Il procedimento di modifica degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012
03 Marzo 2026
La Corte, ricostruita la sequenza dei termini previsti dagli artt. 9, 10 e 11 l. n. 3/2012, ha dichiarato tuttavia inammissibile il motivo, ritenendo che la ricorrente non abbia effettivamente censurato la motivazione decisiva del tribunale, fondata sulla revoca e rifissazione dell’udienza e sulla conseguente rimodulazione dei termini. Il ricorso. La ricorrente censura il decreto del tribunale che aveva rigettato il reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da un I.P.A.B. (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza), lamentando l’omesso esame dell’eccezione di nullità del procedimento. La nullità sarebbe derivata dal fatto che il G.D., a fronte dell’iscrizione di un’ipoteca da parte di un creditore il 13 maggio 2015, aveva con decreto del 20 maggio 2015 (ex art. 9, comma 3‑ter, l. n. 3/2012) assegnato all’Istituto un termine perentorio di 15 giorni (fino al 4 giugno 2015) per depositare la situazione patrimoniale aggiornata, comprensiva della nuova ipoteca, e per integrare la proposta. Secondo la ricorrente, tale integrazione era stata invece depositata solo il 6 luglio 2015, quindi oltre il termine perentorio e, per di più, dopo l’inizio delle operazioni di voto e dopo che, il 3 luglio 2015, la maggioranza qualificata dei creditori aveva già manifestato il proprio dissenso. Da ciò la conclusione che la modifica fosse inammissibile e tardiva e che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del procedimento e l’inammissibilità della modifica La Corte, con ordinanza n. 4521 del 28 febbraio 2026, ricostruisce il meccanismo procedurale della l. n. 3/2012 richiamando gli artt. 9, comma 3‑ter, 10, comma 1, e 11, comma 1, secondo una scansione che può essere così sintetizzata: Fase 1 – Deposito proposta originaria: il debitore deposita la proposta di accordo, con la documentazione e la relazione OCC, presso il tribunale competente. Fase 2 – Verifica preliminare e termine ex art. 9, comma 3‑ter: il giudice verifica la sussistenza dei presupposti e la completezza della documentazione; se necessario, concede al debitore un termine perentorio (max 15 giorni) per integrare la proposta e depositare nuovi documenti. Fase 3 – Deposito tempestivo della proposta modificata: il debitore, se intende modificare o integrare la proposta, deve farlo entro il termine perentorio concesso; decorso inutilmente il termine, la proposta rimane quella originaria, con possibile inammissibilità se i requisiti non sono soddisfatti. Fase 4 – Ammissione e fissazione udienza ex art. 10, comma 1: se la proposta – nella versione definitiva, originaria o modificata – rispetta gli artt. 7, 8 e 9, il tribunale ammette il debitore e fissa l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori. Fase 5 – Comunicazione ai creditori e raccolta consensi ex art. 11, comma 1: i creditori ricevono la proposta e devono inviare all’OCC la dichiarazione di consenso o dissenso, riferita alla proposta “come eventualmente modificata”, almeno 10 giorni prima dell’udienza; il silenzio equivale ad assenso. Fase 6 – Omologazione o diniego: all’udienza, sulla base delle adesioni raccolte e delle ulteriori verifiche, il tribunale decide sull’omologazione dell’accordo. Pur chiarendo la scansione normativa, la Corte dichiara il motivo inammissibile perché la ricorrente non si è realmente confrontata con la motivazione del decreto impugnato. Il tribunale aveva infatti ritenuto tempestiva la modifica sulla base di un rilievo rimasto incensurato: a fronte della presentazione della proposta modificata, il giudice delegato aveva legittimamente revocato il precedente decreto di fissazione dell’udienza del 16 luglio 2015, fissandone una nuova al 24 settembre 2015 e stabilendo che il termine per le dichiarazioni di consenso dei creditori e per il deposito della documentazione di cui all’art. 7, comma 2, lett. d), fosse il 14 settembre 2015 (almeno 10 giorni prima dell’udienza, in applicazione dell’art. 11, comma 1). La ricorrente, nel suo motivo, si è limitata a ribadire la tesi della tardività rispetto al primo termine, senza attaccare specificamente la ratio decidendi fondata sulla revoca e rifissazione dell’udienza e sulla conseguente rimodulazione dei termini per il voto e per il deposito documentale. Questa mancata critica alla motivazione effettiva del decreto ha reso il motivo inammissibile in sede di legittimità. |