Omicidio e lesioni stradali: responsabilità penale, scelte processuali e ruolo del risarcimento

06 Marzo 2026

Il presente contributo prosegue l’analisi avviata sul momento dell’accertamento etilometrico e tossicologico in caso di sinistro stradale (contributo pubblicato su questa rivista in data 27.1.2026), rivolgendo l’attenzione su ciò che accade quando dall’incidente stradale derivino lesioni personali o esiti mortali. Muovendo dall’inquadramento dei reati di lesioni e omicidio stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.) e del relativo sistema di aggravanti – con particolare attenzione al rapporto tra disciplina del Codice della strada e fattispecie penali in tema di alcool e stupefacenti – il contributo esamina le scelte processuali maggiormente praticabili in ambito penale (riti alternativi e strumenti deflattivi) e i loro intrecci con la procedura risarcitoria civile. 

I reati di omicidio e lesioni stradali (artt.589 bis e 590 bis c.p.).  

Con la l. 23 marzo 2016, n. 41 il legislatore ha per la prima volta tipizzato la morte e le lesioni cagionate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (e sulla navigazione marittima o interna) come autonome fattispecie di reato. Si è così superato il precedente assetto, nel quale l’evento letale o lesivo restava ricondotto ai delitti generali di omicidio colposo e lesioni colpose, semplicemente aggravati dalla commissione del fatto in violazione della disciplina della circolazione.  

Nel presente contributo, l’attenzione si focalizzerà ai soli casi di sinistri stradali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (e in particolare quelle di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S), tralasciando invece la normativa inerente alla navigazione marittima o interna, nonché le nuove fattispecie di reato inserite con la riforma n. 177/2024 relative all’abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando dal fatto derivi un incidente stradale che cagioni lesioni personali o morte. 
L’art. 589-bis c.p. configura il delitto di omicidio stradale, punendo con la reclusione da due a sette anni chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona mediante violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Il reato è precedibile d’ufficio. 

L’art. 590-bis c.p. introduce il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime: è prevista la reclusione da tre mesi a un anno quando la condotta colposa, commessa in violazione delle norme sulla circolazione, provochi una lesione grave (ossia una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni, ovvero l’indebolimento permanente di un senso o di un organo); la pena è invece della reclusione da uno a tre anni se la lesione è gravissima (art. 590-bis, comma1), perché ne derivano conseguenze quali una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.  

La fattispecie base, non aggravata, prevista al comma 1 dell’art. 590-bis c.p. è procedibile a querela di parte, secondo quanto previsto dal d.lgs. n.150/2022, convertito in l. n.199/2022 (originariamente, la l. 23 marzo 2016, n. 41 prevedeva la procedibilità d’ufficio del reato). 
Il tratto comune più rilevante è il sistema delle aggravanti, che opera in modo speculare nelle due norme: sono previste circostanze a effetto speciale e comune che valorizzano, in primo luogo, la guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico elevato, superiore a 0,8 g/l) e la guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 186 e 187 C.d.S.); accanto a tali aggravanti si aggiungono ulteriori ipotesi tipizzate (tra cui condotte di guida particolarmente pericolose, oltre a profili soggettivi e di regolarità del titolo abilitativo/assicurativo) e, infine, le aggravanti della fuga del conducente (artt. 589-ter e 590-ter c.p.).  

Quando ricorrono le aggravanti dello stato di ebbrezza alcolica o dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti/psicotrope, le pene aumentano significativamente. 

In questi casi, il reato di lesioni stradali è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le gravissime, nel caso in cui al momento dell’evento il tasso alcolemico fosse superiore a 1,5 g/l ovvero il conducente si trovasse in stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze (art. 590-bis, comma 2 c.p.). 

Inoltre, con solo riferimento allo stato di ebbrezza alcolica, rispetto alla fattispecie non aggravata, le pene aumentano: 

  • con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le gravissime, nel caso in cui al momento dell’evento il tasso alcolemico fosse superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l (art. 590-bis, comma 4 c.p.); 

  • con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le gravissime, per il conducente di un veicolo a motore di cui all’art. 186-bis, comma 1 lett. b), c) e d), ossia i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, nel caso in cui al momento dell’evento il tasso alcolemico fosse superiore a 0,8 g/l (art. 590-bis comma 3 c.p.).  

