Ritardi aerei, controlli di sicurezza e dubbi sul nesso causale
05 Marzo 2026
La controversia origina da un volo Düsseldorf–Varna del 23 luglio 2022, operato da European Air Charter nell’ambito di una rotazione di tre tratte. Il primo volo della rotazione, in partenza da Colonia-Bonn per Varna, ha subito un ritardo superiore alle cinque ore a causa di un tempo di attesa eccezionalmente lungo ai controlli di sicurezza, dovuto al sovraccarico del personale addetto. In questo contesto, il vettore ha deciso di attendere i passeggeri ancora bloccati ai controlli, facendo così decollare in ritardo l’aeromobile e riorganizzando i successivi voli della rotazione con un aeromobile sostitutivo. I passeggeri del volo Düsseldorf–Varna, giunti a destinazione con oltre tre ore di ritardo, hanno chiesto la compensazione di 400 euro ciascuno ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004. Il giudice tedesco del rinvio ha ritenuto che la carenza improvvisa e significativa di personale ai controlli di sicurezza, competenza dell’autorità di sicurezza aerea ai sensi del Luftsicherheitsgesetz, potesse integrare una circostanza eccezionale, ma ha sollevato dubbi sul nesso causale tra tale evento e il ritardo del volo successivo. Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui i passeggeri di voli ritardati di almeno tre ore sono assimilati a quelli dei voli cancellati quanto al diritto alla compensazione, e il vettore è esonerato solo se dimostra che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali non evitabili nonostante tutte le misure del caso. Applicando, per analogia, i criteri sul nesso causale elaborati in tema di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale precisa che è necessario un nesso “sufficientemente diretto”, nel senso che la circostanza eccezionale deve costituire la causa determinante del danno, e che tale nesso può essere interrotto da un atto intermedio che assuma il ruolo di causa determinante, purché non inevitabile. Nel caso di specie, la decisione autonoma del vettore di attendere i passeggeri non ancora passati ai controlli di sicurezza si interpone tra la carenza del controllo e il ritardo del volo successivo nella rotazione. Il Tribunale afferma che tale decisione può interrompere il nesso di causalità diretta tra la circostanza eccezionale e il ritardo di almeno tre ore all’arrivo del volo successivo, qualora essa costituisca la causa determinante del ritardo e non sia imposta da un obbligo legale, verifica rimessa al giudice nazionale. Viene, inoltre, escluso che il vettore possa invocare una ponderazione degli interessi dei diversi gruppi di passeggeri coinvolti nella stessa rotazione per estendere i casi di esonero dall’obbligo di compensazione, poiché ciò equivarrebbe ad aggiungere una clausola di esonero non prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. |