Notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione e principio della scissione degli effetti
03 Marzo 2026
Nell’ambito di un contenzioso civile riguardante l’imposta di registro su sentenza civile, l’Agenzia delle entrate promuoveva ricorso per cassazione contro la decisione della CGT; la controricorrente chiedeva di dichiarare tardivo il ricorso in quanto notificato dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile. La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività del ricorso per la notifica dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile, richiamando la Corte costituzionale che, con la decisione n. 75/2019, ha dichiarato illegittima la norma (art. 16-septies d.l. n. 179/2012) che non prevedeva il perfezionamento della notifica (per il notificante) al momento di generazione della ricevuta di accettazione (generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 del giorno di esecuzione-invio). Infatti, «In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine» (Cass. civ., sez. un., 20 novembre 2023, n. 32091, Rv. 669446 - 01). Il testo dell'ordinanza sarà disponibile a breve. |