Parallelamente, l’omicidio stradale è punito con la reclusione da otto a dodici anni, nel caso in cui al momento dell’evento il tasso alcolemico fosse superiore a 1,5 g/l ovvero il conducente si trovasse in stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze (art. 589-bis, comma 2 c.p.). 

Anche in questo caso, con solo riferimento allo stato di ebbrezza alcolica, rispetto alla fattispecie non aggravata, la medesima pena è prevista per il conducente di un veicolo a motore di cui all’art. 186-bis, comma 1 lett. b), c) e d), ossia i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, nel caso in cui al momento dell’evento il tasso alcolemico fosse superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l (art. 589-bis, comma 3 c.p.); mentre, nel caso del conducente “comune” che al momento dell’evento presentasse lo stesso tasso alcolemico, la pena prevista è la reclusione da cinque a dieci anni (art. 589-bis, comma 4 c.p.). 

Si noti che ai sensi dell’art. 359-bis, comma 3-bis c.p.p. (introdotto dalla l. n.41/2016), nei casi di lesioni o omicidio stradali, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti, in fase d’indagine, dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è possibile procedere all'esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo di campioni biologici, secondo le modalità compiutamente precisate nella disposizione. A norma dell’art. 224-bis c.p.p., il prelievo biologico coattivo è possibile anche ai fini di perizia in caso di assoluta indispensabilità per la prova dei fatti, di cui deve dare conto nella motivazione il giudice.   

È rilevante, altresì, segnalare che per entrambe le fattispecie è prevista un’attenuante specifica per il caso in cui l’evento non fosse esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. In questi casi, la pena è diminuita fino alla metà. 

Infine, si evidenzia che l’inasprimento sanzionatorio voluto dal legislatore non si esaurisce nella previsione di pene più elevate, ma si esprime anche sul terreno del bilanciamento tra circostanze. In particolare, quando ricorrono – per quanto qui interessa – le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 590 quater c.p. introduce una regola di chiusura: le attenuanti concorrenti non possono essere dichiarate equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti (salve le eccezioni previste per l’art. 98 c.p., relativo alla minore età dell’autore del fatto, e per l’art. 114 c.p., che riguarda l’ipotesi di partecipazione di minima importanza nel concorso di persone), e le eventuali diminuzioni si applicano solo dopo aver determinato la pena aggravata, cioè partendo dalla cornice già innalzata in ragione della circostanza.  
Quindi, la presenza delle aggravanti “alcool” e “stupefacenti” non incide soltanto sulla qualificazione del fatto, ma condiziona in modo strutturale l’esito sanzionatorio: restringe gli spazi di manovra del giudizio di merito e rende ancora più decisivo, già nelle prime fasi, il tema dell’accertamento e della prova dell’effettivo ricorrere dello stato di ebbrezza/alterazione. 

Dal punto di vista processuale, la l. n. 41/2016 ha, altresì, introdotto nuove ipotesi di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato: l’ipotesi di arresto obbligatorio è prevista per l’omicidio stradale aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 589-bis c.p. (art. 380, comma 2, lett. m-quater c.p.p.); quello facoltativo, per le lesioni stradale aggravate ex art. 590-bis, commi 2, 3, 4 e 5 c.p. (art. 381, comma 2, lett. m-quinquies c.p.p.).  

L’aggravante della guida in stato di “alterazione psicofisica” conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope alla luce della L. 177/2024 e dei recenti interventi giurisprudenziali

Nei delitti di omicidio e lesioni stradali, la circostanza aggravante legata all’uso di stupefacenti resta ancorata alla guida in stato di “alterazione psicofisica” conseguente all’assunzione: non basta, quindi, la mera assunzione in sé (rilevante invece dopo la l. 25.11.2024, n. 177 per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. – sul punto si rimanda a quanto si dirà tra poco in merito al recente intervento della Corte Costituzionale), ma occorre che l’assunzione si traduca in una condizione concretamente incidente sulla capacità di guida.  

Gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. sono infatti stati riscritti dalla l. 177/2024, al fine di coordinare il loro contenuto con le modifiche all’art. 187 C.d.S., al quale la formulazione previgente semplicemente rinviava. 

