Composizione negoziata della crisi e liquidazione dell’impresa

02 Marzo 2026

Un imprenditore può accedere alla composizione negoziata della crisi presentando un piano diretto alla integrale e definitiva liquidazione dell’impresa?

I presupposti oggettivi per accedere alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, indicati dall’art. 12 c.c.i.i., sono sostanzialmente due: il primo è dato da uno stato di crisi, o di insolvenza, o da una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza; il secondo attiene alla possibilità che l’impresa si possa risanare, che, cioè, il risanamento dell’impresa sia ragionevolmente perseguibile.

Il primo presupposto è stato esteso dal Correttivo-ter (d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024), prevedendo che è possibile aderire alla procedura anche se l’imprenditore si trovi in stato di insolvenza purché essa non sia irreversibile; non sia priva, cioè, di una concreta prospettiva di risanamento. Tale soluzione era stata sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, favorevole all’accesso alla procedura di composizione negoziata anche dell’impresa insolvente (così, App. Trieste 22 maggio 2024, Trib. Bari 30 maggio 202, Trib. Bologna 8 novembre 2022, Trib. Arezzo 16 aprile 2022; nonché il D. Dirig. 28 settembre 2021 integrato dal DM Giustizia 21 marzo 2023, in Memento Pratico, Crisi d’impresa e Fallimento, 2026, Lefebvre Giuffrè). A parere di chi scrive tale modifica normativa, che spiana la strada all’imprenditore in stato di insolvenza, posto che l’art. 12 c.c.i.i. richiama espressamente l’art. 2, comma primo, lett. b), non tiene conto della circostanza che lo stato di insolvenza dell’imprenditore, se è veramente tale, certifica la sua impossibilità a far fronte nel futuro alle proprie obbligazioni e, quindi, la sua irreversibilità. Tant’è vero che il giudice della liquidazione giudiziale semplicemente constata lo stato di insolvenza e la sua impossibilità di revisione. Una parte della giurisprudenza antecedente al Correttivo-ter, evidentemente non seguitadal legislatore del terzo Correttivo, aveva invece inteso lo stato di insolvenza quale presupposto per accedere alla composizione negoziata, in chiave prospettica e non attuale (così Trib. Bergamo 15 febbraio 2022; Trib. Siracusa 14 settembre 2022).

Quanto all’altro presupposto per accedere alla composizione negoziata, cioè la possibilità di risanamento dell’impresa, esso postula la possibilità di ripristinare l’equilibrio economico e finanziario fino a quel momento compromesso, anche nel caso di eventuale insolvenza (Trib. Mantova 4 dicembre 2024). Il risanamento - che non è, attenzione, ristrutturazione - deve essere quindi ragionevolmente perseguibile; il che implica la presenza di un’impresa che continui ad operare o che si proponga di farlo. Pertanto, se è possibile accedere alla composizione negoziata anche in ipotesi di un eventuale trasferimento di rami d’azienda o anche dell’intera azienda (in tal senso, Linee guida Trib. Livorno ottobre 2024), non sarebbe invece possibile accedere alla procedura se il piano dell’imprenditore prevedesse la liquidazione totale e definitiva dell’impresa, posto che il presupposto del risanamento aziendale sarebbe eluso ab origine. La giurisprudenza di merito ha infatti escluso che alla composizione negoziata possa accedere un imprenditore il cui “piano (sia) interamente liquidatorio, con cessazione definitiva dell’attività e dismissione disgregata degli assets aziendali, neppure laddove tale soluzione comporti una proposta migliorativa per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria giudiziale” (Trib. Como 10 luglio 2025; Trib. Verona 10 giugno 2025; Trib. Bologna 2 maggio 2025, in Memento Pratico, Crisi d’impresa e Fallimento, 2026, Lefebvre Giuffrè, cit.).

In conclusione, il presupposto del ragionevolmente probabile risanamento dell’impresa appare tranchant nell’escludere la possibilità di accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi con un piano che postuli la dismissione totale dell’impresa.

Nonostante oggi, dopo le modifiche del Correttivo-ter, sia ammessa la possibilità di accedere alla procedura anche all’imprenditore in stato di insolvenza, tale stato non deve però essere tale da escludere ab origine la possibilità di risanamento dell’impresa. Pertanto, come un imprenditore in stato di insolvenza irreversibile non potrebbe accedere alla procedura di composizione negoziata in quanto sarebbe impossibile (rectius: non probabile) il risanamento, allo stesso modo un piano interamente liquidatorio, che negasse in partenza ed in modo definitivo la possibilità di risanamento dell’impresa, sarebbe ostativo all’accesso alla procedura.

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