Rinvio pregiudiziale e filtro costituzionale: limiti e compatibilità UE

La Redazione
02 Marzo 2026

La CGUE (C-56/25) chiarisce, con la pronuncia in oggetto, che l’art. 267 TFUE e il principio di primato non ostano a una norma nazionale che subordina l’accesso alla Corte Costituzionale a una previa valutazione motivata del diritto UE, anche se ciò può comportare un rinvio pregiudiziale. Nessun obbligo, tuttavia, di previo ricorso costituzionale.

Con la sentenza 12 febbraio 2026, C-56/25, la Terza Sezione della Corte di giustizia europea affronta un tema di particolare rilievo sistemico: il rapporto tra rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e il controllo di costituzionalità nazionale, alla luce del principio di primato del diritto dell’Unione.

La controversia origina da un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale della città di Sofia, nel quale il giudice del rinvio dubitava della compatibilità con il diritto UE – e con la Costituzione bulgara – delle norme interne che determinano il “valore pecuniario” degli stupefacenti ai fini della qualificazione del reato. In particolare, la disciplina processuale bulgara impone che la domanda di controllo di costituzionalità, quando riguardi norme rientranti nell’ambito di applicazione del diritto UE, contenga una valutazione motivata del diritto applicabile, incluse le conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione.

Il giudice nazionale si interrogava se tale requisito comportasse, in sostanza, un obbligo di adire previamente la Corte costituzionale prima di sollevare un rinvio pregiudiziale, con possibile compressione delle prerogative derivanti dall’art. 267 TFUE.

La CGUE ribadisce, in linea con la propria giurisprudenza consolidata, che nessuna norma nazionale può impedire o ostacolare l’esercizio della facoltàe, nei casi previsti, dell’obbligodi rinvio pregiudiziale. L’esistenza di un ricorso costituzionale obbligatorio non può precludere al giudice comune di adire la Corte, pena la compromissione dell’effetto utile dell’art. 267 TFUE e dell’unità interpretativa del diritto UE.

Tuttavia, la Corte distingue tra un vero e proprio obbligo di previo ricorso alla Corte Costituzionaleincompatibile con il diritto dell’Unionee una disciplina processuale che subordina l’ammissibilità del ricorso costituzionale alla previa valutazione delle conseguenze del diritto UE. Quest’ultima non è di per sé contraria né all’art. 267 TFUE né al principio di primato, purché non limiti la possibilità del giudice nazionale di adire la Corte di giustizia e di disapplicare, se del caso, la norma interna incompatibile.

La pronuncia si colloca nel solco delle decisioni Melki e Abdeli e RS, riaffermando che anche le Corti costituzionali sono vincolate al primato del diritto dell’Unione e, ove necessario, all’obbligo di rinvio pregiudiziale. Ne emerge un assetto cooperativo nel quale il controllo di costituzionalità può coesistere con il meccanismo pregiudiziale, ma senza alterare la centralità della Corte di giustizia nell’interpretazione autentica e uniforme del diritto UE.