E' ammissibile l’appello non depositato nel portale APP dopo il 1° gennaio 2025?
04 Marzo 2026
Massima In tema di impugnazione, a decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis c.p.p., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-bis c.p.p. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere. Il caso La Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti avverso la sentenza di condanna degli imputati emessa a seguito di rito abbreviato perché depositati in forme diverse da quelle previste dall'art. 111-bis c.p.p., specificamente, uno a mezzo PEC e l’altro con deposito cartaceo nella cancelleria del Tribunale. Il collegio, in particolare, ha dato atto del fatto che il Presidente del Tribunale aveva sospeso l'operatività dell'applicativo APP, con conseguente possibilità di depositare gli atti di impugnazione a mezzo PEC o in formato analogico, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 14 aprile 2025 e che gli atti di impugnazione erano stati depositati dopo tale ultima data, in un momento in cui, peraltro, non erano segnalati malfunzionamenti del portale deputato al deposito telematico degli atti. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione. Uno dei ricorrenti ha dedotto che, alla luce del dettato dell'art. 3 del d.m. n. 217/2023, come modificato dall’art. 1 del d.m. n. 216/2024, sarebbe possibile depositare l'atto di appello a mezzo PEC fino al 1° gennaio 2027, data in cui è previsto il passaggio al processo telematico anche delle corti d'appello. L'altro ricorrente ha invocato il principio del favor impugnazione e gli approdi della giurisprudenza della Corte EDU che ritiene lesivo dei diritti fondamentali protetti dalla convenzione un sistema normativo e prassi applicative informate ad un rigore formale tale da costituire ostacolo all'accesso alla giustizia. Egli, inoltre, ha rilevato che il decreto ministeriale dapprima citato, richiamato da fonti normative di grado primario, nel disciplinare il funzionamento del deposito telematico degli atti, non esplicita alcuna sanzione di inammissibilità in caso di deviazione dal modello legale delineato. La questione Dal 1° gennaio 2025 (o dal 1° aprile 2025 in relazione a determinati procedimenti) gli atti devono essere depositati presso il tribunale esclusivamente con modalità telematiche, salvo eventuali provvedimenti di sospensione dell'operatività dell'applicativo app adottato dal presidente del tribunale. È ammissibile il deposito a mezzo PEC o in via analogica di un atto di impugnazione nei giorni immediatamente successivi alle date indicate? Può essere invocato, in tale caso, il principio del raggiungimento dello scopo per evitare la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione? Le soluzioni giuridiche La Corte ha rigettato il ricorso. La disciplina transitoria dell’entrata in vigore delle regole sul deposito telematico degli atti è, in parte, regolamentata dalla legge e, in altra parte, demandata al decreto ministeriale previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022. L'art. 3, comma 1, d.m. n. 217/2023 dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis del codice di procedura penale», in diversi uffici giudiziari, tra i quali figura il Tribunale ordinario. Per i procedimenti considerati dal libro VI, titoli I, III, IV - tra cui figurano quelli celebrati con rito abbreviato – il termine sopra indicato è fissato al 31 marzo 2025, data successivamente alla quale gli atti potranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche (art. 3, comma 4, d.m. n. 217/2023). Il successivo comma 5 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dispone, invece, che il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027 per altri uffici giudiziari, tra i quali figurano le corti di appello (art. 3, comma 5, lett. e), d.m. n. 217/2023). Presso le corti di appello, quindi, sino al 31 dicembre 2026, è consentito il deposito non telematico degli atti. Il Presidente del Tribunale di Torino, nondimeno, aveva disposto, ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, c.p.p. che, presso il Tribunale di Torino, il deposito degli atti potesse avvenire anche con modalità non telematiche, con provvedimento efficace per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 14 aprile 2025. Nel caso di specie, trattandosi di appello avverso sentenza emessa all'esito di rito abbreviato, dunque di atto che doveva essere depositato presso la cancelleria del tribunale, in forza delle norme del decreto ministeriale appena illustrate, l'impugnazione doveva essere depositata esclusivamente in via telematica a decorrere dal 1° gennaio 2025 (o dal 1° aprile 2025 per gli atti relativi al giudizio abbreviato). In base al provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino, tuttavia, l’impiego della modalità telematica era sospesa fino al 14 aprile 2025, essendo, pertanto, legittima in tale arco temporale il deposito a mezzo PEC o in modo analogico (art. 3, comma 9, d.m. n. 217/2023: «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche»). Gli atti di impugnazione oggetto del giudizio sono stati depositati, rispettivamente, in data 29 aprile 2025 a mezzo PEC ed in data 2 maggio 2025 a mezzo deposito cartaceo in cancelleria. Entrambi, dunque, sono successivi al 14 aprile 2025. Ne consegue che la Corte d'appello, correttamente, ha dichiarato l'inammissibilità delle impugnazioni proposte. Tale sanzione è esplicitamente dettata dal legislatore. L'art. 111-bis c.p.p., infatti, disciplina le modalità di deposito degli atti che - fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 175-bis c.p.p. - deve avvenire con modalità «esclusivamente» telematiche, demandando a fonti di