Rimborso dei diritti di copia e di certificato: vademecum del Ministero della Giustizia
02 Marzo 2026
La circolare muove dal rilievo di alcune criticità in merito alla procedura di rimborso dei diritti di copia e di certificato in quanto le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate, investite di tali richieste, hanno precisato che «la competenza dell’Agenzia delle entrate è limitata alla sola liquidazione dei rimborsi inerenti al contributo unificato di Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacert.it- ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it 1 iscrizione a ruolo e il contributo fisso di pubblicazione, la cui gestione avviene con le procedure di cui alla circolare 33/2007 del MEF». A fronte di tali segnalazioni e considerato che nel testo unico sulle spese di giustizia non si rinviene una apposita disciplina recante le modalità di rimborso del diritto di copia e del diritto di certificato, sono state avviate apposite interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Dipartimento per l’innovazione tecnologica e con la Direzione generale del Bilancio di questo Ministero per individuare il modus operandi da seguire per procedere al rimborso degli importi in esame. Tenuto conto delle indicazioni pervenute, in particolare, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità, il rimborso dei diritti di copia e di certificato, andrà gestito secondo le seguenti modalità: - le istanze di rimborso, debitamente sottoscritte, dovranno essere indirizzate all’ufficio giudiziario presso cui è avvenuta la richiesta di rilascio di copie o di certificazione con indicazione del numero di ruolo generale del procedimento; - alle istanze dovranno essere allegate: a) la quietanza originale comprovante l’avvenuto versamento o, comunque, copia della stessa dalla quale si evincono gli estremi del versamento (ad es. CRO o VCYL); b) copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità dell’istante; c) il conto corrente (IBAN) dell’istante dove effettuare il rimborso; 1Art. 196 del d.p.r. n. 115/ 2002, come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 149/2022; - l’ufficio giudiziario dovrà rilasciare apposito nulla osta al rimborso dal quale risulti che il pagamento non era dovuto oppure è stato eseguito per un importo superiore a quello richiesto (in tale ultimo caso occorre indicare l’importo da rimborsare); - l’ufficio giudiziario dovrà acquisire apposita certificazione da parte dell’Ufficio I della Direzione generale per i servizi applicativi dalla quale risulti il capo/capitolo di entrata delle somme oggetto dell’istanza di rimborso. All’esito dell’attività descritta, accertato l’incameramento al citato capo XI – GIUSTIZIA, n. 2413, art. 12, l’istanza di rimborso, corredata di tutti i documenti sopra indicati, dovrà essere trasmessa dall’ufficio giudiziario, a mezzo interoperabilità, alla Direzione generale del bilancio e della contabilità, che effettuerà il relativo rimborso. Infine, si rammenta che, ad eccezione delle istanze di rimborso relative al settore civile, dove il pagamento dell’imposta di bollo è ricompreso nel contributo unificato, «per importi superiori a € 77,47 l’istanza di rimborso è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3 della Tariffa, in quanto diretta ad una Amministrazione dello Stato e tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo». |