Errore materiale: profili di sanabilità
02 Marzo 2026
Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex multis e da ultimo, sentenza n. 3464/2024), «la fattispecie dell’errore materiale sottende una soluzione correttiva di contenuto pienamente persuasivo, priva di incongruenze, fondata su elementi certi e quindi percepibile in modo netto come l’unica logicamente percorribile: solo sulla base di questi indici può esprimersi un giudizio di “materialità” dell’errore che è tale poiché rilevabile a colpo d’occhio, nella sua chiara obiettività e immediata evidenza grafica, senza necessità di richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche. Ancora più icasticamente si è in proposito affermato che «l'errore è "materiale" .. se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali. Se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della “immediata evidenza” e della “pura materialità” dell'errore emendabile (Cons. Stato, sez. III, n. 5650 del 2022)”» (nello stesso senso la successiva sentenza della V Sezione n. 4407/2025). |