Impugnazione tardiva di delibera su servizio di vigilanza condominiale

La Redazione
04 Marzo 2026

Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c., l’impugnazione di una delibera assembleare istitutiva di un servizio di vigilanza notturna non armata. Esclusa la nullità, la delibera integra mera annullabilità; la domanda di mediazione, comunicata al condominio oltre il termine di 30 giorni, non impedisce la decadenza.

In tema di impugnazione delle delibere assembleari condominiali, le doglianze relative alla qualificazione del servizio di vigilanza notturna non armata quale innovazione gravosa e voluttuaria ex art. 1121 c.c., nonché alla pretesa violazione dell’art. 1135 c.c. per asserito eccesso di potere dell’assemblea, integrano vizi di mera annullabilità e non di nullità della delibera.

Ne consegue l’applicabilità del termine di decadenza di cui all’art. 1137 c.c., il cui decorso è impedito dalla mediazione obbligatoria solo se la domanda, tempestivamente proposta, sia comunicata alla controparte entro detto termine, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, gravando tale onere sulla parte istante e non sull’organismo di mediazione.

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