Revocazione per contrasto con la Corte di giustizia: motivo inammissibile

Redazione Scientifica Processo amministrativo
02 Marzo 2026

L'erronea interpretazione di una sentenza della Corte di giustizia come l’applicazione non corretta del diritto dell’Unione o delle norme sanzionatorie nazionali non consente il ricorso per revocazione né per errore di fatto né per contrasto tra giudicato.

L’errata interpretazione di una sentenza della Corte di giustizia, così come l’applicazione non corretta del diritto dell’Unione o delle norme sanzionatorie nazionali, non può costituire motivo di revocazione, né per errore di fatto né per contrasto tra giudicati. Il rimedio straordinario previsto dagli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c., infatti, è riservato esclusivamente ai casi in cui vi sia un errore concreto e incontrovertibile nell’accertamento materiale dei fatti decisivi, e non riguarda interpretazioni giuridiche o valutazioni sulle risultanze processuali. 

Il rinvio pregiudiziale costituisce uno strumento di cooperazione tra giudice nazionale e Corte di giustizia mediante il quale la Corte fornisce interpretazioni vincolanti del diritto dell’Unione e indicazioni per la loro applicazione, senza accertare i fatti concreti della controversia, la cui definizione resta competenza esclusiva del giudice nazionale. Eventuali divergenze tra la decisione nazionale e l’interpretazione europea costituiscono al più errori di diritto, che non possono giustificare la revocazione né configurare un contrasto tra giudicati ai sensi dell’art. 395 c.p.c. 

Il rimedio per contrasto tra giudicati può essere attivato solo in presenza di giudicati sostanziali ai sensi dell’art. 2909 c.c., ossia statuizioni che attribuiscono o negano il «bene della vita» preteso dalle parti. Le sentenze della Corte di giustizia su rinvio pregiudiziale, pur vincolanti, non costituiscono giudicato sostanziale perché non effettuano accertamenti concreti sui fatti del procedimento. 

La revocazione non può trasformarsi in uno strumento per contestare la discrezionalità del giudice nazionale o la sua interpretazione del diritto europeo, ma riguarda esclusivamente errori materiali nella percezione dei fatti decisivi per la decisione della controversia. La mancata applicazione delle indicazioni della Corte di giustizia si configura quindi come un errore di diritto e non di fatto, non idoneo a giustificare il ricorso per revocazione. 

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