Biglietti aerei online: quale giudice competente?

La Redazione
04 Marzo 2026

Con le conclusioni presentate il 26 febbraio 2026 nella causa C-876/24, l’Avvocato generale Spielmann affronta, per la prima volta, l’interpretazione del criterio di competenza previsto dall’articolo 33 della Convenzione di Montreal con riferimento ai contratti di trasporto aereo conclusi online.

La controversia origina dalla domanda risarcitoria proposta da una passeggera per lo smarrimento del bagaglio su un volo Madrid-Barcellona, acquistato tramite piattaforma online dal proprio domicilio. Il giudice spagnolo adito ha sollevato questione pregiudiziale in ordine all’applicabilità della Convenzione di Montreal anche ai trasporti aerei interni a uno Stato membro e alla corretta individuazione del «luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto».

In primo luogo, l’Avvocato generale chiarisce che le norme della Convenzione sono applicabili anche ai voli interni all’Unione europea, in quanto coerenti con l’obiettivo di uniformità perseguito sia dalla Convenzione sia dalla politica europea di armonizzazione della responsabilità dei vettori e dei diritti dei passeggeri. L’ambito applicativo non è dunque limitato al trasporto internazionale in senso stretto.

Quanto al criterio di competenza, Spielmann esclude che la residenza principale e permanente del passeggero possa integrare il «luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto», anche quando il biglietto sia stato acquistato online. Una simile interpretazione, fondata sulla mera accessibilità della piattaforma digitale, comprometterebbe gli obiettivi di prevedibilità e certezza del diritto nella designazione del giudice territorialmente competente.

L’Avvocato generale respinge inoltre la possibilità di valorizzare la prestazione accessoria (come il servizio di trasporto bagagli) ai fini della competenza, affermando che il criterio deve riferirsi al contratto relativo alla prestazione principale di trasporto aereo.

In un’ottica evolutiva, che tenga conto della trasformazione tecnologica del settore, Spielmann propone di interpretare il criterio in esame come riferito, nei contratti conclusi online, all’aeroporto in cui il vettore procede, direttamente o tramite accordi commerciali, al check-in dei passeggeri e dei bagagli. Tale soluzione, secondo l’AG, realizza un equilibrio tra tutela del passeggero e protezione del vettore, assicurando al contempo prevedibilità e prossimità del foro.