Pregiudiziale sportiva: inammissibile l’impugnazione di una sanzione senza aver adito la giustizia sportiva
02 Marzo 2026
Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo nel caso di impugnazione di sanzione sportiva senza aver previamente esperito tutti i gradi della giustizia sportiva, come previsto dal d.l. n. 220/2003, convertito nella l. n. 280/2003, che riconosce e tutela l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale. E’ riservata agli organi sportivi la competenza esclusiva a disciplinare l’applicazione delle norme, i comportamenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni. Le Società, associazioni e atleti devono quindi rivolgersi agli organi della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale. Solo dopo l’esaurimento dei gradi sportivi, e rispettando termini e procedure previste dagli statuti del CONI e delle federazioni, è possibile rivolgersi al giudice amministrativo, ossia al T.A.R. Lazio, quale giudice esclusivo per controversie relative a provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni professionistiche. La pregiudiziale sportiva non limita il diritto di difesa, ma ne regola l’accesso, assicurando che controversie altamente tecniche siano inizialmente esaminate da giudici specializzati, senza compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale. Anche le indicazioni della Corte di giustizia UE (C/600/23, R.F.C. Seraing c. FIFA, 1° agosto 2025), secondo cui i giudici nazionali devono poter verificare la legittimità dei lodi arbitrali del TAS, non incidono sulla necessità di rispettare l’iter sportivo completo prima di adire il giudice statale. |