Il conflitto d’interessi tra la società e il proprio amministratore nella stipula di un contratto

La Redazione
02 Marzo 2026

Sebbene un contratto sia stato stipulato dal medesimo soggetto in qualità differenti per due società contraenti, elemento essenziale per il sorgere dell’obbligo di risarcimento in capo a quest’ultimo è pur sempre il nesso di causalità tra l’azione od omissione dell’amministratore ed il danno arrecato alla società. Gli interessi della società e dell’amministratore, infatti, potrebbero non essere in conflitto bensì coincidenti.

Affinché sussista un conflitto di interessi nella stipula di un contratto è necessario che il rappresentante persegua interessi incompatibili con quelli del rappresentato, tale per cui la salvaguardia dei primi impedisce al rappresentante di tutelare adeguatamente quelli facenti capo al “dominus”. Tale valutazione non va condotta in termini ipotetici o astratti, ma con riferimento alle concrete caratteristiche del negozio, al fine di verificare se la creazione dell’utile per una parte implichi il sacrificio dell’altra.

Alla luce di ciò, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il proprio amministratore non può essere fatta discendere da un’aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui sono portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore (cfr. Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1635/2024).

Questi i principi applicati dal Tribunale di Catanzaro in un caso riguardante un contratto di abbinamento pubblicitario stipulato tra la società A e la società B, quest’ultima poi fallita. Tale contratto era stato stato stipulato dal medesimo soggetto, Tizio, che nella società A ricopriva la carica di socio e Amministratore unico e, nella società B, di socio Presidente del Consiglio di amministrazione. A fronte dell’adempimento del contratto da parte di B, la società A si rendeva inadempiente rispetto alla propria obbligazione pecuniaria. La società B, rappresentata dal nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, emetteva nota di credito di importo corrispondente alla cifra dovuta in forza del contratto, sulla base di una semplice nota della società A ove si invocava la risoluzione negoziale del contratto a causa delle indagini penali e sportive in cui era rimasto coinvolto Tizio.

La curatela del fallimento della società adempiente imputava dunque al socio-amministratore di aver agito in conflitto di interessi. Applicati i principi sopra richiamati, il Tribunale ha ritenuto che la curatela attrice non abbia in alcun modo provato che il contratto di abbinamento pubblicitario stipulato sia stato di per sé fonte di danno per la società in bonis.

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