine ricorso per cassazione eccependo – per quel che qui rileva – la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 27 d.l. n. 137/2020, sostenendo di aver proposto in data 20 marzo 2021 istanza di discussione orale mediante collegamento da remoto che sarebbe stata del tutto ignorata dalla CTR.

Quest’ultima censura è stata ritenuta fondata dalla Corte di cassazione che ha accolto il ricorso, assorbiti i restanti motivi, e cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla CGT di II grado, in diversa composizione.

La questione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 1071 del 19 gennaio 2026, affronta la questione dell’applicazione del rito processuale emergenziale, come introdotto nel processo tributario per contrastare la pandemia da Covid-19 dall’art. 27 d.l. n. 137/2020 (recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»), convertito, con modificazione, dalla legge n. 176/2020, il cui comma 1 recita:

«Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.»

Il successivo comma 2 stabilisce, poi, che: «In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio».

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, con la sentenza annotata, preso atto che effettivamente, come denunciato nel ricorso, in data 20 marzo 2021 la società contribuente, a mezzo difensore, aveva depositato presso la CTR e previa notificazione all’Agenzia delle entrate resistente, apposita istanza per la discussione pubblica mediante collegamento da remoto, ha rilevato la dedotta violazione dell’art. 27 d.l. n. 137/2020, posto che la causa in grado di appello è stata decisa senza aver consentito alla parte istante di partecipare all’udienza anche da remoto.

Per i Supremi giudici, la succitata normativa emergenziale autorizzava, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentivano, in allora, l’udienza in presenza, lo svolgimento dell’udienza da remoto prevedendo una disciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all’interno degli uffici che impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo del giudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria in modo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa.

Si è introdotto, quindi, un sistema di «congegni di sostituzione» (Cass. civ., Sez. 6-1, ord. n. 33175/2021, Rv. 663307-01) dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, in prima battuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto (art. 27, comma 1, d.l. n. 137/2020) e «in alternativa», la possibilità di decisione «sulla base degli atti» (art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020), lasciandosi all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non fosse possibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che, secondo la normativa emergenziale, è da considerarsi equivalente all’udienza, atteso che «le parti sono considerate presenti».

Sebbene la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto (Cass. civ., Sez. 5, n. 6033/2023, Rv. 667099-02), la Cassazione ha precisato che la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta (Cass. civ., Sez. L., n. 594/2024), perché la regola rimane quella dell’udienza.

Nel caso di specie, per i Supremi giudici la CTR non ha rispettato la normativa processuale emergenziale perché, a fronte dell’istanza con cui la difesa della società contribuente aveva insistito per l’udienza di discussione, il giudice d’appello, senza dare atto dell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto né del decreto presidenziale autorizzativo del rito emergenziale, non ha concesso neppure i termini per la trattazione scritta, eventualmente rinviando l’udienza a nuovo ruolo, ma ha deciso direttamente la causa sulla base degli atti.

Il che – ha concluso la Cassazione - integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, attesa l’equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienza di discussione e trattazione scritta (nel senso che in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992: cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 19579/2018, Rv. 649822-01; Cass. civ., Sez. 5, n. 3559/2010, Rv. 611764-01; Cass. civ., Sez. 5, n. 10678/2009, Rv. 607507-01; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 20852 del 26 ottobre 2005, Rv. 585047-01; Cass. civ., Sez. 5, n. 10099/2001, Rv. 548452-01; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 5643/2001, Rv. 545977-01; Cass. civ., Sez. 5, n. 5986/2001, Rv. 546274-01).

Osservazioni

Nella vicenda di specie, la Suprema corte ha ritenuto la lesione alle prerogative difensive ancor più grave perché negandosi alla parte non solo l’udienza di discussione, in presenza o da remoto, ma anche la trattazione scritta si è impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale.

La rassegnata soluzione si pone in linea di continuità con quella giurisprudenza – formatasi in relazione al giudizio camerale dinanzi alla Corte di legittimità ma con affermazioni di principio di portata generale, valevole anche rispetto al vigente rito processual-tributario (che ha preso spunto da quello emergenziale) – secondo cui la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (Cass. civ., Sez. 6-3, n. 395/2017, Rv. 642729-01; Cass. civ., Sez. 6-5, n. 5371/2017, Rv. 643480-03; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 7701/2017, Rv. 643685-01; Cass. civ., Sez. 5, n. 26480/2020, Rv. 659507-01).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.