Erronea applicazione della percentuale di sconto e dei costi della manodopera
04 Marzo 2026
Laddove un concorrente erri nell’applicare la percentuale di sconto scorporando materialmente la quota relativa ai costi della manodopera, contrariamente a quanto richiesto dalla lex specialis, la rettifica cui è chiamata l’amministrazione serve soltanto a parametrare lo sconto offerto sull’intero ammontare dell’appalto comprensivo dei costi della manodopera, in applicazione del criterio convenzionale utilizzato dalla stazione appaltante per apprezzare l’offerta economica dei concorrenti, trattandosi di mera operazione matematica che non altera la sostanza dell’offerta e non introduce alcun elemento ulteriore, nuovo o additivo nella proposta del concorrente. Conseguentemente, non vi sono oscillazioni, né incertezze in tale attività di riparametrazione, per cui la percentuale effettiva di sconto corrisponde a un ribasso di ammontare certo. Non risulta, poi, che tale tipo di operazione possa comportare «alterazioni strutturali dei costi della manodopera incorporati nel prezziario», né tantomeno è chiaro in cosa tali alterazioni si sostanzierebbero, considerando che una simile operazione matematica non impone al concorrente di applicare realmente il ribasso anche ai costi della manodopera, né conseguentemente modifica l’importo indicato nell’offerta economica in relazione a tale voce. A ben vedere, la circostanza che il calcolo del ribasso debba essere riferito all’importo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera, fa infatti salva la possibilità per i concorrenti di non applicarlo anche al costo del personale allorquando la situazione non consenta di comprovare che tale risparmio di spesa deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. |