L’art. 187 C.d.S. come modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. b, l. 177/2024, aveva l’intento di punire il mero fatto di porsi alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti non richiedendo più – almeno secondo le intenzioni del Legislatore – alcun accertamento circa la sussistenza di un nesso eziologico tra l’assunzione della sostanza, lo stato di alterazione e l’evento. Al fine di mantenere invece la necessità della dimostrazione di tale nesso nei reati di lesioni e omicidio stradali, è stato riscritto il secondo comma per entrambe le fattispecie con l’eliminazione del semplice rinvio all’art. 187 C.d.S. e l’inserimento dell’espresso riferimento allo stato di «alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», che deve quindi continuare a essere oggetto di accertamento ai fini configurabilità dei reati in argomento. 

Va sul punto segnalato il recentissimo intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 10/2026, depositata il 29 gennaio 2026), che ha – di fatto – riscritto la c.d. riforma Salvini imponendo una lettura costituzionalmente orientata della norma in termini di proporzionalità e offensività del reato previsto dall’art. 187 del Codice della Strada: la punibilità non può ridursi a un automatismo fondato sulla sola anteriorità dell’assunzione, ma richiede che il soggetto si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione, entro un lasso temporale in cui sia ragionevole presumere che la sostanza sia ancora idonea a incidere sulle capacità di guida: «in pratica la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e, conseguentemente nelle normali capacità di controllo del veicolo» (par.15.4). 

La pronuncia della Consulta interpretando l’intenzione dichiarata dal legislatore di «eliminare le difficoltà probatorie relative alla prova del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto dell’alterazione» (par. 15.3.1), ha evidenziato che, a seguito della novella, tale dimostrazione non è più necessaria e «il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza – in base alla qualità e quantità riscontrata – a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica» (par.15.4). 

Viceversa, è del tutto ragionevole l’asimmetria di trattamento tra le disposizioni censurate (reati contravvenzionali di pericolo) e quelle in materia di omicidio e lesioni stradali, aggravati, che tutt’oggi richiedono l’accertamento di un evento di “alterazione psicofisica”, considerata la gravità dei fatti sanzionati con tali disposizioni e quindi la pena particolarmente severa ivi prevista (par.15.6). 

Attività difensiva dopo un sinistro con feriti e/o morti: le prime mosse (e perché sono decisive)
Quando dal sinistro derivano lesioni o eventi letali, la fase immediatamente successiva all’intervento sul luogo dell’incidente è già, di fatto, una fase di costruzione del processo: la qualificazione giuridica e le scelte difensive dipendono in larga misura da come viene cristallizzata la dinamica del sinistro e da quali elementi tecnici entrano (o non entrano) nel fascicolo sin dall’inizio. Per questo, prima ancora di ragionare di procedibilità, riti alternativi o aggravanti, è essenziale mettere in sicurezza la prova “materiale” del fatto. 

Come? 

  • Acquisire subito i rilievi fotoplanimetrici e la relazione di servizio. 

  • Nominare tempestivamente un consulente tecnico al fine di ricostruire la dinamica del sinistro. 

  • Verificare l’eventuale responsabilità/corresponsabilità della persona offesa.  

  • Attivare immediatamente la propria compagnia assicurativa, così da sollecitare, ove possibile, una pronta definizione risarcitoria della vicenda. 

La prima attività consiste nel recuperare integralmente la documentazione redatta dagli organi intervenuti: in particolare i rilievi fotoplanimetrici (o planimetrici) e la relazione/rapporto, inclusi allegati, da cui emerge la ricostruzione della dinamica del sinistro tramite fotografie, misurazioni, indicazioni su carreggiata, segnaletica, punti d’urto, tracce e posizioni finali dei veicoli. È su questi elementi che si fonderanno le successive valutazioni del Pubblico Ministero; un recupero tardivo, o parziale, esporrebbe al rischio di discutere la dinamica quando la scena è già stata ricostruita unilateralmente, sulla sola impostazione dell’accusa.  

Trattandosi di atti di un’indagine riguardante un fatto di reato, dovrà essere anzitutto richiesto al magistrato assegnatario del fascicolo di essere autorizzati ad estrarre copia dei rilievi foto-planimetrici, per poi, una volta ottenuto l’assenso, rapportarsi con la Polizia Giudiziaria intervenuta (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri) per la materiale copia degli atti. 