rango sotto-ordinato unicamente la disciplina di dettaglio del funzionamento del portale dei servizi telematici (con rinvio ad un decreto ministeriale e alle regole tecniche dettate dalla Direzione generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia). L'art. 582, comma 1, c.p.p. prevede esplicitamente che - nei casi in cui è prescritto il deposito telematico degli atti - anche le impugnazioni debbano essere proposte con tale modalità. L'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. commina esplicitamente la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione, richiamando univocamente il dettato dell'art. 582 cod. proc. pen. Ne discende che - fuori dai casi previsti dall'art. 175-bis c.p.p. – il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione, ove prescritto come modalità esclusiva di deposito dell'atto, determina l'inammissibilità della stessa. La sanzione dell’inammissibilità, secondo la Suprema Corte, non deriva da un'interpretazione giurisprudenziale improntata al rigore formale, ma da una previsione del legislatore conforme alla giurisprudenza della Corte EDU. Infatti, la disposizione che commina la sanzione di inammissibilità: 1) persegue uno scopo legittimo, rappresentato dal miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario); 2) commina la sanzione di inammissibilità in modo chiaro e, dunque, prevedibile per l'interessato; 3) non pone ostacoli di natura procedurale eccessivamente rigorosi per l'esercizio del diritto di impugnazione, essendo sufficiente, per evitarla, rispettare la procedura per il deposito telematico, adeguatamente pubblicizzata e richiedente una infrastruttura tecnologica accessibile a tutti; 4) determina conseguenze non sproporzionate in caso di violazione delle regole procedurali. Neppure può essere invocato, per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione, il principio del favor impugnationis o quello del raggiungimento dello scopo. Va considerato che, nel caso in esame, è stato utilizzato un mezzo radicalmente diverso da quello prescritto dalla legge per il deposito dell'atto e che la riforma delle modalità di deposito degli atti persegue un interesse generale virgola di rilievo pubblicistico che trascende, senza sacrificarli in modo sproporzionato, i contingenti interessi dei singoli attori processuali. Osservazioni La Suprema Corte ha affermato che la riforma delle modalità di deposito degli atti, con l'impiego del mezzo telematico, persegue un interesse generale, di rilievo pubblicistico, che trascende i contingenti interessi dei singoli attori processuali. Tali interessi, nondimeno, non sono sacrificati in modo sproporzionato dalla legge che non impone oneri particolarmente rigorosi. Si tratta di affermazioni chiare che ci avvicinano alla piena attuazione del processo penale telematico. La nuova disciplina del deposito degli atti, imperniata sull’art. 111-bis c.p.p., non esaurisce la sua funzione nel mero fatto della comunicazione di atti processuali da un certo mittente ad un certo destinatario, ma mira a realizzare un obiettivo di «sistema». L'imposizione di nuove modalità di deposito degli atti processuali, difatti, è funzionale al perseguimento di un obiettivo di efficienza del processo penale nel suo complesso. Valorizzando tale prospettiva, pertanto, la Corte ha ritenuto «improprio» il riferimento al principio del raggiungimento dello scopo, al quale, in verità, sono state ispirate altre decisioni della Suprema Corte sulla materia. Si allude, in particolare, al caso esaminato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione all’udienza dell’11 dicembre 2025, relativo ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, di cui – alla data in cui si scrive questa nota - è conosciuta solo l'informazione provvisoria, non essendo stata ancora depositata la sentenza. In questo caso, si sollecitava un'interpretazione del dettato normativo che – proprio in nome del principio del raggiungimento dello scopo - portasse a ritenere ammissibili impugnazioni trasmesse a mezzo PEC diverso da quello compreso nell'elenco stilato dal Direttore generale della DGSIA, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla. Secondo l’informazione provvisoria, la Corte ha ritenuto che sia ammissibile l’impugnazione se l’atto è comunque pervenuto nei termini anche all’indirizzo PEC inserito nel registro generale degli indirizzi di posta elettronica previsti dal regolamento del Ministero, anche nel caso di precedente invio ad altro e diverso indirizzo di posta elettronica. Si allude anche alla fattispecie affrontata dalla sentenza della Corte di Cass. pen., sez. V. 3 dicembre 2025, n. 40474 secondo cui, in tema di impugnazione presentata mediante deposito nel portale del processo penale telematico, nel caso in cui sussista uno scarto temporale tra la data e l’ora dell’invio dell’atto e quello della ricevuta che attesta il deposito generata dal sistema, la tempestività dell’atto va valutata avendo riguardo al momento in cui l'atto è stato inserito nel portale. Si deve osservare, tuttavia, che l’art. 172, comma 6-bis, c.p.p. dispone che «il termine per … depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile». In entrambi i casi, tuttavia, va rilevato che il ricorrente aveva adoperato per il deposito proprio il mezzo previsto dalla legge – rispettivamente, la PEC ed il portale – ancorché non avesse rispettato le regole stabilite per tale deposito da fonti primarie. Proprio questo profilo, oltre alla conoscenza dell’atto da parte dell’ufficio destinatario, secondo l’interpretazione avallata dalla Suprema Corte, assume un rilievo determinate per ritenere applicabile il principio del raggiungimento dello scopo. |