Legittimazione a ricorrere del cessionario dei crediti derivanti dalle tariffe incentivanti
05 Marzo 2026
Sussiste il difetto di legittimazione ad agire del cessionario dei crediti legati alle tariffe incentivanti nel caso di impugnamento del provvedimento di decadenza dagli incentivi. La semplice qualità di cessionaria del credito, in assenza di voltura della convenzione incentivante, attribuisce solo il diritto a ricevere i pagamenti, ma non anche la titolarità del rapporto pubblicistico di incentivazione. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che il cessionario vanta un mero interesse di fatto rispetto al rapporto incentivante, che intercorre unicamente tra il titolare dell’impianto e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Di conseguenza, non è legittimato a impugnare i provvedimenti di decadenza dagli incentivi, salvo restando il diritto di regolare i rapporti interni con il cedente sul piano civilistico. La notifica al GSE del contratto di cessione del credito, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva solo per rendere opponibile la cessione e legittimare il cessionario alla riscossione delle somme. Essa non comporta alcun subentro nel diverso e autonomo rapporto pubblicistico di incentivazione, che resta in capo al soggetto titolare dell’impianto in mancanza di formale voltura della convenzione, secondo il consolidato orientamento volto a ribadire la netta distinzione tra piano civilistico della cessione del credito e piano pubblicistico del rapporto incentivante. |