Appropriazione indebita c.d. minore per somme di denaro ricevute per errore e mai restituite
02 Marzo 2026
Il fatto L’imputato, quale amministratore di una società, aveva ricevuto per errore una somma di denaro dal titolare di uno studio, e lo aveva trattenuto nonostante la formale richiesta di restituzione. Veniva pertanto condannato nei due gradi del giudizio di merito per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., il quale punisce, a querela della persona offesa, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Nel ricorso la difesa lamentava che il fatto doveva essere invece qualificato sub art. 647 c.p. che, al primo comma n. 3, prevede diversa disciplina per chi si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito: norma depenalizzata ai sensi del d.lgs. n. 7/2016. Tale ipotesi, peraltro, era stata contemplata, ma respinta dalla Corte territoriale, in quanto la società del ricorrente non si era limitata a confondere le somme ricevute con il proprio patrimonio, ma a fronte della segnalazione dell’errore e alla richiesta dell’avente diritto di restituire quanto erroneamente ricevuto, aveva trattenuto indebitamente la ingente somma di denaro, manifestando con ciò la propria consapevole volontà di appropriarsene, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarne una illegittima utilità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riqualificando il fatto nella fattispecie di cui all’art. 647 c.p., ed annullando senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è più previsto come reato, e revocando le statuizioni civili. Il quadro giuridico Mentre l’appropriazione indebita, prevista dall’art. 646 c.p. punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, il successivo art. 647 c.p. definisce le appropriazioni indebite c.d. minori (per definizione dottrinale e non legislativa), ossia le tre ipotesi ivi delineate, quali l’appropriazione di denaro o cose da altri smarrite (n. 1), l’appropriazione, in tutto o in parte, del tesoro trovato (n. 2) e l’appropriazione di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito (n. 3). Premesso che è proprio il n. 3 dell’art. 647 c.p. ad essere richiamato dalla sentenza de qua in riferimento alla fattispecie concreta in oggetto, il primo quesito da porsi consiste nel chiedersi se nella definizione di cose rientri anche il denaro, posto che il n. 1 contempla sia il denaro che le cose, mentre il n. 3 menziona solamente le cose. La Cassazione, nel dare una risposta affermativa, richiama ampiamente quanto esposto da una precedente decisione (Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2021, n. 45891). In tale pronuncia si sottolinea una sostanziale continuità fra l’attuale formulazione e quella posta «salvo insignificanti variazioni lessicali» dall’art. 420, comma 1, n. 3 del c.p. del 1889. Invero, il riferimento, per quanto corretto, non offre soluzione al problema, ma anzi potrebbe confermare la tesi contraria. Infatti, nel codice Zanardelli l’art. 420, al n. 1, si riferisce alle cose smarrite ed al n. 3 alle cose altrui possedute in conseguenza di un errore altrui o per caso fortuito: in altri termini parla sempre di cose. Nel codice penale del 1930 la variazione lessicale non appare affatto insignificante, in quanto il n. 1 dell’art. 647 prevede appropriazione non solo delle cose smarrite ma anche del denaro, mentre il n. 3 si riferisce solo alle cose. Come dire che il codice Rocco ha recepito quanto previsto in quello ottocentesco con la sola variazione del n. 1, inserendo il denaro accanto alle cose, e lasciando immutato il n. 3 nelle sole cose. Così come nella fattispecie ordinaria dell’appropriazione indebita l’art. 646 c.p. contempla sia il denaro che le cose. Si potrebbe, quindi, concludere che tale sarebbe l’intenzione del legislatore. In realtà, la questione appare consolidata ritenere il denaro rientrante nel concetto di cose, in base alla giurisprudenza formatasi sulla questione. La precedente giurisprudenza A tale proposito, si era affermato che il reato di appropriazione di «cose» avute per errore o per caso fortuito (art. 647, comma 1, n. 3, c.p.) è configurabile anche con riguardo all’appropriazione di denaro conformemente a quanto previsto dall’art. 646 c.p., rispetto al quale la norma in esame si pone in rapporto di specialità, a nulla rilevando che l’appropriazione del denaro sia invece espressamente prevista nel n. 1 del medesimo art. 647 c.p. (Cass. pen., sez. II, 22 gennaio 2001, n. 6951). Peraltro, nel richiamare tale decisione la citata Cass. pen., sez. II, n. 45891 del 2021, faceva ulteriore riferimento all’art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), ove la fattispecie contempla «denaro o altra utilità». Tali rilievi non sembrano affatto decisivi, in quanto proprio perché l’art. 647 c.p. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 646 c.p., potrebbe ben disporne altrimenti, posto che la difformità intercorre non fra le due norme, ma fra il n. 3 ed il n. 1 dell’art. 647 c.p., mentre, d’altro canto, la disposizione dell’art. 316 c.p., apparentemente similare, nulla prova trattandosi di un delitto contro la pubblica amministrazione e non contro il patrimonio, come per le altre due norme. Tale scenario veniva pure riportato in una pronuncia di poco precedente di quella qui in oggetto, della medesima sezione e con il medesimo Presidente (Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2025, n. 26024), ma concludeva sul punto affermando nitidamente che «tale esegesi fonda peraltro anche sulla obiettiva difficoltà (non superata in dottrina, tantomeno in giurisprudenza) di individuare una ratio, per così dire ellittica, nella esclusione del denaro dal novero delle « cose» suscettibili di appropriazione indebita (c.d. minore) determinata