La Corte d’appello di Milano sulle garanzie da offrire nel concordato preventivo in continuità indiretta
04 Marzo 2026
La vicenda trae origine da un decreto con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’inammissibilità di una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta (cui seguiva la liquidazione giudiziale della debitrice) basato sulla prosecuzione dell’impresa da parte di una affittuaria dietro versamento di un canone mensile, nonché sull’apporto di finanza esterna, effettuato dalla stessa affittuaria. Il Tribunale aveva più volte richiesto alla debitrice produzione del business plan dell’affittuaria, che tuttavia non era mai stato depositato. Il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della proposta ritenendo tale documentazione «imprescindibile», derivando dalla sua mancata produzione derivava l’impossibilità «di verificare i flussi di cassa che l’affittuaria sarà in grado di generare per far fronte alle proprie obbligazioni (acquisto dell’azienda, pagamento del canone di affitto e apporto di finanza esterna)». Con il reclamo, la debitrice lamentava, in sintesi, a) la superfluità della mancata produzione del business plan nel caso di specie, in quanto le risorse previste nel piano sarebbero state garantite dalla solidità e dalla capacità finanziaria del gruppo di cui l’affittuaria faceva parte; b) l’errata interpretazione, sotto diversi profili, dell’art. 87 lett. e) (che si riferirebbe al concordato in continuità diretta) ed f) (in quanto nel caso di specie le previsioni di incasso per i creditori non sarebbero state legate all’andamento dell’attività aziendale della cessionaria, ma alla vicinanza della prevista cessione dell’ azienda). La Corte d’appello, in premessa, ricorda che, secondo un principio di legittimità affermato durante la vigenza della legge fallimentare (Cass. sez. 6, 31 marzo 2021, n. 8982), la pendenza del reclamo avverso il decreto di inammissibilità del concordato preventivo non dà luogo a un’ipotesi di sospensione necessaria del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale promosso a seguito della declaratoria di inammissibilità del concordato. Ciò detto, la Corte ha rigettato il reclamo ritenendo non condivisibile la tesi della mancata rilevanza della produzione del business plan: in caso di presentazione di un piano concordatario in continuità aziendale indiretta mediante la prosecuzione dell’impresa da parte dell’affittuaria dietro versamento di un canone mensile, «non può prescindersi – oltre che sul piano formale, stante il chiaro tenore testuale della norma dell’art. 87 lett. e) ed f) c.c.i.i., anche sotto il profilo sostanziale su cui insiste la reclamante – dalla messa a disposizione dei creditori del piano industriale e dell’analisi prospettica dei costi e dei ricavi della cessionaria, soggetto tenuto in primis a fornire le risorse destinate a soddisfare i creditori». In particolare, non convince «la tesi della reclamante secondo la quale le risorse per i creditori sarebbero garantite da una dichiarata solidità economico finanziaria della holding», la quale «non ha rilasciato alcuna garanzia, avendo esclusivamente assunto l’impegno a sottoscrivere una lettera di patronage a tutela del pagamento del corrispettivo della cessione, ma non dell’apporto di finanza esterna…Né la responsabilità assunta dalla società holding ai sensi dell’art. 2497 c.c. può essere equiparata, sotto il profilo strutturale e funzionale, al rilascio di una garanzia personale, risolvendosi la prima in uno strumento di autotutela indiretta esperibile dal ceto creditorio della controllata tramite un’azione di responsabilità nei confronti della controllante» Tali considerazioni non comportano, secondo la Corte, invasioni di campo da parte dell’organo giudicante in valutazioni che non gli competono. Il tema delle garanzie non è infatti affrontato al fine di ponderare la convenienza economica della proposta, bensì allo scopo di sottoporre a prova di resistenza la tesi della debitrice, verificando se il contenuto del piano esenti il debitore dal produrre la il business plan della cessionaria. |