Plusvalenze nel reddito d’impresa: addio alla rateizzazione “generalizzata”

Giancarlo Marzo
02 Marzo 2026

Lo scritto espone e commenta le significative modifiche all’art. 86, comma 4, del TUIR apportate dalla legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), entrata in vigore dal 1° gennaio 2026.

Premessa

La legge n. 199 del 2025 (c.d. legge di bilancio 2026), in vigore dal 1° gennaio 2026, si è resa portatrice di diverse novità in materia fiscale. Tra le varie misure approvate, assumono particolare rilievo le disposizioni in modifica del regime fiscale relativo alle plusvalenze patrimoniali realizzate da soggetti IRES, incidendo sulla possibilità di rateizzazione e imponendo (alla stregua di regola generale) la tassazione integrale nel periodo di realizzo.

Le nuove disposizioni trovano applicazione rispetto alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (e quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 1° gennaio 2026), come anche confermato dall’Agenzia delle entrate in occasione del Videoforum Italia Oggi del 26 gennaio 2026.

Il regime previgente

In base al testo previgente dell’art. 86, del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2025), era consentito – in presenza di determinate condizioni – frazionare l’imposizione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento dei beni.

Le plusvalenze, a scelta del contribuente, potevano, quindi, concorrere a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo oppure, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

L’opzione poteva essere esercitata tramite la dichiarazione dei redditi e richiedeva il possesso dei beni (sia materiali che immateriali) o di immobilizzazioni finanziarie (non rientranti nel regime PEX) per un periodo minimo, individuato dal legislatore.  

La riforma

La legge di bilancio 2026, all’art. 1, commi 42 e 43, ha introdotto significative modifiche all’art. 86, comma 4, del TUIR, superando la generalizzata facoltà di rateizzazione concessa dal precedente assetto normativo.

La novella, di contro, impone l’integrale assoggettamento a tassazione nell’esercizio di realizzo delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da risarcimento per perdita o danneggiamento di beni strumentali, beni patrimoniali e partecipazioni immobilizzate (non rientranti nel regime della c.d. partecipation exemption).

Rispetto al regime antecedente, è stata, quindi, depennata la possibilità di distribuire la tassazione delle plusvalenze in questione in quote annuali di pari importo.

Si segnala che, in assenza di una disciplina transitoria, la nuova impostazione trova applicazione a tutte le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, a prescindere dal momento di acquisto o di entrata in funzione del bene.

Le eccezioni

La legge di bilancio ha fatto salva l’opzione di frazionamento della tassazione in due ipotesi circostanziate.

In particolare, è ancora ammessa l’opportunità di rateizzazione in 5 periodi di imposta, rispetto alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di azienda o rami d’azienda. Ciò, a condizione che il possesso non sia inferiore a tre anni. La ratio di tale deroga si spiega in funzione dello specifico oggetto della cessione, la cui valorizzazione economica è, normalmente, il risultato di un processo gestionale di medio-lungo periodo.

L’opzione per tale periodo di rateizzazione (5 anni), inoltre, è concessa alle società sportive professionistiche sulle plusvalenze derivanti da cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, a condizione che tali diritti, risultino posseduti per un periodo non inferiore ai due anni. In tale eventualità, la società sportiva può scegliere di far concorrere le correlate plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (i.e., in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Il novellato art. 86 conferma, da ultimo, che la scelta optata (per la rateizzazione) debba risultare dalla dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo. Al riguardo, si rammenta, inoltre, che l’Agenzia delle entrate (avuto, però, riguardo al precedente regime) ha già avuto modo di chiarire che l’omissione dell’opzione in dichiarazione, non sarebbe sanabile neppure tramite la presentazione di successiva dichiarazione integrativa (cfr. Circolare 8/E/2010)

Riflessi sugli acconti di imposta

Sotto il profilo operativo, è, poi, previsto, anche ai fini della determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni, che si assuma come imposta di riferimento quella che si sarebbe determinata in base al testo del riformato art. 86, comma 4, del TUIR.

Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni (cfr. Dossier 6 febbraio 2026, Legge di bilancio 2026, Vol. I).

Conclusioni

La novella legislativa va ad incasellarsi nel quadro di una più ampia manovra di razionalizzazione e riassetto del sistema impositivo, funzionale a realizzare un’anticipazione del gettito fiscale.

Tale “anticipazione”, tuttavia, comporta ricadute operative che vanno direttamente ad incidere sulle strategie di pianificazione e gestione finanziaria delle imprese.

Difatti, la concentrazione temporale dell’imposizione della plusvalenza rischia di avere un notevole impatto sulle dinamiche aziendali, specie avuto riguardo (come rilevato da diversi autori) alle ipotesi in cui venga concordato un corrispettivo in forma rateale o differita. In tali eventualità, l’anticipazione del momento impositivo rischia di essere disallineata rispetto al momento effettivo di percezione delle somme. In mancanza di strumenti che consentano di attenuare l’impatto immediato dell’imposizione, la soppressione della rateizzazione priva l’impresa della possibilità di distribuire nel tempo il carico fiscale connesso alla plusvalenza, adeguandolo alla propria capacità reddituale. Ne consegue che la variabile fiscale tende a divenire un fattore decisivo nelle scelte di dismissione, talora assumendo un peso pari — se non superiore — rispetto alle valutazioni di ordine industriale e strategico che dovrebbero, in linea di principio, guidare tali decisioni.

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