da errore. La possibile soluzione giuridica Il problema è sorto, a nostro avviso, dallo scorrere del tempo e dei mezzi tecnici a disposizione. Probabilmente, nella visione del codice del 1930, appariva plausibile il possesso di denaro (oltre che di cose) smarrite, quale, ad esempio, un pacchetto di banconote, ma non si era rappresenta l’ipotesi di tali banconote possedute per errore. Con l’evolversi del sistema economico e dei mezzi, specie informatici, si presentava, invece, con una crescente frequenza, la possibilità di un bonifico bancario, inviato per errore ad un destinatario diverso da quello previsto ovvero per una somma diversa: un errore possibile, ad esempio, nel contesto della digitazione ovvero nell’invio virtuale. E tali erano, per l’appunto, le varie fattispecie concrete sottese alle pronunce finora evidenziate. Se, dunque, si affermava che le cose comprendessero anche il denaro nel n. 3 dell’art. 647, anche se tale esegesi era priva di un fondamento letterale, si ritiene che tale consolidata soluzione, derivante da eque esigenze di politica criminale, debba accettarsi in quanto in bonam partem, poiché, altrimenti, il possesso del denaro per errore doveva farsi rientrare nella previsione dell’art. 646 c.p., dove la pena era maggiore della sanzione prevista per le appropriazioni indebite c.d. minori di cui all’art. 647 c.p. L’art. 647 c.p. puniva, dei tre casi previsti ed a querela della persona offesa, la reclusione fino ad un anno con la multa da 30 euro a 309 euro. Successivamente, il d.lgs. n. 274/2000, ha attribuito tale delitto alla competenza penale del giudice di pace (art. 1) con pena pecuniaria da 258 euro a 2582 euro o con la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero ancora con la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi. Da ultimo, e per quanto qui interessa, il d.lgs. n. 7/2016, nell’art. 1, comma 1, lett. e), ha abrogato l’art. 647 c.p., mentre nell’ art. 4 ha introdotto gli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie, ove, al comma 1, ha stabilito che soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila, fra gli altri, chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito (lett. f). Pertanto, accanto la depenalizzazione dell’art. 647 c.p., è stata introdotta la sanzione pecuniaria civile che viene irrogata in aggiunta e non in sostituzione della sanzione, per così dire, ordinaria o naturale di matrice civilistica, scilicet l’obbligo della restituzione e del risarcimento del danno di cui all’art. 2043 c.c. Pertanto, trattandosi di una sanzione di tipo «punitivo» era una novità di particolare rilievo (cfr., volendo, Pittaro, La depenalizzazione e i nuovi illeciti civili, Milano 2016). La sentenza della Corte di cassazione Nella fattispecie concreta in esame si è rilevato che, trattandosi di un bonifico bancario, il titolo era solo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della somma di denaro bonificata per errore, ma l’atto di disposizione non ne ha affatto trasferito la proprietà, per evidente difetto della volontà del disponente ed assenza della causa, in quanto trattasi di errore, in questo caso, sulla persona dell’accipiens. Costui, pertanto, pur integrando il fatto tipicoappropriativo, trattiene sine titulo la somma e contro la volontà del disponente, integrando, trattandosi dell’errore del disponente, non la fattispecie dell’appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p., ove il soggetto viola la specifica destinazione impressa dal disponente, ma quella dell’appropriazione indebita minore di cui al n. 3 dell’art. 647 c.p. In definitiva, trattandosi di norma depenalizzata, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Inoltre, la Corte ha disposto la revoca delle statuizioni civili, previste dal giudice di merito, in linea con la giurisprudenza (Cass. pen., sez. un., 29 settembre 2016, n. 46688; Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2019, n. 5892), per cui in caso di sentenza per uno dei reati abrogati e trasformati in illeciti civili a seguito del d.lgs. n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Decisione in linea con quanto disposto dall’art. 538 c.p.p., perché di regola il giudice penale può pronunciarsi sull’azione civile solo nell’ipotesi di sentenza di condanna. In conclusione La Corte si allinea alla giurisprudenza, da considerarsi consolidata, in base alla quale le «cose» di cui al n. 3 dell’art. 647 c.p. si riferiscano anche al denaro, nonostante la medesima disposizione al n. 1 ne menzioni ambedue. La motivazione giuridica adottata, sia essa storica o formale, non sembra appagante e risolutiva. Più probabilmente il legislatore del 1930 non aveva considerato la possibilità e la crescente frequenza, dovuta al progresso tecnologico, del bonifico bancario. Un’esigenza di politica criminale, in definitiva, da accogliersi in quanto in bonam partem, posto che l’art. 647 c.p. punisce con pena minore rispetto all’appropriazione indebita ex art. 646 c.p., al punto, poi, di rientrare nella competenza penale del giudice di pace e, successivamente, oggetto di depenalizzazione, per cui il fatto non costituisce più reato. Si può ricordare che una interpretazione similare era stata effettuata in riferimento proprio al n. 1 della stessa disposizione, ove si è inteso che per «cose» smarrite dovevano intendersi anche gli «animali» (come il cane), che cose proprio non sono, ma assimilabili alla res (per tutte: Cass. pen., sez. II, 5 febbraio 2013, n. 18749). Infine, trattandosi di sentenza non di condanna, sono stati correttamente revocati i capi di interesse civile. Compete, pertanto, al giudice civile decidere sulla richiesta di restituzione e/o risarcimento, nonché di disporre, se del caso, la prevista, citata, sanzione «punitiva». |