Superbonus 110% e costituzione di un credito d’imposta fittizio: la soluzione delle Sezioni Unite

La Redazione
04 Marzo 2026

L’informazione provvisoria n. 4 del 27 febbraio chiarisce quale sia la fattispecie di reato applicabile nel caso di costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione.

Con alcune ordinanze (Cass. pen., sez. II, 17 novembre 2025, Ord. n. 37421 e Cass. pen., sez. II, 17 novembre 2025, Ord. n. 37423) erano stati rimessi alle Sezioni Unite i seguenti quesiti:

  • «Se, nella materia di cc.dd. Superbonus 110%, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. o in quella di cui all'art. 316-ter cod. pen.»;
  • «se, nell'ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata

Le SS.UU. hanno adottato la seguente soluzione: «La condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640e 640-bis cod. pen.; essa integra il reato in forma consumata».

Sulle ordinanze di rimessione, si veda, su IUS Tributario, F. Martin, Superbonus 110% e prospettive penali: la questione rimessa alle Sezioni Unite, 18 febbraio 2026.

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