Asilo, rimpatri e assistenza sociale: precisazioni della CGUE

La Redazione
05 Marzo 2026

La CGUE, con tre sentenze del 5 marzo 2026, interviene su snodi sensibili del diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale: calcolo del periodo massimo di trattenimento ai fini del rimpatrio, effetti del rifiuto di presa in carico nel sistema Dublino III e condizioni di accesso dei cittadini di paesi terzi alle prestazioni assistenziali nazionali.

Causa C-150/24

Nella causa C‑150/24, Arọja, la Corte precisa le modalità di computo del periodo massimo di trattenimento ai fini dell’allontanamento ai sensi della direttiva rimpatri 2008/115/CE.

In presenza di un’unica decisione di rimpatrio, tutti i periodi di trattenimento disposti in uno Stato membro per eseguirla devono essere sommati, a prescindere dal fatto che siano intervallati da periodi di libertà o da mutamenti delle circostanze di fatto relative all’interessato. Tale concatenazione non fa decorrere un nuovo termine, ma incide sul raggiungimento del limite massimo (sei mesi, prorogabili fino a complessivi diciotto mesi in presenza delle condizioni di cui all’art. 15, par. 6, della direttiva).

La Corte ricorda, tuttavia, che gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi il cui rimpatrio costituisca sanzione penale, e conservano la facoltà di irrogare sanzioni, anche penali, a chi, esaurita la procedura di rimpatrio, permane irregolarmente senza giustificato motivo.

Sul piano processuale, ogni proroga del trattenimento deve essere sottoposta a controllo giurisdizionale obbligatorio: esso non può dipendere da un’istanza del trattenuto e deve intervenire nel più breve tempo possibile dopo l’adozione della decisione di proroga. L’assenza di tale controllo non comporta automaticamente il rilascio, finché sono soddisfatte le condizioni sostanziali del trattenimento e non è superata la durata massima assoluta di diciotto mesi.

Causa C-458/24

Nella causa C‑458/24, Daràa, la Corte affronta le conseguenze del rifiuto, da parte di uno Stato membro, di prendere in carico richiedenti asilo di cui è competente ai sensi del regolamento Dublino III (n. 604/2013).

Il caso trae origine dalla decisione dell’Italia, comunicata a fine 2022, di sospendere provvisoriamente, salvo eccezioni, i trasferimenti Dublino verso il suo territorio. Secondo la Corte, uno Stato membro designato come competente sulla base dei criteri del regolamento non può sottrarsi alle proprie responsabilità con un mero annuncio unilaterale: in un primo momento esso resta lo Stato competente.

Tuttavia, una volta che la richiesta di presa o ripresa in carico sia stata accettata (espressamente o tacitamente per mancata risposta), il trasferimento deve essere eseguito entro sei mesi dalla decisione definitiva sul ricorso avverso la decisione di trasferimento, ove tale ricorso abbia effetto sospensivo. Se il trasferimento non avviene entro tale termine, la competenza si trasferisce automaticamente allo Stato richiedente, indipendentemente dalle ragioni della mancata esecuzione, inclusa l’eventuale sospensione unilaterale dei trasferimenti da parte dello Stato inizialmente competente. Questo automatismo è funzionale a garantire l’effettivo accesso alla procedura di asilo e il diritto fondamentale di chiedere protezione internazionale.

Per reagire ad un’eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato inizialmente competente, resta ferma la possibilità, per la Commissione europea o per un altro Stato membro, di proporre un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte.

Sul piano procedurale, la Corte precisa inoltre che una domanda di protezione internazionale non può essere dichiarata irricevibile, ai sensi della direttiva 2013/32/UE, per il solo fatto che lo Stato competente non intende prendere o riprendere in carico il richiedente: in tal caso la via corretta è l’adozione di una decisione di trasferimento e di non esame, non una decisione di inammissibilità.

Causa C-151/24

Infine, nella causa C‑151/24, Luèvi, la Corte interviene sul perimetro del principio di parità di trattamento tra cittadini dell’Unione e cittadini di paesi terzi in materia di prestazioni sociali.

Il caso riguarda una cittadina albanese, titolare in Italia di un permesso di soggiorno biennale per motivi familiari che consentiva lo svolgimento di attività lavorativa, alla quale era stato negato un assegno di assistenza sociale per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dalla normativa interna.

La Corte chiarisce che il principio di parità di trattamento, come declinato dalla direttiva 2011/98/UE e dal regolamento n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si applica al solo regime di sicurezza sociale dei lavoratori, caratterizzato da prestazioni che:

  • coprono rischi tipizzati dal diritto dell’Unione,
  • sono concesse in modo non discrezionale
  • sono finanziate da contributi di lavoratori e datori di lavoro.

Ne restano escluse le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, volte a far fronte a uno stato di bisogno e gravanti sul bilancio pubblico, che rientrano nell’assistenza sociale ai sensi dell’art. 70 del regolamento n. 883/2004.

L’assegno sociale oggetto del giudizio è qualificato come prestazione meramente assistenziale e, pertanto, sottratto all’ambito applicativo del principio di parità di trattamento di matrice unionale. Il diritto dell’Unione non impone quindi agli Stati membri di garantire, per tali prestazioni, la parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini nazionali; essi possono subordinare l’accesso a condizioni che attestino un certo grado di integrazione, come il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

La Corte richiama, per completezza, il parallelismo con la posizione dei cittadini dell’Unione: anch’essi possono pretendere prestazioni di assistenza sociale nello Stato ospitante solo se titolari di un diritto di soggiorno permanente. Estendere automaticamente ai cittadini di paesi terzi la parità di trattamento su tali prestazioni contrasterebbe con l’obiettivo stesso della normativa unionale, che mira a riconoscere loro diritti analoghi, ma non necessariamente identici, a quelli di tutti i cittadini dell’Unione.