Errore materiale: profili di sanabilità

Redazione Scientifica
02 Marzo 2026

Il Consiglio di Stato si sofferma sui limiti di sanabilità degli errori materiali commessi in sede di redazione dell’offerta.

Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex multis e da ultimo, sentenza n. 3464/2024), «la fattispecie dell’errore materiale sottende una soluzione correttiva di contenuto pienamente persuasivo, priva di incongruenze, fondata su elementi certi e quindi percepibile in modo netto come l’unica logicamente percorribile: solo sulla base di questi indici può esprimersi un giudizio di “materialità” dell’errore che è tale poiché rilevabile a colpo d’occhio, nella sua chiara obiettività e immediata evidenza grafica, senza necessità di richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche.

Ancora più icasticamente si è in proposito affermato che «l'errore è "materiale" .. se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali.

Se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della “immediata evidenza” e della “pura materialità” dell'errore emendabile (Cons. Stato, sez. III, n. 5650 del 2022)”» (nello stesso senso la successiva sentenza della V Sezione n. 4407/2025).

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