La seconda mossa, quasi sempre necessaria, è la nomina di un consulente tecnico ex art. 233 c.p.p. (nello specifico, un perito cinematico) per elaborare una ricostruzione autonoma della dinamica: velocità compatibili, traiettorie, tempi di percezione e reazione, visibilità, condotte alternative esigibili, ruolo della segnaletica e delle condizioni del luogo. L’obiettivo non è soltanto contestare la versione accusatoria, ma soprattutto verificare se e in che misura la condotta del conducente integri una violazione causalmente rilevante delle regole di circolazione, e quale sia il grado della colpa.   
Un altro punto che va chiarito – e che spesso genera equivoci perché si ragiona con categorie civilistiche – è l’eventuale sussistenza di un concorso di colpa da parte della Persona Offesa. Va infatti precisato che il concorso di colpa della persona offesa non esclude di per sé la responsabilità penale del conducente. Nel processo penale, infatti, la domanda non è se l’agente sia l’unico responsabile, ma se la sua condotta colposa abbia avuto un ruolo causale nella produzione dell’evento e se l’evento rientri nell’area di rischio governata dalla regola cautelare violata. Ne consegue che anche una condotta imprudente della persona offesa può lasciare spazio a una responsabilità residua del conducente (e, quindi, a una contestazione ex artt. 589-bis ovvero 590-bis c.p.), salvo che ricorrano ipotesi (nella prassi molto rare) di interruzione del nesso causale o di condotta abnorme/assorbente. 

Infine, vi è il tema risarcitorio: come andremo ad approfondire nel prosieguo di questo focus, le opzioni processuali più favorevoli per definire i procedimenti penali scaturiti da sinistra stradali presuppongono, come condizione preferibile o addirittura necessaria, l’avvenuto risarcimento del danno. A tal scopo, è importante informare immediatamente la compagnia assicurativa, attivando la serie di passaggi interni (individuazione di un liquidatore, acquisizione della documentazione relativa alla ricostruzione del fatto, trattativa con la persona offesa ecc.) necessari per addivenire alla definizione del risarcimento. 

Scelte processuali di difesa (focus sulle lesioni stradali)

Se, all’esito della prima ricostruzione tecnica, emerge un profilo di responsabilità del conducente, la difesa deve ragionare in modo bifronte: da un lato, la scelta del percorso processuale più utile (in chiave deflattiva e riparativa), dall’altro, comprendere sin da subito che tali percorsi sono resi accessibili (o quantomeno favoriti) dall’avvenuto risarcimento civilistico del danno causato. 

Nel caso di lesioni stradali (art. 590-bis c.p.), tra gli strumenti più rilevanti rientra la sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p. e artt. 464-bis e ss. c.p.p.): l’istituto consente, in presenza dei presupposti richiesti (reati puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché reati indicati all’interno dell’art. 550, comma 2 c.p.p.), di sospendere il processo e di intraprendere un percorso di responsabilizzazione e rieducazione (attività a favore della collettività, prescrizioni comportamentali e, soprattutto, condotte riparatorie e/o risarcitorie), sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria; l’esito positivo della prova permette l’estinzione del reato, mentre nel caso di esito negativo il procedimento riprende il suo corso. 

Qui interessa rispondere, in chiave operativa, a due domande: la messa alla prova è praticabile anche nelle ipotesi aggravate del delitto di cui all’art. 590 bis c.p.? Che cosa comporta l’estinzione del reato, all’esito positivo della prova sul piano della patente? 

Alla prima domanda, possiamo rispondere positivamente: l’art. 590-bis c.p. è, infatti, incluso nel catalogo dell’art. 550, comma 2 c.p.p. e, in ogni caso, come stabilito dalle Sezioni Unite, la pena edittale ex art. 168-bis c.p. è quella prevista per il reato non circostanziato, non assumendo alcuna rilevanza nemmeno le circostanze a effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena diversa (Cass. Pen., S.U., n. 36272/2016). Come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, il sistema presenta il paradosso per cui potrà applicarsi la messa alla prova alle lesioni stradali gravissime, anche se aggravate da una delle circostanze a effetto speciale di cui all’art. 590-bis c.p., ma non all’omicidio stradale non circostanziato (Corte Cost. n. 146/2023, par. 4) che, in concreto, presenta una pena inferiore rispetto.   

