Responsabilità degli intermediari assicurativi per inadeguata copertura incendio di immobile in legno

La Redazione
03 Marzo 2026

Il Tribunale di Parma, esclusa ogni responsabilità delle compagnie assicuratrici per oggettiva non assicurabilità del fabbricato in legno rispetto alle condizioni di polizza (classe 2, materiali incombustibili), afferma, nel caso di specie, la responsabilità contrattuale degli intermediari assicurativi e bancari per violazione dei doveri di diligenza professionale e adeguatezza, condannandoli in solido al risarcimento integrale del danno da incendio.

In tema di assicurazione incendio collegata a mutuo fondiario, qualora le condizioni di polizza prevedano, in modo chiaro e specificamente approvato, la copertura solo per fabbricati di classe 2 con strutture e copertura in materiali incombustibili, resta oggettivamente escluso il rischio relativo a immobili in legno, con conseguente insussistenza di responsabilità dell’impresa assicuratrice per il mancato indennizzo.

L’intermediario assicurativo – ivi compreso l’istituto di credito che, in base alla convenzione, gestisce per tutta la durata del mutuo il rapporto assicurativo – è tenuto, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, 1175, 1337, 1375 c.c., dell’art. 183 d.lgs. 209/2005 e dell’art. 52 Reg. ISVAP n. 5/2006, a raccogliere le informazioni rilevanti sul rischio, verificare le caratteristiche del bene da assicurare e proporre un contratto adeguato alle esigenze di copertura del cliente. 

Integra inadempimento colposo dell’intermediario la mera acquisizione passiva della documentazione preesistente (ad es. polizze anteriori) senza alcuna autonoma verifica dell’effettiva natura del fabbricato, quando dagli atti (perizie prodotte per l’ottenimento del mutuo) risultino chiaramente struttura e copertura in legno e il rischio tipico (incendio) rimanga in concreto privo di copertura.

In presenza di condotte autonome, ma entrambe causalmente efficienti nel consigliare e mantenere una copertura assicurativa inidonea, sussiste responsabilità solidale degli intermediari ex artt. 1292, 1294e 1314 c.c., dovendo ciascuno rispondere per l’intero danno da mancata copertura, quantificato sulla base della perizia congiunta dei tecnici incaricati e rivalutato come debito di valore, oltre interessi legali.

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