Amministrazione di sostegno: revoca
04 Marzo 2026
Per rispondere al quesito è bene partire dalla norma di riferimento, che è l’art. 413 c.c., secondo la quale «Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c., ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare». La norma è chiara nel prevedere la legittimazione e la capacità processuale in capo direttamente, fra gli altri, anche al beneficiario e, quindi, all’amministrato. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che i beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale: «I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura» (Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5380). Con particolare riferimento alla revoca della misura di protezione, recentemente, Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2025, n. 33823, nel ribadire la legittimazione processuale dell’amministrato, richiama Cass. civ. sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34854 secondo la quale «Il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di fiducia (…); l’interessato conserva in ogni caso, anche qualora il provvedimento che dispone l’amministrazione divenga definitivo, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare». La sentenza da ultimo citata è di particolare interesse ove, in motivazione, afferma che: «Detto procedimento costituisce un istituto duttile, che va calibrato sull'interesse dell'assistito: per questo con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare decide, tra l'altro, se vi siano atti, e quali essi siano, che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405 comma 4, n. 3, c.c.: ciò sul presupposto della tutela degli interessi del beneficiario, in quanto persona che non è capace di gestirli autonomamente) e se vi siano atti, precisamente individuati anch'essi, che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore (art. 405, comma 4, n. 4, c.p.c.), ferma restando per il beneficiato la possibilità di compiere in autonomia tutti gli altri atti non disciplinati, nel decreto di nomina, ai sensi dell'art. 405, comma 4, n.3 e 4 c.p.c. Nel caso concreto non è stato allegato il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno di Ma. Sp. e, comunque, non se ne conosce il contenuto quanto ai provvedimenti assunti ex art. 405 c.p.c., con particolare riferimento al comma 4, n. 3 e 4 c.p.c.: non vi è motivo di ritenere che, con riferimento al caso specifico e alle condizioni personali della beneficiata, vi fossero limitazioni allo svolgimento di attività coinvolgenti anche, e in che limiti, il conferimento di incarichi di difesa. Nel caso di specie, inoltre, si discute della tutela di diritti personalissimi, quale si deve considerare il diritto di libertà all'autodeterminazione personale che è sotteso alla critica rivolta alla disposizione di una misura quale l'amministrazione di sostegno, pur supportata da un'esigenza di tutela del beneficiato. (… ) Non avrebbe alcun fondamento logico, prima ancora che giuridico, prevedere la possibilità di nomina in autonomia di un difensore di fiducia da parte dell'interessato nell'ambito del procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno -in ragione dell'incidenza della misura sui diritti della persona e non in ragione del fatto che prima della sua disposizione il destinatario della stessa non subisce limitazioni di capacità di alcun genere- e pretendere invece la necessità dell'autorizzazione del Giudice Tutelare per la nomina di un difensore di fiducia per poter chiedere la revoca della misura disposta». Dalle pronunce sopra riportate si evince, quindi, che l’amministrato non solo può rivolgersi direttamente al Giudice Tutelare per chiedere la revoca del provvedimento che sancisce la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno ma può, anche, nominare direttamente un difensore di fiducia per avanzare detta istanza e ciò senza bisogno di autorizzazione del giudice tutelare, come sancisce la richiamata Cassazione nel principio di diritto espresso in motivazione: «Il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno ha diritto a procedere alla nomina di un difensore di fiducia per richiedere la revoca dell’amministrazione di sostegno, senza necessità di richiedere a tal fine l’autorizzazione del Giudice Tutelare» (Cass. n. 33823/2025). |