In chiave processuale, si consideri infine che è possibile usufruire dell’istituto della messa alla prova solo una volta.  

Da qui, deriva l’unica effettiva conseguenza processuale di un procedimento di messa alla prova: l’eventuale positivo esito della procedura di messa alla prova verrà annotato nel certificato del casellario giudiziale. Tale annotazione, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 7 dicembre 2018 che ha dichiarato sul punto incostituzionali gli artt. 24 e 25 del d.P.R. 313/2002 (Testo unico sul casellario giudiziale), sarà però visibile alla sola Autorità Giudiziaria.  

Nei casi in cui non fosse possibile accedere alla messa alla prova, il procedimento potrà comunque essere definito in via alternativa al dibattimento mediante applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento), che permette la riduzione di 1/3 della pena. Tale richiesta potrà inoltre, eventualmente, subordinarsi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 

In alternativa, ove si preferisse non usufruire della sospensione condizionale della pena, grazie alla riforma Cartabia, si potrà chiedere – ricorrendone i presupposti – l’applicazione di una pena sostitutiva (art. 20-bis c.p. e art. 56-bis l. n. 689/1981), come i lavori di pubblica utilità oppure una pena pecuniaria, in sostituzione della pena detentiva. 

In entrambi gli scenari processuali (soprattutto se si opta per un’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova) sarà importante poter dimostrare l’avvenuto risarcimento del danno della persona offesa che, nella prassi, rappresenta la base sulla quale costruire l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova o patteggiamento.  

Scelte processuali di difesa (focus sull’omicidio stradale)

Nel caso di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), la possibilità della messa alla prova non è, oggi, realisticamente percorribile. La ragione è stata chiarita dalla Corte costituzionale n. 146/2023: la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni volte ad aprire l’applicazione dell’istituto anche nell’ipotesi base dell’omicidio stradale, facendo valere l’attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima (art. 589-bis comma 7), che prevede la diminuzione di pena fino alla metà, cosicché diverrebbe possibile rientrare nella soglia di pena rilevante ai fini dell’art. 168-bis c.p.   

Secondo la sentenza in commento il legislatore riferendosi, all’interno dell’art. 168-bis c.p. , alla “pena edittale” ha scelto di riferirsi alla sola fattispecie di reato non circostanziato, senza quindi dare rilievo alle circostanze né aggravanti né attenuanti, quantunque ad effetto speciale (par.8); d’altra parte, anche laddove l’attenuante in parola rilevasse, comunque la riduzione prevista al comma 7 (“fino alla metà”), secondo giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. III, 3.11.2020, n. 36915), può essere, nel minimo di un solo giorno, con la conseguenza che la pena massima irrogabile resterebbe comunque ben più elevata della soglia della pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, prevista dall’art. 168-bis c.p. (par.9).  

In concreto, quindi, l’unica strada per la definizione anticipata del procedimento (in assenza di elementi per contestare nel merito la fondatezza dell’accusa) passa dalla sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti, ossia dal patteggiamento. Anche in questo caso sarà, però, possibile valutare se sia vantaggioso e/o possibile richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (in questo caso, a differenza della sospensione del procedimento con messa alla prova, si tratterà di sostituire una pena detentiva/pecuniaria irrogata con i lavori socialmente utili).  

Conclusioni

In materia di omicidio e lesioni stradali, soprattutto quando entrano in gioco alcol e stupefacenti, la partita si gioca spesso nelle primissime ore dopo il sinistro: rilievi, accertamenti, consulenza tecnica e gestione del fronte risarcitorio condizionano l’intero procedimento. Il risarcimento del danno, infatti, non ha solo una valenza civilistica, ma incide in modo concreto sulle scelte processuali e sulla percorribilità dei riti alternativi. Per questo la difesa efficace non può essere solo “processuale”, ma deve essere tecnica, tempestiva e riparativa, orientata a presidiare la prova e a costruire fin da subito le condizioni per una gestione sostenibile della vicenda penale. 

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